Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi - 19 dicembre 2022 - 19 dicembre 2024 - 1 gennaio 2025
1 gennaio 2025
TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA).
PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2024.
TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA Policlinico S.Orsola - Malpighi riconosciuta a carattere scientifico con D.M. 19/09/2020 (di seguito denominata Azienda) con sede in Bologna - via Albertoni n° 15, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni
E
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Ziroldi, giusta la delega conferita in base a quanto specificato al successivo punto 7 della premessa
Premesso che
- la legge 28/04/2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100, in data 2 Maggio 2014, ed entrata in vigore il 17 Maggio 2014, in materia di pene detentive non carcerarie, ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva massima non superiore ai quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificatamente individuati nell’ art. 550 comma 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell’art. 464 quater c.p.p., il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dal UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma, soprattutto, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168-bis comma 3 c.p.);
- in data 8 Giugno 2015, il Ministero della Giustizia ha emesso il Regolamento recante la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità, ai fini della messa alla prova dell’imputato ai sensi all’art. 8 della legge 28 Aprile 2014 n. 67. Il Regolamento disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività, non retribuita in favore della collettività, è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale stesso, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che, comunque, esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; per la manutenzione e la fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con nota del 09 Settembre 2015;
- l’Azienda, si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale attivato nell’anno 2015 e, successivamente, prorogato fino al 31 dicembre 2022, definendo l’oggetto della presente convenzione con esclusione del reato di cui all’art. 73, comma 5 bis e seguenti del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n° 272 convertito con legge 21.02.2006 n°49 in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Considerato che
L’Azienda rientra tra gli enti indicati nell’art. 168bis c.p. e dall’ art. 54 del decreto legislativo 274/2000, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
Si stipula la seguente convenzione
ART.1 - Attività da svolgere
L’Azienda consente che 25 imputati, ammessi, con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464 quater c.p.p., alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino, presso le strutture aziendali, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale all’Azienda. L’Azienda si riserva di esprimere un parere preventivo sull’inserimento nel lavoro di pubblica utilità, dei singoli imputati, ammessi con ordinanza del Giudice alla messa alla prova, sulla base di considerazioni di opportunità connesse alla tipologia di reato e alle condizioni soggettive degli imputati stessi, tenuto conto della specificità dell’Azienda e della tipologia dei servizi erogati all’utenza e dei beni presenti nelle Strutture. In conformità con quanto previsto dall’art. 1, del decreto ministeriale 8 Giugno 2015 citato in premessa, l’Azienda specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero, da svolgersi presso le strutture dell’Azienda;
- Supporto alle attività amministrative/tecniche in ambito territoriale anche presso i Servizi Unificati Metropolitani (via Gramsci n° 12, via Sant’Isaia n° 90 - Bologna);
presso le diverse aree dell’Azienda e nello specifico:
- Area Ristorazione;
- Servizi Amministrativi e Tecnici;
fatte salve eventuali e diverse individuazioni, in relazione ad aspetti organizzativi o di sopravvenute indisponibilità delle aree medesime.
Si definisce che la richiesta di disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, inoltrata all’Azienda dal Legale dell’interessato, esprima tacitamente la volontà di quest’ultimo a svolgere il suddetto lavoro.
ART. 2 – Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice, nella quale viene indicata la durata del lavoro di pubblica utilità con eventuali specifiche indicazioni. L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato anche delle esigenze del sevizio.
L’attività sarà svolta nelle aree di riferimento individuate all’art.1 della presente Convenzione, con la precisazione che l’attività di supporto ai servizi amministravi/tecnici potranno essere svolte presso le sedi di seguito indicate:
- Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le strutture dell’Azienda;
- Supporto alle attività di natura amministrative/tecnica in ambito territoriale anche presso i Servizi Unificati Metropolitani (via Gramsci n° 12, via Sant’Isaia n° 90 - Bologna);
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori di pubblica utilità, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, ai commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Azienda si impegna a che i lavoratori di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
I lavoratori di pubblica utilità impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti a utilizzarli in base alle istruzioni fornite dall’Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall’art. 3 del D.M. 8 Giugno 2015, riguardo alla individuazione del referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato ed impartire a quest’ultimo le relative istruzioni, l’Azienda indica:
1) il Dott. Alberto Cavicchi afferente alla struttura - Affari Generali e Rapporti con l’Università (di seguito “il Coordinatore”);
2) Il Coordinatore individua i soggetti c.d. “referenti di area” per la gestione ed il monitoraggio delle attività che gli imputati dovranno svolgere presso le strutture dell’Amministrazione. I referenti hanno lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla trasmissione della documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato al Coordinatore, cui compete la redazione della relazione finale e la trasmissione della medesima all’UEPE di Bologna.
L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi dei referenti individuati.
L'Azienda - Affari Generali e Rapporti con l’Università - cura l’inserimento degli imputati, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti di area, tenuto conto delle esigenze organizzative interne e dell’entità della pena, seguendo di norma, l’ordine di arrivo dei programmi di trattamento redatti dal Uepe, desunti dal protocollo generale, tramite posta elettronica certificata: lavoro.pubblica.utilita@pec.aosp.bo.it.
ART. 4 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni
E’ fatto divieto all’Azienda di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Azienda l’assicurazione degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’Azienda garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia - Romagna n° 13 del 7 Novembre 2012, il cui testo si coordina alle modifiche apportate dalla Legge Regionale Emilia - Romagna n. 28 del 20 Dicembre 2013 e dalla Legge Regionale Emilia – Romagna n. 25 del 23 Dicembre 2016.
ART. 5 – Formazione
L’Azienda garantisce la formazione degli imputati che svolgono i lavori di pubblica utilità in merito alla sicurezza del lavoro, ai sensi degli artt. 26, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, predisponendo corsi FAD, da svolgere singolarmente, in modalità on-line, per il tramite del consorzio MED 3, con contestuale rilascio dell’attestato di formazione, spendibile in tutta la Regione Emilia - Romagna. Saranno esclusi dalla formazione tutti i condannati che dimostrino di aver già adempiuto ai suddetti obblighi di legge, previa verifica degli attestati presentati in sede di colloquio.
Il costo dei corsi di formazione sarà a carico dell’Azienda.
ART. 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Azienda ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se l’imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo presso il quale è tenuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività per le quali è incaricato ecc…) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 186quater c.p..
I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3, punto 2, della presente Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative degli imputati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore individuato all’articolo 3, punto 1. Al termine del lavoro di pubblica utilità, il Coordinatore dovrà redigere una relazione del lavoro oggetto di messa alla prova, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da inviare all’UEPE - che ha predisposto il programma di trattamento - nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuito.
ART. 7 – Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, previste per legge, dei soggetti individuati.
Inoltre, in caso di rilevanti variazioni/aggiornamenti normativi, l’Azienda potrà esprimere considerazioni di opportunità, connesse sia al rapporto intercorrente tra fattispecie normative, condizioni oggettive/soggettive degli imputati, sia alla tipologia di servizi che vengono erogati all’utenza ed ai beni presenti nelle Sue strutture.
ART. 8 – Durata della Convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 2, con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 26 Marzo 2001 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 Aprile 2001, n. 80.), nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.
ART.9 – Imposta di bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n°131- TARIFFE- parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è, altresì, soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art.2, tariffa, parte prima – allegata al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Le Parti provvederanno ad assolvere all’imposta di bollo ciascuna sull’originale di propria competenza.
ART.10 - Trattamento dei dati e delle informazioni
Le parti prendono atto che i rapporti reciproci insorgenti a seguito della sottoscrizione della/del presente convenzione/accordo, comportano il trattamento di dati personali, anche di terzi. A tal fine, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente: D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).
I soggetti imputati, ammessi, con ordinanza pronunciata dal Giudice, ex art.464 quater c.p.p,. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola Malpighi sono conseguentemente autorizzati al compimento delle necessarie operazioni di trattamento dei dati relativi allo svolgimento delle mansioni e funzioni assegnate, sulla base di un atto di designazione redatto in conformità alle regole aziendali. Spetta al Referente Privacy di afferenza identificare e designare il/i consulente/i in qualità di soggetto/i autorizzato/i al trattamento, con conseguente attribuzione di specifici compiti e funzioni inerenti al trattamento dei dati oggetto delle attività in convenzione. È altresì compito del Referente Privacy controllare costantemente che le persone fisiche designate, delegate ed autorizzate al trattamento dei dati effettuino le operazioni di trattamento, in attuazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza, del principio di minimizzazione dei dati, del principio di limitazione della finalità, del principio di esattezza, del principio di limitazione della conservazione.
Bologna, 19 dicembre 2022
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola - Malpighi
Il Direttore Generale
Dott.ssa Chiara Gibertoni
Tribunale di Bologna
Il Presidente Vicario
Dott. Alberto Ziroldi
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2024
TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA Policlinico S. Orsola - Malpighi riconosciuta a carattere scientifico con D.M. 19/09/2020 (di seguito denominata Azienda) con sede in Bologna - via Albertoni n° 15, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni
E
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Ziroldi, giusta la delega conferita, come precisato in premessa
Premesso che
- a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 Agosto 2000 n° 274, richiamato dall’art.165 c.p., così come modificato dalla legge 11 Giugno 2004 n°145, dall’art.73 comma 5 bis, del D.P.R. 309/90, così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n° 272, convertito con legge 21.02.2006 n°49, nonché dall’art.186 del Codice della Strada, così come modificato dalla legge 29 Luglio 2010 n°120 e dal Decreto 31 Dicembre 2020 (GU Serie Generale n.323 del 31/12/2020), il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- L’art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita, in favore della collettività, è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni con nota del 09 Settembre 2015;
- che l’Azienda, si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale attivato nell’anno 2011 e, successivamente, prorogato fino al 31 dicembre 2022, definendo l’oggetto della presente convenzione limitatamente alla guida sotto l’influenza dell’alcool, art. 186 c.d.s..
Considerato che
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna rientra fra gli Enti indicati dall’art. 54 del citato decreto legislativo 274/2000, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
Si conviene e si stipula quanto segue
ART.1 - Attività da svolgere
L’Azienda consente che n. 25 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54, del citato Decreto Legislativo 274/2000, prestino, presso le strutture aziendali, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale all’Azienda.
L’Azienda specifica che presso le Sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree:
- Area Ristorazione;
- Servizi Amministrativi e Tecnici
fatte salve eventuali e/o diverse individuazioni, in relazione ad aspetti organizzativi o di sopravvenute indisponibilità delle aree medesime.
Si definisce che la richiesta di disponibilità per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, inoltrata all’Azienda dal legale dell’interessato, esprima tacitamente la volontà di quest’ultimo a svolgere il suddetto lavoro.
ART. 2 – Modalità di svolgimento
L’attività, di cui al precedente articolo, sarà svolta dai lavoratori di pubblica utilità, in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto penale di condanna, nel quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo 274/2000, stabilisce la durata del lavoro di pubblica utilità ed eventuali specifiche indicazioni.
L’attività sarà svolta nelle aree di riferimento individuate all’articolo 1, con la precisazione che le attività di supporto ai Servizi Amministrativi potranno essere svolte presso le sedi di seguito indicate:
- Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le sedi dell’Azienda;
- Supporto alle attività amministrative/tecniche in ambito territoriale anche presso i Servizi Unificati Metropolitani (via Gramsci n° 12 e via Sant’Isaia n°90 – Bologna).
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori di pubblica utilità, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, ai commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Azienda si impegna a che i lavoratori di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
I lavoratori di pubblica utilità impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti a utilizzarli in base alle istruzioni fornite dall’Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire le relative istruzioni presso l’Azienda sono:
- il Dott. Alberto Cavicchi, afferente alla struttura - Affari Generali e Rapporti con l’Università (di seguito “il Coordinatore”);
- il Coordinatore individua i soggetti c.d. “referenti di area” per la gestione ed il monitoraggio delle attività che i condannati dovranno svolgere presso le strutture dell’Amministrazione. I referenti hanno lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni.
L’amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi dei referenti individuati.
L'Azienda - Affari Generali e Rapporti con l’Università - cura l’inserimento dei lavoratori di pubblica utilità, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti di Area, tenuto conto delle esigenze organizzative interne e dell’entità della pena, seguendo di norma, l’ordine di arrivo delle sentenze al protocollo generale dell’Azienda, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: lavoro.pubblica.utilita@pec.aosp.bo.it.
ART. 4 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni
E’ fatto divieto all’Azienda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Azienda la l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’Azienda garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia - Romagna n° 13 del 7 Novembre 2012, il cui testo si coordina alle modifiche con la Legge Regionale Emilia - Romagna n. 28 del 20 Dicembre 2013 e dalla Legge Regionale Emilia – Romagna n. 25 del 23 Dicembre 2016.
ART. 5 – Formazione
L’Azienda garantisce la formazione dei lavoratori di pubblica utilità in merito alla sicurezza del lavoro, ai sensi degli artt. 26, 36 e 37 D.Lgs. 81/08, predisponendo corsi FAD, da svolgere singolarmente, in modalità on-line, per il tramite del consorzio MED 3, con contestuale rilascio dell’attestato di formazione, spendibile in tutta la Regione Emilia - Romagna.
Saranno esclusi dalla formazione tutti i condannati che dimostrino di aver già adempiuto ai suddetti obblighi di legge, previa verifica degli attestati presentati in sede di colloquio.
Il costo dei corsi di formazione sarà a carico dell’Azienda.
ART. 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Azienda ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo 274/2000, (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc…).
I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3, punto 2, della presente Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore individuato all’art. 3 – punto 1. Al termine dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, il Coordinatore dovrà redigere una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro del condannato.
ART.7 – Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, previste per legge, dei soggetti individuati. Inoltre, in caso di rilevanti variazioni/aggiornamenti normativi, l’Azienda potrà esprimere considerazioni di opportunità, connesse sia al rapporto intercorrente tra fattispecie normative, condizioni oggettive/soggettive degli imputati, sia alla tipologia di servizi che vengono erogati all’utenza ed ai beni presenti nelle Sue strutture.
ART. 8 – Relazione sull’applicazione della Convenzione
L'Azienda - Attività Generali e Istituzionali - predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale. L’Azienda, inoltre, segnalerà al Presidente del Tribunale, sulla base del numero delle sentenze pervenute in corso d’anno, la presunta impossibilità a far svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità del rapporto convenzionale.
ART. 9 – Durata della Convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 2, con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 26 Marzo 2001 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 Aprile 2001, n. 80.), nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.
ART.10 – Imposta di bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n°131- TARIFFE- parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è, altresì, soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art.2, tariffa, parte prima – allegata al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell’Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Le Parti provvederanno ad assolvere all’imposta di bollo ciascuna sull’originale di propria competenza.
ART.11 – Trattamento dei dati e delle informazioni
Le parti prendono atto che i rapporti reciproci insorgenti a seguito della sottoscrizione della/del presente convenzione/accordo, comportano il trattamento di dati personali, anche di terzi. A tal fine, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente: D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).
I soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo già citato, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola Malpighi sono conseguentemente autorizzati al compimento delle necessarie operazioni di trattamento dei dati relativi allo svolgimento delle mansioni e funzioni assegnate, sulla base di un atto di designazione redatto in conformità alle regole Aziendali. Spetta al Referente Privacy di afferenza identificare e designare il/i consulente/i in qualità di soggetto/i autorizzato/i al trattamento, con conseguente attribuzione di specifici compiti e funzioni inerenti al trattamento dei dati oggetto delle attività in convenzione. E’ altresì compito del Referente Privacy controllare costantemente che le persone fisiche designate, delegate e autorizzate al trattamento dei dati effettuino le operazioni di trattamento, in attuazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza, del principio di minimizzazione dei dati; del principio di limitazione della finalità, del principio di esattezza, del principio di limitazione della conservazione.
Bologna, 19 dicembre 2022
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola - Malpighi
Il Direttore Generale
Dott.ssa Chiara Gibertoni
Tribunale di Bologna
Il Presidente Vicario
Dott. Alberto Ziroldi
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA) PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2026.
TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA Policlinico di S.Orsola riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con D.M. 19.09.2020 (di seguito denominata Azienda) con sede in Bologna - via Albertoni n° 15, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni
E
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Bologna, Dott. Pasquale Liccardo, giusta la delega conferita in base a quanto specificato al successivo punto 7 della premessa
Premesso che
1) la Legge 28.04.2014 n. 67, in materia di pene detentive non carcerarie, ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
2) il predetto istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva massima non superiore ai quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificatamente individuati nell’ art. 550 comma 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
3) a norma dell’art. 464 quater c.p.p., il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dal UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
4) tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma, soprattutto, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende Sanitarie o presso Enti od Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis comma 3 c.p.);
5) con D.M. in data 08.06.2015 il Ministero della Giustizia ha emesso il Regolamento recante la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità, ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi all’art. 8 della Legge 28.04.2014 n. 67. Il Regolamento disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita, in favore della collettività, è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale stesso, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
6) il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che, comunque, esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; per la manutenzione e la fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
7) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con nota del 09.09.2015;
8) l’Azienda si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale attivato nell’anno 2015 e, successivamente, prorogato fino al 31 dicembre 2024, definendo l’oggetto della presente convenzione con esclusione del reato di cui all’art. 73, comma 5 bis e seguenti del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 20.03.2014 n° 36, convertito con modificazioni in Legge 16.05.2014 n°79 in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Considerato che
L’Azienda rientra tra gli enti indicati nell’art. 168 bis c.p. e dall’art. 54 del D. Lgs. 274/2000, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
Si stipula la seguente convenzione
ART.1 - Attività da svolgere
L’Azienda consente che 25 imputati, ammessi, con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464 quater c.p.p., alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino, presso le strutture aziendali, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di imputati ammessi alla prova, assegnati dal Tribunale all’Azienda. L’Azienda si riserva di esprimere un parere preventivo sull’inserimento nel lavoro di pubblica utilità dei singoli imputati, ammessi con ordinanza del Giudice alla messa alla prova, sulla base di considerazioni di opportunità connesse alla tipologia di reato e alle condizioni soggettive degli imputati stessi, tenuto conto della specificità dell’Azienda e della tipologia dei servizi erogati all’utenza e dei beni presenti nelle Strutture. In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 08.06.2015 citato in premessa, l’Azienda specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni :
- Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero, da svolgersi presso le strutture dell’Azienda;
- Supporto alle attività amministrative/tecniche in ambito territoriale, anche presso i Servizi Unificati Metropolitani (via Gramsci n° 12, via Sant’Isaia n° 90 - Bologna);
presso le diverse are dell’Azienda e nello specifico:
- Area Ristorazione;
- Servizi Amministrativi e Tecnici;
fatte salve eventuali e diverse individuazioni, in relazione ad aspetti organizzativi o di sopravvenute indisponibilità delle aree medesime.
Si definisce che la richiesta di disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, inoltrata all’Azienda dal Legale dell’interessato, esprima tacitamente la volontà di quest’ultimo a svolgere il suddetto lavoro.
ART. 2 – Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice, nella quale viene indicata la durata del lavoro di pubblica utilità con eventuali specifiche indicazioni. L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato anche delle esigenze del servizio.L’attività sarà svolta nelle aree di riferimento individuate all’art.1 della presente Convenzione, con la precisazione che l’attività di supporto ai servizi amministravi/tecnici potranno essere svolte presso gli ambiti di seguito indicati:
- Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le strutture dell’Azienda;
- Supporto alle attività di natura amministrative/tecnica in ambito territoriale, anche presso i Servizi Unificati Metropolitani (via Gramsci n° 12, via Sant’Isaia n° 90 - Bologna);
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori di pubblica utilità, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, ai commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 274/2000.L’Azienda si impegna a che i lavoratori di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.I lavoratori di pubblica utilità impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti a utilizzarli in base alle istruzioni fornite dall’Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Relativamente ai soggetti indicati dall’art. 3 del D.M. 08.06.2015, riguardo alla individuazione del referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato ed impartire a quest’ultimo le relative istruzioni, l’Azienda indica:1) il Dott. Alberto Cavicchi afferente alla struttura Affari Generali e Rapporti con l’Università (di seguito “il Coordinatore”) - tel. 051/2141208, e-mail: alberto.cavicchi@aosp.bo.it;2) i soggetti c.d. “referenti di area” – individuati dal Coordinatore - per la gestione ed il monitoraggio delle attività che gli imputati dovranno svolgere presso le strutture dell’Amministrazione. I referenti hanno lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione ed alla trasmissione della documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato al Coordinatore, cui compete la redazione della relazione finale e la trasmissione della medesima all’UEPE di Bologna.
L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi dei referenti individuati.
L'Azienda – UOC Affari Generali e Rapporti con l’Università - cura l’inserimento degli imputati, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti di area, tenuto conto delle esigenze organizzative interne e dell’entità della pena, seguendo, di norma, l’ordine di arrivo dei programmi di trattamento redatti dal UEPE, desunti dal protocollo generale, tramite posta elettronica certificata: lavoro.pubblica.utilita@pec.aosp.bo.it.
ART. 4 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni
E’ fatto divieto all’Azienda di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Azienda l’assicurazione degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’Azienda garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia - Romagna n° 13 del 07.11.2012, il cui testo si coordina con le modifiche apportate dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 28 del 20.12.2013 e dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 25 del 23.12.2016.
ART. 5 – Formazione
L’Azienda garantisce la formazione degli imputati che svolgono i lavori di pubblica utilità in merito alla sicurezza del lavoro, ai sensi degli artt. 26, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, predisponendo corsi FAD, da svolgere singolarmente, in modalità on-line, per il tramite della piattaforma e-llaber della regione Emilia Romagna, con contestuale rilascio dell’attestato di formazione, spendibile in tutta la Regione.
Saranno esclusi dalla formazione tutti gli imputati che dimostrino di aver già adempiuto ai suddetti obblighi di legge, previa verifica degli attestati presentati in sede di colloquio.
Il costo dei corsi di formazione sarà a carico dell’Azienda.
ART. 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Azienda ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio, se l’imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo presso il quale è tenuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività per le quali è incaricato ecc…) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 186 quater c.p..
I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3, punto 2, della presente Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative degli imputati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore individuato all’art. 3, punto 1. Al termine del lavoro di pubblica utilità, il Coordinatore dovrà redigere una relazione riguardo allo svolgimento del lavoro oggetto di messa alla prova, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da inviare all’UEPE - che ha predisposto il programma di trattamento - nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuito.
ART. 7 – Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, previste per legge, dei soggetti individuati.
Inoltre, in caso di rilevanti variazioni/aggiornamenti normativi, l’Azienda potrà esprimere considerazioni di opportunità, connesse sia al rapporto intercorrente tra fattispecie normative, condizioni oggettive/soggettive degli imputati, tipologia di servizi che vengono erogati all’utenza e beni presenti nelle sue strutture.
ART. 8 – Durata della Convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 2, con decorrenza dal 01/01/2025 fino al 31/12/2026. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale affinché l’Azienda sia inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. 26.03.2001, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.
ART.9 – Imposta di bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n°131- TARIFFE- parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è, altresì, soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art.2, tariffa, parte prima – allegata al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Le Parti provvederanno ad assolvere all’imposta di bollo ciascuna sull’originale di propria competenza.
ART.10- Trattamento dei dati e delle informazioni
Le parti prendono atto che i rapporti reciproci insorgenti a seguito della sottoscrizione della presente convenzione comportano il trattamento di dati personali, anche di terzi. A tal fine, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente: D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).
I soggetti imputati, ammessi, con ordinanza pronunciata dal Giudice, ex art. 464 quater c.p.p,. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso l’Azienda sono conseguentemente autorizzati al compimento delle necessarie operazioni di trattamento dei dati relativi allo svolgimento delle mansioni e funzioni assegnate, sulla base di un atto di designazione redatto in conformità alle regole aziendali. Spetta al Referente Privacy di afferenza identificare e designare il/i consulente/i in qualità di soggetto/i autorizzato/i al trattamento, con conseguente attribuzione di specifici compiti e funzioni inerenti al trattamento dei dati oggetto delle attività in convenzione. È altresì compito del Referente Privacy controllare costantemente che le persone fisiche designate, delegate ed autorizzate al trattamento dei dati effettuino le operazioni di trattamento, in attuazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza, del principio di minimizzazione dei dati, del principio di limitazione della finalità, del principio di esattezza, del principio di limitazione della conservazione.
Bologna, 19/12/2024
IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di S.Orsola
Il Direttore Generale
Dott.ssa Chiara Gibertoni
Tribunale di Bologna
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ ART. 2 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001. PERIODO 01.01.2025 / 31.12.2026.
TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA Policlinico di S.Orsola, riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con D.M. 19.09.2020 (di seguito denominata Azienda) con sede in Bologna - via Albertoni n° 15, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni
E
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Bologna, Dott. Pasquale Liccardo, giusta la delega conferita, come precisato in premessa
Premesso che
1) a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28.08.2000 n° 274, richiamato dall’art.165 c.p., così come modificato dalla Legge 11.06.2004 n°145, dall’art.73 comma 5 bis del D.P.R. 09.10.1990 n. 309, così come modificato dal D.L. 20.3.2014 n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16.05.2014 n°79, nonché dagli artt. 186 e 186 bis del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada, così come rispettivamente modificato e inserito dalla Legge 29.07.2010 n°120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
2) L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26.03.2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita, in favore della collettività, è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
3) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni con nota del 09 Settembre 2015;
4) l’Azienda si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale attivato nell’anno 2011 e, successivamente, prorogato fino al 31 dicembre 2024, definendo l’oggetto della presente convenzione limitatamente alla violazione dell’art. 186 C.d.S. “Guida sotto l’influenza dell’alcool”
Considerato che
L’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna rientra fra gli Enti indicati dall’art. 54 del citato decreto legislativo 274/2000, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
Si conviene e si stipula quanto segue
ART.1 - Attività da svolgere
L’Azienda consente che n. 25 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del citato D. Lgs. 274/2000, prestino, presso le strutture aziendali, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale all’Azienda.
L’Azienda specifica che, presso le proprie strutture, l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale 26.03.2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree:
- Area Ristorazione;
- Servizi Amministrativi e Tecnici
fatte salve eventuali e/o diverse individuazioni, in relazione ad aspetti organizzativi o di sopravvenute indisponibilità delle aree medesime.
Si definisce che la richiesta di disponibilità per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, inoltrata all’Azienda dal legale dell’interessato, esprima tacitamente la volontà di quest’ultimo di svolgere il suddetto lavoro.
ART. 2 – Modalità di svolgimento
L’attività di cui al precedente articolo sarà svolta dai lavoratori di pubblica utilità in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto penale di condanna, nel quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato D.Lgs. 274/2000, stabilisce la durata del lavoro di pubblica utilità ed eventuali specifiche indicazioni.
L’attività sarà svolta nelle aree di riferimento individuate all’articolo 1, con la precisazione che le attività di supporto ai Servizi Amministrativi potranno essere svolte presso gli ambiti di seguito indicati:
- Supporto alle attività di accoglienza, ricezione, orientamento, logistiche e tecnico-amministrative in ambito ospedaliero da svolgersi presso le sedi dell’Azienda;
- Supporto alle attività amministrative/tecniche in ambito territoriale, anche presso i Servizi Unificati Metropolitani (via Gramsci n° 12 e via Sant’Isaia n°90 – Bologna).
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori di pubblica utilità, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 ai commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 274/2000.
L’Azienda si impegna a che i lavoratori di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
I lavoratori di pubblica utilità impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti a utilizzarli in base alle istruzioni fornite dall’Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire le relative istruzioni presso l’Azienda sono:1) il Dott. Alberto Cavicchi, afferente alla struttura Affari Generali e Rapporti con l’Università (di seguito “il Coordinatore”) - tel. 051/2141208; e-mail: alberto.cavicchi@aosp.bo.it; 2) Il Coordinatore individua i soggetti c.d. “referenti di area” per la gestione ed il monitoraggio delle attività che i condannati dovranno svolgere presso le strutture dell’Amministrazione. I referenti hanno lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni.
L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi dei referenti individuati.
L'Azienda – UOC Affari Generali e Rapporti con l’Università - cura l’inserimento dei lavoratori di pubblica utilità, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti di Area, tenuto conto delle esigenze organizzative interne e dell’entità della pena, seguendo, di norma, l’ordine di arrivo delle sentenze al protocollo generale dell’Azienda, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: lavoro.pubblica.utilita@pec.aosp.bo.it.
ART. 4 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni
E’ fatto divieto all’Azienda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Azienda l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’Azienda garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna n° 13 del 07.11.2012, il cui testo si coordina con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 28 del 20.12.2013 e dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 25 del 23.12.2016.
ART. 5 – Formazione
L’Azienda garantisce la formazione dei lavoratori di pubblica utilità in merito alla sicurezza del lavoro, ai sensi degli artt. 26, 36 e 37 D.Lgs. 81/08, predisponendo corsi FAD, da svolgere singolarmente, in modalità on-line, per il tramite della piattaforma e-llaber della Regione Emilia Romagna, con contestuale rilascio dell’attestato di formazione, spendibile in tutta la Regione.
Saranno esclusi dalla formazione tutti i condannati che dimostrino di aver già adempiuto ai suddetti obblighi di legge, previa verifica degli attestati presentati in sede di colloquio.
Il costo dei corsi di formazione sarà a carico dell’Azienda.
ART. 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Azienda ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del D.Lgs. 274/2000 (ad esempio, se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo ove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc…).
I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3, punto 2, della presente Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore individuato all’art. 3 – punto 1. Al termine dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, il Coordinatore dovrà redigere una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità del condannato.
ART.7 – Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, previste per legge, dei soggetti individuati.
Inoltre, in caso di rilevanti variazioni/aggiornamenti normativi, l’Azienda potrà esprimere considerazioni di opportunità, connesse sia al rapporto intercorrente tra fattispecie normative, condizioni oggettive/soggettive degli imputati, sia alla tipologia di servizi che vengono erogati all’utenza ed ai beni presenti nelle sue strutture.
ART. 8 – Relazione sull’applicazione della Convenzione
L'Azienda – UOC Attività Generali e Rapporti con l’Università - predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, da trasmettere al Presidente del Tribunale. L’Azienda, inoltre, segnalerà al Presidente del Tribunale, sulla base del numero delle sentenze pervenute in corso d’anno, la presunta impossibilità a far svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità del rapporto convenzionale.
ART. 9 – Durata della Convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 2, con decorrenza dal 01.01.2025 fino al 31.12.2026. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale affinché l’Azienda sia inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. 26.03.2001, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.
ART.10 – Imposta di bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n°131- TARIFFE- parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è, altresì, soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art.2, tariffa, parte prima – allegata al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell’Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Le Parti provvederanno ad assolvere all’imposta di bollo ciascuna sull’originale di propria competenza.
ART.11 – Trattamento dei dati e delle informazioni
Le parti prendono atto che i rapporti reciproci insorgenti a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, comportano il trattamento di dati personali, anche di terzi. A tal fine, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente: D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).
I soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità presso l’Azienda sono conseguentemente autorizzati al compimento delle necessarie operazioni di trattamento dei dati relativi allo svolgimento delle mansioni e funzioni assegnate, sulla base di un atto di designazione redatto in conformità alle regole aziendali. Spetta al Referente Privacy di afferenza identificare e designare il/i consulente/i in qualità di soggetto/i autorizzato/i al trattamento, con conseguente attribuzione di specifici compiti e funzioni inerenti al trattamento dei dati oggetto delle attività in convenzione. E’ altresì compito del Referente Privacy controllare costantemente che le persone fisiche designate, delegate e autorizzate al trattamento dei dati effettuino le operazioni di trattamento, in attuazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza, del principio di minimizzazione dei dati; del principio di limitazione della finalità, del principio di esattezza, del principio di limitazione della conservazione.
Bologna, 01/01/2025
IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di S.Orsola
Il Direttore Generale
Dott.ssa Chiara Gibertoni
Tribunale di Bologna
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo