Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e il Comune di Mombaroccio - 26 agosto 2024

26 agosto 2024

TRIBUNALE DI PESARO

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO E IL COMUNE DI MOMBAROCCIO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ,
EX ART. 54, C. 6, D.LGS. 274/2000 e D. M. 26 MARZO 2001

Premesso che:

  • a norma degli artt.: art. 54, c. 6, D.Lgs. 274/2000; art. 186, c. 9bis del Codice della Strada; art. 187, c. 8bis del Codice della Strada; il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l'art. 2, c. 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 sopra citato, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Tra

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa LORENA MUSSONI, domiciliata per la carica in PIAZZALE CARDUCCI, n. 12 – 61121 – PESARO, Presidente del Tribunale di Pesaro, giusta delega agli atti;

e

l’Ente Comune di Mombaroccio, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. EMANUELE PETRUCCI, nato a OMISSI e domiciliato per la carica in Piazza Barocci, n. 4 – 61024 – MOMBAROCCIO, Sindaco del Comune

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • attività di supporto agli uffici amministrativi
  • attività di supporto all'ufficio tecnico-manutenzioni

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: EMANUELE PETRUCCI

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente sì impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna inoltre a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generale degli affari penali.

Pesaro, 26/08/2024

Il Sindaco del Comune di Mombaroccio
Dott. Emanuele Petrucci

Il Presidente del Tribunale di Pesaro
Dott.ssa Lorena Mussoni