Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di FORLÌ e l’Ente Opera Don Pippo ETS - 28 dicembre 2022

28 dicembre 2022

TRIBUNALE DI FORLÌ

CONVENZIONE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, e 2 del D.M. del 26 marzo 2001, dell’art.186 comma 9-bis, Codice della strada, della Legge 28 aprile 2014 n.67 e del D.M. del 8 giugno 2015

PREMESSO

  • Che, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore delia collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • Che l'art.186 del Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, al comma 9 bis, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del D.Lgs. sopra citato, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un‘attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • Che l’art.2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54 comma 6, del D.Lgs.274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del qui citato decreto ministeriale;
  • Che la Legge 28 aprile 2014 n.67 ha introdotto l'art.168 bis nel codice penale concernente la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato che prevede anche lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • Che il Regolamento del Ministero della Giustizia, adottato a norma dell’art.8 della legge 67/2014 con D.M. 8 giugno 2015, stabilisce al'art.2, comma 1, che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero delia Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del qui citato decreto ministeriale;
  • Che il suddetto Regolamento all’art.2, comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.274/2000;
  • Che il Ministero della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • Che l’Ente Opera Don Pippo ETS presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati;

tutto ciò premesso,

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona della dott.ssa Rossella TALIA, Presidente del Tribunale di Forlì, con sede in P.zza Beccaria n.1, giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato con sede in Forlì, Via Cerchia n.101, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Alba Rita Amati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

  1. L’Ente consente che n° 4 (quattro) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 D.Lgs.274/2000, o messi alla prova ai sensi dell’art.168 bis del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune / l'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori dei settori/servizi diurni e residenziali, il quale opera nei confronti di persone con disabilità.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33 comma 2 del D.Lgs.274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, nonché con quanto previsto nel provvedimento di concessione della sospensione del processo con la messa alla prova.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Katia Liverani (coordinatrice generale), Sig. Matteo Benini (coordinatore centro socio-riabilitativo residenziale), Sig. Marco Androni (coordinatore centro socio-riabilitativo diurno), Sig. Andrea Garzanti (coordinatore gruppo appartamento).  

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune / l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l‘esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civili verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto da questi.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno 3 mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene depositata alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all‘art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Forlì, 28/12/2022

Il legale rappresentante pro tempore
Alba Rita Amati

Il Presidente del Tribunale di Forlì
Dott.ssa Rossella Talia

Prot. in data 06/02/2023