Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di RAVENNA e la Cooperativa sociale Teranga - 30 luglio 2021
30 luglio 2021
TRIBUNALE RAVENNA
CONVENZIONE TRA COOPERATIVA SOCIALE TERANGA SOCIETÀ' COOPERATIVA E IL TRIBUNALE Dl RAVENNA per 10 svolgimento del LAVORO Dl PUBBLICA UTILITÀ' ai sensi degli artt. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274, 2 del dm 26 marzo 2001 e 224 bis del d.lgs 285/1992 come modificato dalla l. 102/2006 e per lo svolgimento di Lavoro di Pubblica Utilità da parte dei soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.
Premesso che:
- a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 12(), prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- l'art. 168 bis prevede che l'imputato possa chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, la cui concessione è subordinata alla prestazione gratuita di lavoro di pubblica utilità per un periodo di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi
- l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
considerato che
La Cooperativa sociale Teranga, presso la quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 D. Lgs. 274/2000,
SI STIPULA
la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Michele Leoni, Presidente del Tribunale Ordinario di Ravenna, con sede legale a Ravenna — , giusta la delega di cui in premessa e la Cooperativa Sociale Teranga con sede in , nella persona del Sig DIAGNE MAMADOU Presidente pro tempore, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
La cooperativa sociale Teranga consente che un numero massimo di 10 condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso le sue strutture di accoglienza e presso la sua sede sociale.
I soggetti presteranno la loro attività con le caratteristiche previste dal presente art. 1 coadiuvando gli operatori della struttura con le seguenti mansioni:
operatore di accompagnamento;
operatore di animazione;
operatore verde;
addetto receptionist;
addetto amministrativo
addetto alla manutenzione e piccole riparazioni
Art.2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, ovvero nell'ordinanza di messa alla prova in relazione al programma di trattamento elaborato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna con previsione del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 quali incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:
- Diagne Mamadou, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente (di seguito "il Coordinatore
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture e la sede legale con specifico incarico di coordinate l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni. I soggetti individuati dal Coordinatore sono i direttori e i coordinatori dei centri di accoglienza. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati in basso
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 D. Lgs 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha emesso il provvedimento di cui all'art. 224 bis D Lgs. 185/1992 0 all'art. 168 bis c.p. e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene depositata alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.
Ravenna, 30 luglio 2021
Per l’Ente
Diagne Mamadou
Per il Tribunale di Ravenna
Il Presidente Vicario Mariapia Parisi