Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di RAVENNA e La Cooperativa Sociale Onlus Il Mulino - 30 gennaio 2012

30 gennaio 2012

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO Dl LAVORI Dl PUBBLICA UTILITÀ

Ai sensi dell'art. 54 del decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, dell'art. 224 bis del decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dell'art. 73, comma 5-bis del DPR 309/1990, dell'art. 165 det codice penale, dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001 e dell'art. 186, comma 9-bis, della L. 29 luglio 2010.

L’anno 2012, il giorno 30 del mese di GENNAIO, nel TRIBUNALE DI RAVENNA

TRA

La Cooperativa Sociale Onlus "Il Mulino", , avente sede legale in Bagnacavallo , nel seguito indicata come Cooperativa, rappresentata nel presente atto nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Buzzi Antonio ( ), domiciliato per la carica presso la stessa sede legale della Cooperativa;

Il Tribunale di Ravenna, , nel seguito indicato come Tribunale, rappresentato nel presente atto nella persona del Presidente, Dott. Bruno Gilotta, domiciliato per la carica i via Giovanni Falcone n. 67.

PREMESSO

  • Che a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • Che a norma dell'art. 224 bis del D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), il Giudice di Pace ne' pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • Che a norma dell'art. 73, comma 5-bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del Tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste;
  • Che ai sensi dell'art. 165 del codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola afta prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo 'e modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
  • Che con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • Che l'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale dei 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzione da stipulare con il Ministero di Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro dj pubblica utilità;
  • Che il D. Lgs. 285/92, modificato da ultimo dalla L. 29/07/2010, art. 186, comma 9-bis, prevede la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;
  • Che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alta stipula delle convenzioni in questione;
  • Che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato della provincia di Ravenna è stata stipulata la seguente convenzione tra il Presidente del Tribunale di Ravenna e la Cooperativa Sociale - ONLUS "IL MULINO", per la durata di due anni;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Cooperativa consente che un numero massimo di 3 condannati alla pena del lavoro per pubblica, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, dell'art. 224 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dell'art. 73, comma 5-bis del DPR 309/1990, dell'articolo 165 del codice penale e dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, prestino contemporaneamente presso i propri servizi la loro attività non retribuita di pubblica utilità.

La Cooperativa precisa che presso le sue strutture (Sede Aziendale in Via Boncellino n. 44; Ostello di Bagnacavallo in Via Cadorna n. 10) l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Attività di lavoro mirate all'organizzazione ed alla prestazione di attività di assistenza a persone anziane e/o disabili nei servizi di sostengo alla domiciliarità (trasporto sociale, consegna pasti, accompagnamento presso i presidi ospedalieri o luoghi di cura, ecc.);
  2. Attività di supporto all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L. 381/1991, (gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, j soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663) nei settori in cui opera la Cooperativa (manutenzione delle aree verdi pubbliche, attività di ricezione turistica alberghiera).

La Cooperativa precisa inoltre che il condannato dovrà impegnarsi nelle seguenti attività nel pieno rispetto degli orari durante i quali questi servizi sono erogati. Precisamente le attività dj cui al precedente punto a) vengono svolte in base a turni prestabiliti dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00; le attività di cui al punto b) vengono svolte per quanto riguarda la manutenzione di aree verdi pubbliche, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, per quanto riguarda le attività di ricezione alberghiera, tutti i giorni della settimana, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 22.30.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità da quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità e il giudice dei Tribunale, a norma dell'art. 165 del codice penale, indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

La Cooperativa individua la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: BASSI FABIO.

Il coordinatore individuato potrà avvalersi di suoi collaboratori, scelti all'interno dell'organico della cooperativa per competenza specifica nei servizi da rendere, per impartire le istruzioni di lavoro. La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modiche dei nominativi indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sta conforme a quanto previsto dalla convenzione.

ln nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Cooperativa si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e dj pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

È fatto divieto alla Cooperativa dj corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico della Cooperativa l'assicurazione dei condannati contro infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero di Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Cooperativa.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r entro 3 mesi dalla scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Ravenna, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero di Giustizia — Direzione Generale della giustizia penale e agli Uffici dei Giudici di Pace della provincia di Ravenna.

Il presente atto, redatto in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131 del 16 aprile 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna 30/01/2012

Per il Tribunale di Ravenna – Il Presidente
Bruno Gilotta

Per la Cooperativa Sociale – ONLUS “IL MULINO” – il Presidente
Antonio Buzzi