Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERCELLI e l’Ente Morgana Avf Cooperativa Sociale - 17 settembre 2024

17 settembre 2024

TRIBUNALE DI VERCELLI

E

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MORGANA A.V.F.

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso che

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;

- che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'alt. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art 168 bis codice penale;

- che l'Ente firmatario della presene convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

considerato che

l’Ente MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Michela TAMAGNONE, Presidente del Tribunale ordinario di Vercelli (di seguito “il Tribunale”), giusta la delega di cui in premessa, e l’Ente MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore DOTT.SSA Veronica Volpara, autorizzato alla firma della presente convenzione.

Art. 1
Attività da svolgere

l’Ente MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE consente che un numero di DUE condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.

L’Ente/Comune di MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Servizi di supporto in attività socioassistenziali e socio-sanitarie

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000 indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente/Comune di MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni nel sig. FORNELLI DOMENICO – coordinatore dei servizi;

L’Ente MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzione del/i nominativo/i ora indicato/i.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L’Ente MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente, in mancanza alla competente Stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo

ordinamento al funzionamento dell’Ente MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti con tacito rinnovo salvo disdetta

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova - e al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Formazione Personale Area Penale Esterna e Giustizia Minorile.

Vercelli, lì 17 settembre 2024

Tribunale di Vercelli
Il Presidente
Michela Tamagnone
 F.TO DIGITALMENTE

Per l’Ente MORGANA AVF COOPERATIVA SOCIALE
Il legale rappresentante
Dott.ssa Veronica Volpara
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