Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PISA e la Pubblica Assistenza società riunite Pisa - 21 marzo 2023
21 marzo 2023
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto n. 274 e art 2 del DM 26 marzo 2001,
L’anno 2023 il giorno 21 del mese di MARZO
tra
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dr.ssa Beatrice Dani, Presidente Vicaria del Tribunale di Pisa, giusta la delega agli atti
E
Il Pubblica Assistenza società riunite Pisa, con sede legale in Pisa in via Bargagna n. 2 codice fiscale e partiva iva 0039 6450504 iscr. Albo Reg. Organizzazioni di Volontariato con DPGR 957 del 19/09/2019 in persona del Presidente Alessandro Betti Degl’Innocenti, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS,
Premesso
- che, a norma dell’art.54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 c.p., ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l’art. 73 comma 5 bis D.P.R. 309/1990, inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l’art. 224 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186 comma 9 bis e art. 187 comma 8 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che il d.l. 122 del 1993 aveva infatti previsto all’art. 11bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l’autore del delitto di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
- che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo e l’art. 2 comma 1 del DM 8 giugno 2015 n. 88 emanato a norma dell’art. 8 L. 67/2014, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati indicai nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Beatrice Dani, Presidente Vicaria del Tribunale di Pisa, giusta la delega di cui alla premessa e la Pubblica Assistenza società riunite Pisa nella persona di Alessandro Betti Degl’Innocenti Presidente si conviene e stipula quanto segue:
Art.1
Attività da svolgere
L’Ente consente che un numero massimo di 20 condannati/imputati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività presso di sé.
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del d.lgs. 26/3/2001 , indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’Ente dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati/imputati fa capo a Lo Cicero Marco, in quanto Direttore, nato a OMISSIS e OMISSIS.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente presso cui il condannato presta l’attività, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente o alla competente stazione dei Carabinieri le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del d. lgs. 274/2000.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata A/R .
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.
Pisa, 21.03.2023
La Presidente Vicaria del Tribunale
Dr.ssa Beatrice Dani
Alessandro Betti Degl’Innocenti
per Pubblica Assistenza società riunite Pisa