Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROVERETO e L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Di Brentonico - 10 ottobre 2017

10 ottobre 2017

TRIBUNALE DI ROVERETO

 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 E DELL’ART. 168-BIS DEL CODICE PENALE.

Premesso che

- l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell' artt. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

L’art.168 bis cp, nel prevedere la possibilità della sospensione del procedimento per reati punibili con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni, stabilisce che detta messa alla prova è “inoltre” subordinata dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

L’art. 8 della Legge 2014/67 stabilisce che il Ministro della Giustizia adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al 3° comma dell’art.168 bis c.p.

Poiché, anche in assenza del regolamento, sorge la necessità, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, di sottoscrivere un’apposita convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, anche relativamente a reati per i quali è stata disposta dal Tribunale la messa in prova o negli altri casi previsti dalla legge;

tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto,

Tra

Il Tribunale di Rovereto, C.F. - P. IVA n. 85004580222, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente f.f. dott. Carlo Ancona, domiciliato per la carica in Rovereto, Corso Rosmini n° 65;

e

L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI BRENTONICO C.F. 85005170221 - P. IVA n. 00382550226 nel seguito indicato come Azienda, nella persona del Presidente Moreno Broggi domiciliato per la carica in Brentonico, via Balista n° 7, autorizzata da deliberazione del Consiglio di amministrazione,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Azienda consente che un massimo di n. 20 condannati (simultaneamente non più di 2) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186 e 187 CdS nonché di imputati di reati per i quali è stata disposta la messa in prova ai sensi dell’art.168 bis cp, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Azienda esprimerà di volta in volta preliminarmente il proprio assenso all’accoglimento del condannato o imputato.

L’Azienda specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • attività sanitarie socio- assistenziali e di animazione;
  • accompagnamento di utenti dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in sedia a rotelle;
  • Lavori di riordino e sistemazione di locali e movimentazione e sistemazione di beni all’interno delle strutture assistenziali.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Azienda che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel funzionario responsabile dei servizi alla persona e negli operatori dei servizi sociali e di animazione e dei servizi economali le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Azienda si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all’Azienda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Azienda che essa provveda all’assicurazione dei condannati, presso l’INAIL, per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla copertura assicurativa mediante polizza collettiva con riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata per la stessa durata di anni 5, in mancanza di disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Le Parti danno atto che il presente atto non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto posto in essere tra Azienda e Ministero per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.

Esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Il presente atto, composto di quattro pagine dattiloscritte viene letto, confermato e sottoscritto.

Rovereto, 10 ottobre 2017

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE f.f. DI ROVERETO
Dott. Carlo Ancona

Il PRESIDENTE DELLA A.P.S.P. DI BRENTONICO
Moreno Broggi