Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e l’Ente Virtus Coop Società Cooperativa Sociale - 17 luglio 2024
17 luglio 2024
Tribunale di ASCOLI PICENO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART 54 DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che, a norma degli artt. 54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso gli Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, giusta delega agli atti, e l’ente VIRTUS COOP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ENTE DEL TERZO SETTORE nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Stefano Rosa si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che numero 3 condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreta ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- La realizzazione di servizi per bambini
- La realizzazione di servizi per adolescenti e giovani
- La realizzazione di servizi per anziani
- La realizzazione di servizi e per soggetti portatori di handicap o soggetti svantaggiati;
A titolo esemplificativo la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:
- gestione di asili e di scuole di ogni ordine e grado, anche con fornitura di servizi di ristorazione e mensa;
- gestione di spazi aperti per bambini;
- gestione di spazi per adolescenti;
- attività socio - educative ed assistenziali sul territorio;
- attività di animazione sia invernale che estiva, attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo;
- gestione di strutture ricettive per soggiorni di vacanza per minori, anziani, disabili, adulti ed utenti in genere nell'ambito dello sviluppo del turismo sociale;
- servizi di assistenza ai bambini in qualunque ambito ed in particolare sugli scuola-bus;
- servizi di assistenza agli anziani, anche in forma domiciliare;
- servizi di assistenza per portatori di handicap;
- attività di sostegno scolastico;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuata tanto presso le famiglie, quanto presso le strutture di accoglienza;
- gestione di strutture sanitarie di ogni genere, di case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni, centri polivalenti, comunità alloggio e alloggi autonomi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del D.Lgs. 112 del 2017
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Chiara Stipa
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria e a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle convenzioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art.8
La presente convenzione avrà durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreta ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Ascoli Piceno, 17/7/2024
Per VIRTUS COOP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ENTE DEL TERZO SETTORE
Il legale rappresentante pro tempore
Dott. Stefano Rosa
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Dott. Luigi Cirillo