Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale per i minorenni di MILANO e il Comune di Milano - 13 settembre 2024

13 settembre 2024

Tribunale per i Minorenni di Milano

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

TRA

Il Comune di Milano, con sede in P.zza della Scala n. 3 - 20121 Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01199250158, Assessorato Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Dott.ssa Alessia Cappello e Assessorato Welfare e Salute, dott. Lamberto Bertolè

E

il Tribunale per i Minorenni di Milano, con sede in Via Leopardi n. – 20100 Milano Codice fiscale 80016640304, (nel seguito indicato come Tribunale), nella persona del Presidente, Dottoressa Maria Carla Gatto, domiciliato per la carica in Milano Via Leopardi 33

PREMESSO

  1. nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021/2026, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 21 ottobre 2021, è attribuito all’amministrazione il compito di accompagnare lo sviluppo dei talenti e di ridurre le disuguaglianze, anche mediante l’investimento nei servizi di prossimità rivolti ai minori;
  2. tra gli obiettivi strategici del Patto per il lavoro figura anche la promozione dell'economia carceraria e delle esperienze di impresa e lavoro in carcere, creando nuove opportunità di reinserimento per le persone detenute;
  3. con deliberazione di Giunta Comunale n. 1466 del 14/10/2022 vengono individuati fra i destinatari prioritari delle politiche giovanili i giovani nella città di Milano che sono a rischio di condotte antisociali o si trovano nel circuito penale e fra gli ambiti prioritari di azione gli interventi di giustizia riparativa e di accompagnamento educativo volti al recupero e al reinserimento sociale dei minori durante l'esecuzione penale - sia interna (’Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria”)che esterna (Misure alternative e di comunità, sanzioni sostitutive brevi) – nel corso della sospensione del procedimento (Messa alla prova) e nel periodo post detentivo rientrando nel territorio;
  4. la Circolare Ministeriale n. 1 del 18 marzo 2013 “Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia” promuove la sottoscrizione di Protocolli d’Intesa e di Accordi fra i Servizi della Giustizia Minorile e gli Enti Locali, volti a garantire su tutti i territori standard uniformi di opportunità in ordine a programmi e percorsi educativi, d'istruzione e di formazione, di orientamento e di avviamento al lavoro, quali risorse essenziali per dare concretezza alla funzione rieducativa e di reinserimento sociale propria del Sistema della Giustizia Minorile;
  5. con la legge 24 novembre 1981, n. 689 vengono disciplinate le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto;
  6. con il D.Lvo n.150 del 10 ottobre 2022, c.d. “Riforma Cartabia” è stato ridisegnato il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi; l’art. 1 del suddetto decreto legislativo prevede, tra le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto in luogo di condanne non superiori a tre anni, il lavoro di pubblica utilità anche per i minori;
  7. il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato;
  8. il DM 26 marzo 2001 all’art. 2 prevede che i Lavori di Pubblica Utilità (di seguito LPU) possono essere svolti presso Enti che abbiano sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, convenzioni che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica;
  9. con deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23 maggio 2024 sono state approvate le linee di indirizzo per la sottoscrizione dell'Accordo Interistituzionale con il Tribunale per i Minorenni di Milano, finalizzato a riconoscere il Comune di Milano quale azienda ospitante i LPU per gli autori di reato minorenni, attraverso le proprie articolazioni organizzative, sedi, uffici e servizi;
  10. deputato al controllo sullo svolgimento dei lavori di Pubblica Utilità oggetto della presente Convenzione è l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni del Ministero della Giustizia, sede di Milano;
  11. lo strumento dei LPU per i minori e giovani adulti in particolare è caratterizzato da un alto valore sociale che consiste non solo e non tanto nella gratuità di un’attività a favore della collettività ma soprattutto in una valenza riparativa a cui tali attività possono essere improntate;
  12. l’accompagnamento educativo, annoverato sopra tra gli strumenti attraverso cui tendere al reinserimento sociale dei minori sottoposti a procedimenti penali, diventa quindi indispensabile mezzo per facilitare la consapevolezza del disvalore della condotta agita e per conferire valenza riparativa ai LPU aggiungendo valore alla finalità rieducativa della pena.

CONSIDERATO CHE

il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano intende sottoscrivere la Convenzione avente ad oggetto lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità;

è interesse dell’Amministrazione rendersi disponibile attraverso le proprie articolazioni organizzative quale ente ospitante i Lavori di Pubblica Utilità per i minori e giovani adulti e procedere quindi alla sottoscrizione della relativa Convenzione.

SPECIFICATO CHE

l’amministrazione indica come referente del Comune di Milano per i Lavori di Pubblica Utilità per gli autori di reato minorenni e giovani adulti l’Unità Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale – Direzione di Progetto Promozione Giovanile e Transizione Scuola Lavoro.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula tra le parti sopra indicate quanto segue:

ART.1 ATTIVITA’DELLE PARTI

Il Comune è disponibile ad accogliere contemporaneamente presso i propri uffici/servizi fino a un massimo di 7 minori e giovani adulti condannati ai LPU e seguiti da USSM Milano che presteranno attività (di supporto) non retribuita in favore della collettività.

Il Comune garantisce nella fase dell’accoglienza dell’autore di reato e durante lo svolgimento dei LPU l’accompagnamento educativo teso a facilitare la consapevolezza del disvalore della condotta agita e per conferire valenza riparativa ai LPU aggiungendo valore alla finalità rieducativa della pena.

Il Comune si coordina con USSM, incaricato di svolgere le attività di verifica sull’andamento dei LPU, individuando le forme più efficaci di raccordo e collaborazione.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, laddove venga richiesto che, in caso d condanna, la pena detentiva sia sostituita con il LPU, se ne ricorrono le condizioni, all’esito della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, fissa un’udienza entro 60 giorni per consentire all’USSM di predisporre un programma di trattamento del LPU.

Esperita la verifica l’USSM invia la segnalazione al Comune di Milano – Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale - referente dell’Ente in materia di LPU per autori di reato minorenni- presentando la situazione.

Predisposto il programma l’USSM lo invierà alla Autorità Giudiziaria per la sua definizione e approvazione.

All’udienza prestabilita, fissata nel termine sopra indicato, il Tribunale pe i Minorenni, verificata la fattibilità del programma, integrerà il dispositivo della sentenza di condanna con l’indicazione della sanzione sostitutiva e delle prescrizioni ad essa correlate.

ART. 2 SEDI INDIVIDUATE

Si indicano di seguito gli uffici/servizi messi a disposizione dal Comune per l’accoglienza dei destinatari di LPU, nella misura di massimo 7 minori e giovani adulti all’anno, come meglio specificati in seguito:

DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT
DP promozione Giovanile e Transizione Scuola Lavoro
Unità Centro Giustizia Riparativa e Mediazione Penale
Laboratorio Agrozootecnico presso Scuola Rinnovata Pizzigoni

DIREZIONE CULTURA
Area Valorizzazione del patrimonio e sicurezza sedi
Area Mostre e Musei Scientifici
Unità Coordinamento Scientifico Museo di Storia Naturale, Acquario, Planetario
Museo di Storia Naturale

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI
Area Servizi Funebri e Cimiteriali
Unità Cimiteri 3 - Monumentale, Bruzzano, Greco, Sacrario dei Caduti, Cripta di Gorla, Cripta di Piazza Cinque Giornate

DIREZIONE WELFARE E SALUTE
Area Domiciliarità

  1. Unità Gestione Centri Diurni Disabili via Appennini
  2. Unità Gestione Centri Diurni Disabili via Statuto
  3. Unità Gestione Centri Diurni Disabili via Narcisi

DIREZIONE VERDE E AMBIENTE
Area Verde
Unità Coordinamento e Raccordo Progetti Speciali Trasversali (Museo Botanico e Progetto Comunemente Verde)

Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale significativa variazione dell’elenco delle attività alla cancelleria del Tribunale dei Minorenni e all’USSM di Milano.

Si impegna altresì a garantire per i minori e giovani impegnati nello svolgimento dei LPU le previste coperture assicurative (INAIL)

ART. 3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Ricevuta da USSM la segnalazione del minore condannato ai LPU, il Comune individua i nominativi degli educatori incaricati quali referenti del singolo caso segnalato e li comunica all’USSM.

L’attività non retribuita dei LPU verrà svolta dai condannati in favore della collettività in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 274/2000 indica il tipo e la durata dei LPU.

Qualora si rendesse necessario apportare delle modifiche alle sedi di svolgimento o al calendario dei Lavori rispetto a quanto disposto dal giudice, il referente del Comune provvede a formale e tempestiva comunicazione all’USSM che immediatamente ne riferisce all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di LPU.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità morale e fisica della persona anche ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs 81/2008), curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 - commi 2, 3 e 4 - del citato Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

ART. 4 DIVIETO DI RETRIBUZIONE – ASSICURAZIONI SOCIALI - ALTRI OBBLIGHI

Il Comune non corrisponde ai soggetti avviati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5 VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

Gli educatori incaricati dal referente del Comune, i cui nominativi vengono comunicati all’USSM di Milano come previsto all’ART. 3, si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all' USSM, nella persona del referente sul caso, il cui nominativo sarà preventivamente comunicato dall’USSM all’Ente, l'eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni richieste ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Di tutto ciò USSM riferisce all’Autorità Giudiziaria competente.

Gli educatori segnalano, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla frequenza delle attività. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero.

Il Comune consente l'accesso presso gli uffici/sedi individuate ai funzionari dell'USSM o altri operatori/educatori che seguono il soggetto in quanto incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante gli orari delle attività, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

Gli educatori del Comune incaricati del caso, al termine del periodo previsto per i LPU, inviano una relazione inerente alle attività svolte all’USSM, che ne curerà la trasmissione all’Autorità Giudiziaria competente.

ART. 6 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte delle parti sottoscrittrici salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

ART. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione con possibilità di rinnovo per espressa volontà delle parti.

Il Comune potrà estendere la disponibilità ad altre sedi a seguito di verifica della buona funzionalità della collaborazione anche in tempi antecedenti alla scadenza della stessa, previa condivisione delle iniziative con il Tribunale e formalizzazione delle stesse che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Copia della Convenzione è pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale per i Minorenni e trasmessa al Ministero della Giustizia.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto stabilito dalle norme in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente

Milano, 13 settembre 2024

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Carla Gatto

COMUNE DI MILANO
ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE DEL LAVORO
Dott.ssa Alessia Cappello

ASSESSORE AL WELFARE E SALUTE
Dott. Lamberto Bertolè