Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e il Comune di Acquasanta Terme - 26 marzo 2024

26 marzo 2024

Tribunale di ASCOLI PICENO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Luigi Cirillo, nella qualità di Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, giusta delega agli atti;

E

Il Comune di Acquasanta Terme, C.F. 356080440 che interviene al presente atto, nella persona del Dott. Sante Stangoni, in qualità di Sindaco pro tempore

Il giorno 26 del mese di marzo 2024

PREMESSO CHE

  1. gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  2. l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n°210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e l'articolo 187 avente ad oggetto: "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi é opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 dei 2000;
  3. ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritarla, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
  4. l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non 1 retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso Io Stato, le regioni, le province, i comuni; le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108";
  5. l'articolo 224 bis del D. Igs. 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il D. Lgs. n. 274 del 2000;
  6. l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  7. l'articolo 165 c.p. prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
  8. l'attività non retribuita a favore delle collettività è svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero dei Giustizia, o su delega di quest'ultimo dal Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli Enti e le organizzazioni indicati all'articolo 1 comma 1 del predetto decreto;
  9. Il Comune di Acquasanta Terme rientra tra gli Enti presso i quali è possibile svolgere attività di pubblica utilità.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

  1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività presso il Comune di Acquasanta Terme in conformità con quanto disposto nel decreto di condanna/sentenza/ordinanza nella quale il magistrato indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica Utilità.

ART. 2 -ATTIVITÀ' DA SVOLGERE

  1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune di Acquasanta Terme si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, o servizi gestiti direttamente persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.
  2. Il Comune di Acquasanta Terme individua in via esemplificativa le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato/imputato/condannato:
    1. attività di supporto ai servizi comunali (ad es. sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatura, distribuzione materiale informativo, protocollazione, ecc.);
    2. attività di supporto alla squadra operai comunale nel servizio di spazzamento strade, pulizia piazze, pulizia di aree verdi (aiuole, giardini e parchi), consegna viveri per la mensa comunale e le scuole dell'infanzia, ecc.;
    3. attività di supporto alla squadra operai nel servizio di manutenzione immobili (opere da elettricista, da idraulico, da pittore, ecc.) esterne ed interne dell'Ente;
    4. attività di supporto alla squadra operai per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo ed invernale;
    5. attività di supporto alla squadra operai nel servizio viabilità: sgombero neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale, ecc.
    6. servizi sociali;
    7. attività legate alla protezione civile;
    8. servizi amministrativi non soggetti a normative specifiche in materia di privacy.
  3. Le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte presso le strutture o aree/zone facenti capo ai Responsabili di Servizio competenti

ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

  1. Le richieste perverranno al Comune da parte dell'UEPE se trattasi di MAP o da parte dell'indagato/condannato o del suo difensore negli altri casi.
  2. Le richieste dell'indagato/imputato/condannato formeranno oggetto di previa verifica da parte di apposito gruppo di lavoro che procederà a valutare in primo luogo la situazione professionale e personale del richiedente, eventualmente attraverso un preventivo colloquio ed esame del reato contestato e quindi procederà ad esaminare le concrete possibilità di inserimento presso le strutture dell'Ente al momento della richiesta.
  3. In caso di decisione favorevole l'Ente si impegna di inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.
  4. Non potranno essere inseriti nell'attività di pubblica utilità più di tre indagati/imputati/condannati nello stesso periodo temporale (anche nel caso di parziale sovrapposizione di periodi).

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E TRATTAMENTO -IMPEGNI TRA LE PARTI

  1. Il Comune si impegna a:
  • Mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività stabilita ed a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
  • Nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti la modalità di esecuzione dei lavori e comunicarlo, di volta in volta all'Ufficio competente (Tribunale o UEPE);
  • comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale o all'UEPE eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati;
  • Documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
  • Predisporre la relazione che documenti l'attività prestata dal soggetto;
  • Comunicare via e-mail all'Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazione degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • Rispettare le indicazioni contenute nel decreto/sentenza/ordinanza;
  • Segnalare immediatamente anche per le vie brevi l'eventuale rifiuto di svolgere la prestazione e di ogni inosservanza degli obblighi assunti;
  • Segnalare, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa.
  1. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire 'l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona e superare le otto ore giornaliere e dev'essere svolta secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'ENTE OSPITANTE E DIVIETO DI RETRIBUZIONE

  1. L'Ente ospitante si impegna a:
  • Stipulare l'assicurazione degli indagati/imputati/condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile di terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;
  • Garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 nonché dai DPCM e dalle Ordinanze regionali in vigore;
  1. È fatto divieto all'Ente ospitante di corrispondere agli indagati/imputati/condannati una retribuzione sotto qualsiasi forma per l'attività svolta.

Art. 6 - RELAZIONE FINALE

  1. I referenti indicati all'art. 4, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, stenderanno una relazione e forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato inviandola:
    1. in caso di MAP all'UEPE di riferimento che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente;
    2. per procedimenti per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. al solo Tribunale di Ascoli Piceno all'indirizzo di posta elettronica certificata;

ART. 7 - DURATA E DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

  1. La presente convenzione avrà durata di anni 5 a decorrere dalla data della stipula.
  2. La disdetta di cui al precedente comma dovrà avvenire a mezzo PEC con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.
  3. La sottoscrizione della presente convenzione comporterà l'automatica decadenza di tutti i precedenti accordi di tal genere che dovessero, allo stato, essere in vigore tra le parti.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Qualsiasi variazione o inosservanza dei patti stabiliti dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI

  1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO/REGISTRAZIONE

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
  2. Le parti concordano di richiedere l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B del D.P.R. 642/1972.
  3. La presente convenzione dovrà essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati e, eventualmente, pubblicata sul sito Internet del Tribunale.
  4. Copia della presente convenzione verrà inviata al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari penali e al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Direzione Generale dell'Esecuzione penale esterna e all'Ufficio Esecuzione penale esterna competente.

Ascoli Piceno, 26/03/2024

Per il Comune di Acquasanta Terme
Il Sindaco
Dott. Dante Stangoni

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Dott. Luigi Cirillo