Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e l’associazione A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna Aps - 4 novembre 2022 - 4 novembre 2024
4 novembre 2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N. 67 E DELL’ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA)
TRA
L’associazione A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna APS (di seguito denominata Associazione) con sede a Bologna in via San Donato 146 2/c, nella persona del suo Presidente Niccolò Perrone
E
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Vicario del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Ziroldi, giusta la delega conferita in base a quanto specificato al successivo punto 7) della premessa
PREMESSO CHE
- la legge 28 aprile 2014, n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550, 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell’imputato, richiede all’UEPE di predisporre con l’imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
- tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazione, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co.3 c.p.);
- in data 8 giugno 2015 il Ministero della Giustizia ha emesso il Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.
- Il regolamento disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati all’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possano essere adibiti - art. 2 – e che comunque debbano rientrare nelle seguenti tipologie: finalità sociali e socio/sanitarie; finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, culturale, archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili pubblici e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze e professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con nota del 9 settembre 2015;
- L’associazione AICS Bologna si è resa disponibile a stipulare un rapporto convenzionale della durata di due anni, con la possibilità di rinnovo.
CONSIDERATO CHE
AICS Bologna rientra tra gli enti indicati nell’art. 168 bis c.p. dell’art. 54 del decreto legislativo 274/00 presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE
Art. 1 - Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex articolo 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività;
L’Ente consente che imputati, ammessi al lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge 67/2014, prestino presso le proprie sedi o strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell’Ente specificando le correlate mansioni:
- Servizi presso gli impianti sportivi/Case di Quartiere/spazi gestiti dall’Ente: attività di pulizia e guardiania degli ambienti.
- Attività e competenze professionali proprie messe a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione.
A richiesta dell’interessato l’Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all’interessato, che ne informerà l’UEPE.
Ai fini della definizione del Programma di Trattamento l’Ente definisce con apposito “accordo individuale” sottoscritto dall’imputato e dal referente dell’ente/associazione nel quale si esplicita:
- il nominativo del responsabile dell’Ente o del soggetto da lui incaricato;
- la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti;
- l’articolazione dell’orario giornaliero e settimanale;
- gli obblighi del lavoratore.
Tale accordo è consegnato all’interessato in tempo utile per l’elaborazione del programma di trattamento presso UEPE.
Art. 2 - Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto dall’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova disposta dal Giudice, nella quale viene indicata la durata del lavoro di pubblica utilità con eventuali specifiche indicazioni.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche attitudini e professionalità dell’imputato anche delle esigenze di servizio.
L’attività sarà svolta nelle aree di riferimento già individuate nell’art. 1 della presente convenzione presso le sedi dell’Associazione o nei luoghi ove svolge le proprie attività che verranno indicate nell’accordo individuale.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutela della sicurezza, dell’integrità fisica e morale del soggetto, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati ai sensi dell’art. 3 del DM 8 giugno 2015, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il Presidente dell’Associazione AICS Bologna Niccolò Perrone;
- i soggetti delegati dal Presidente, responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi all’UEPE
I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente nell’atto denominato “accordo individuale”.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all’UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.
Art. 4 - Divieto retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 5 - Verifiche e relazioni sul lavoro svolto
La presenza al lavoro è documentata, a cura del responsabile incaricato per l’Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell’orario di lavoro nella messa alla prova.
L’accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.
L’Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.
Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività l’Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.
In ogni caso per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell’art. 168 quater cp, l’Ente ha l’onere di informare l’UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell’imputato (ad es. se egli, senza giustificato motivo, non si reca sul luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Nel caso di temporanea impossibilità dell’Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l’Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell’UEPE. L’orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d’intesa tra lavoratore ed Ente.
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti, incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.
Art. 6. - Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.
Art. 7 - Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati pubblicato sul sito web.
Art. 8 - Imposta di Bollo
Esente bollo a norma del Dlgs 117/17 art. 82 comma 5.
Art. 9 - Trattamento dei dati e delle informazioni
Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sul trattamento dei dati, i soggetti imputati, ammessi alla prova con svolgimento di lavori di pubblica utilità (LPU), con ordinanza pronunciata da giudice ex art. 464 c.p.p., verranno incaricati al trattamento dei dati da parte delle strutture alle quali verranno assegnati.
Bologna, data 04/11/2022
Per il Tribunale
Il Presidente Vicario
Dott. Alberto Ziroldi
Per A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna APS
Niccolò Perrone
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N. 67 E DELL’ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA)
TRA
L’associazione A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna APS (di seguito denominata Associazione) con sede a Bologna in via San Donato 146 2/c, nella persona del suo Presidente Niccolò Perrone
E
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale, giusta delega conferita in base a quanto specificato al successivo punto 7 della premessa che, con decreto 9/2024 ha a sua volta delegato il Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, Dr. Alberto Ziroldi
PREMESSO CHE
1) la legge 28 aprile 2014, n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
2) il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione -nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550, co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
3) a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell’imputato, richiede all’UEPE di predisporre con l’imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
4) tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazione, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co.3 c.p.);
5) in data 8 giugno 2015 il Ministero della Giustizia ha emesso il Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Il regolamento disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati all’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
6) il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possano essere adibiti -art.2 – e che comunque debbano rientrare nelle seguenti tipologie: finalità sociali e socio/sanitarie; finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, culturale, archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili pubblici e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze e professionalità del soggetto;
7) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con nota del 9 settembre 2015;
8) L’associazione AICS Bologna si è resa disponibile a stipulare un rapporto convenzionale della durata di due anni, con la possibilità di rinnovo.
CONSIDERATO CHE
AICS Bologna rientra tra gli enti indicati nell’art. 168bis c.p. dell’art. 54 del decreto legislativo 274/00 presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE
Art. 1 - Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex articolo 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività;
L’Ente consente che imputati, ammessi al lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge 67/2014, prestino presso le proprie sedi o strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell’Ente specificando le correlate mansioni:
- Servizi presso gli impianti sportivi/Case di Quartiere/spazi gestiti dall’Ente: attività di pulizia e guardiania degli ambienti.
- Attività e competenze professionali proprie messe a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione.
A richiesta dell’interessato l’Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all’interessato, che ne informerà l’UEPE.
Ai fini della definizione del Programma di Trattamento l’Ente definisce con apposito “accordo individuale” sottoscritto dall’imputato e dal referente dell’ente/associazione nel quale si esplicita:
- il nominativo del responsabile dell’Ente o del soggetto da lui incaricato;
- la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti;
- l’articolazione dell’orario giornaliero e settimanale;
- gli obblighi del lavoratore.
Tale accordo è consegnato all’interessato in tempo utile per l’elaborazione del programma di trattamento presso UEPE.
Art. 2 - Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto dall’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova disposta dal Giudice, nella quale viene indicata la durata del lavoro di pubblica utilità con eventuali specifiche indicazioni.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche attitudini e professionalità dell’imputato anche delle esigenze di servizio.
L’attività sarà svolta nelle aree di riferimento già individuate nell’art. 1 della presente convenzione presso le sedi dell’Associazione o nei luoghi ove svolge le proprie attività che verranno indicate nell’accordo individuale.
Il numero di posti disponibili in contemporanea presso l’Ente AICS è relativo a 2 persone.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutela della sicurezza, dell’integrità fisica e morale del soggetto, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati ai sensi dell’art. 3 del DM 8 giugno 2015, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il Presidente dell’Associazione AICS Bologna Sig. Niccolò Perrone
- i soggetti delegati dal Presidente, responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi all’UEPE competente.
I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente nell’atto denominato “accordo individuale”.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all’UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.
Art. 4 - Divieto retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 5 - Verifiche e relazioni sul lavoro svolto
La presenza al lavoro è documentata, a cura del responsabile incaricato per l’Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell’orario di lavoro nella messa alla prova.
L’accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.
L’Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.
Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività l’Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.
In ogni caso per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell’art. 168 quater cp, l’Ente ha l’onere di informare l’UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell’imputato (ad es. se egli, senza giustificato motivo, non si reca sul luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Nel caso di temporanea impossibilità dell’Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l’Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell’UEPE. L’orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d’intesa tra lavoratore ed Ente.
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti, incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.
Art. 6 - Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.
Art. 7 - Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati pubblicato sul sito web.
Art. 8 - Imposta di Bollo
Esente bollo a norma del Dlgs 117/17 art. 82 comma 5.
Art. 9 - Trattamento dei dati e delle informazioni
Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sul trattamento dei dati, i soggetti imputati, ammessi alla prova con svolgimento di lavori di pubblica utilità (LPU), con ordinanza pronunciata da giudice ex art. 464 c.p.p., verranno incaricati al trattamento dei dati da parte delle strutture alle quali verranno assegnati.
Bologna, 04/11/2024
Per A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna APS
Niccolò Perrone
Per il Tribunale
Il Presidente Vicario
Alberto Ziroldi