Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e il Comune di Appignano del Tronto - 10 luglio 2024

10 luglio 2024

Tribunale di ASCOLI PICENO

 

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
Ai sensi degli articoli 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D.M. 26.03.2001

PREMESSO

1- che a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e dell'articolo 224 bis del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), in applicazione della legge 11 giugno 2004, n. 145 e dell'articolo 73, comma V bis D.P.R. 309/90, così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006, n. 49 — il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

2-che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

3-che a norma dell'articolo 186, comma 9 bis, del Nuovo Codice della Strada, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del d.lgs. 28.08.2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

4-che il Ministro della Giustizia, con l'allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

5-che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del citato Decreto legislativo medesimo

Ciò premesso

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Signor Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, giusta la delega di cui in premessa, e il Comune di Appignano del Tronto , nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Sara Moreschini , il quale interviene in nome e per conto dell'Ente rappresentato e in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n.39 del 25.06.2024, con la quale è stata approvata la presente convenzione

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L’ente consente che numero 3 (tre) condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreta ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

supporto al personale del Comune in attività impiegatizie

supporto alla squadra operai nel servizio di pulizia strade e piazze, nella manutenzione e decoro delle aree verdi e degli spazi pubblici, sgombero neve durante il periodo invernale, negli interventi di protezione civile, lavori a tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo

assistenza a persone svantaggiate

supporto al personale della polizia municipale o alla squadra operai durante

manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o civili;

supporto al personale della polizia municipale nel servizio viabilità;

assistenza traffico in prossimità delle scuole;

assistenza sugli scuolabus comunali

altre prestazioni attinenti le specifiche professionalità del soggetto occupato

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Dott.ssa Susy Simonetti funzionario EQ amministrativo dell’Ente

Ing. Antonella D’Angelo funzionario EQ tecnico dell’Ente

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria e a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle convenzioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art.8

La presente convenzione avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data della stipulazione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreta ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Ascoli Piceno, 10/7/2024

Per il Comune di Appignano del Tronto
Il Sindaco
Dott.ssa Sara Moreschini

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Dott. Luigi Cirillo