Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROVERETO e il Comune di Nogaredo - 21 novembre 2018 - 22 ottobre 2025
22 ottobre 2025
TRIBUNALE DI ROVERETO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 E DELL’ART. 168-BIS DEL CODICE PENALE.
Premesso che
- l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell' artt. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
L’art.168 bis cp, nel prevedere la possibilità della sospensione del procedimento per reati punibili con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni, stabilisce che detta messa alla prova è “inoltre” subordinata dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
L’art. 8 della Legge 2014/67 stabilisce che il Ministro della Giustizia adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al 3° comma dell’art.168 bis c.p.
Poiché, anche in assenza del regolamento, sorge la necessità, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, di sottoscrivere un’apposita convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, anche relativamente a reati per i quali è stata disposta dal Tribunale la messa in prova o negli altri casi previsti dalla legge;
tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto,
Tra
Il Tribunale di Rovereto, C.F. - P. IVA n. 85004580222, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Giulio Adilardi, domiciliato per la carica in Rovereto, Corso Rosmini n° 65;
e
Il Comune di Nogaredo (TN), C.F. e P. IVA n. 00270850225 nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco pro tempore, sig. Fulvio Bonfanti domiciliato per la carica presso il Comune di Nogaredo, Piazza Centrale n.7 autorizzato da deliberazione della Giunta Comunale n.100 di data 05/11/2018,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune consente che un massimo di n. 5 (cinque) condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186 e 187 CdS nonché di imputati di reati per i quali è stata disposta la messa in prova ai sensi dell’art.168 bis cp, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- attività legate alla difesa del territorio ambientale;
- lavori di manutenzione del demanio e patrimonio pubblico con riferimento a parchi e giardini;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Il Comune che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei responsabili dei servizi di competenza le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico del Comune che esso provveda all’assicurazione dei condannati, presso l’INAIL, per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla copertura assicurativa mediante polizza collettiva con riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata per la stessa durata di anni tre, in mancanza di disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Le Parti danno atto che il presente atto non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto posto in essere tra Comune e Ministero per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.
Esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.
Il presente atto, composto di sei pagine dattiloscritte viene letto, confermato e sottoscritto.
Rovereto, 21.11.2018
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROVERETO
Dott. Giulio Adilardi
IL SINDACO DEL COMUNE DI NOGAREDO
Fulvio Bonfanti
Identificativo della convenzione: 17559925
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
PREMESSO
che a norma dell’art. 54 del D. L.gs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;
che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
TRA
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Giulio ADILARDI, Presidente del Tribunale di Rovereto, giusta la delega di cui in premessa,
E
Il Comune di Nogaredo (TN), C.F. 00270850225 - P. IVA n. 00270850225, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco dott. Alberto Scerbo, domiciliato per la carica in Nogaredo (TN), Piazza Centrale n. 7, autorizzato da deliberazione della Giunta Comunale n. 70, dd. 23.09.2025, si conviene e stipula quanto segue:
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
Il Comune consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- attività legate alla difesa del territorio ambientale;
- lavori di manutenzione del demanio e patrimonio pubblico con riferimento a parchi e giardini;
- svolgimento di attività di supporto alle attività culturali ed amministrative dell’Ente;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico del Comune ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data della firma.
Rovereto lì, 22 ottobre 2025
IL SINDACO del COMUNE di di NOGAREDO
dott. Alberto Scerbo
Il PRESIDENTE del TRIBUNALE di ROVERETO
dott. Giulio Adilardi
Identificativo della convenzione: 17563361
CONVENZIONE per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,
ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
PREMESSO
che nei casi previsti dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis;
che ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, giusto provvedimento di delega del Ministro della Giustizia dd. 11.06.2025;
che il Comune firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Giulio ADILARDI, Presidente del Tribunale di Rovereto, giusta delega di cui all'atto in premessa,
e
Il Comune di Nogaredo (TN), C.F. 00270850225 - P. IVA n. 00270850225, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco dott. Alberto Scerbo, domiciliato per la carica in Nogaredo (TN), Piazza Centrale n. 7, autorizzato da deliberazione della Giunta Comunale n. 70, dd. 23.09.2025, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune consente che n. 5 (cinque) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
Il Comune informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture del Comune, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
- attività legate alla difesa del territorio ambientale;
- lavori di manutenzione del demanio e patrimonio pubblico con riferimento a parchi e giardini;
- svolgimento di attività di supporto alle attività culturali ed amministrative dell’Ente;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ai sensi dell'art. 56-bis, della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e del Comune, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56~bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
Il Comune garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare I a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei e onda n nati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico del Comune, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, il Comune potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
Il Comune comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate [e modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
Il Comune consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che il Comune si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà il Comune sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l'art. 4, comma 5, del decretò ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento del Comune.
Il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività del Comune, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l'organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l'esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Rovereto, lì 22 ottobre 2025
Il SINDACO del COMUNE di NOGAREDO
dott. Alberto Scerbo
Il PRESIDENTE del TRIBUNALE di ROVERETO
dott. Giulio Adilardi
ALLEGATO:
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
- Sede del Municipio, piazza Centrale n.7 – Nogaredo (TN)
- Cantiere Comunale, con uscite sul territorio comunale di Nogaredo.