Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LANCIANO e - la Cooperativa sociale Atesangro Servizi - 3 luglio 2023

3 luglio 2023

TRIBUNALE DI LANCIANO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DELL’ART. 54 D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL'ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120

Premesso che

  • a norma dell'art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso Io Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato";
  • l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retributiva a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D. Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
  • l'art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 205 n. 272 consente al giudice di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentive e pecuniaria;
  • l'art. 224 bis del D. Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • gli artt.186 comma 9 bis e 187 del D. Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze";
  • l'art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • la Cooperativa sociale Atesangro Servizi, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tanto premesso,

tra il Tribunale di Lanciano, c.f / p.Iva n. 81002500692, che interviene al presente atto nella persona del Presidente Dott. Riccardo Audino, domiciliato per la carica in Lanciano Via Fiume n. 5, presso la sede del Tribunale di Lanciano,

E

la Cooperativa Sociale Atesangro Servizi, c.f. / p.Iva 022502606698, con sede in Atessa (CH) al Corso Vittorio Emanuele Vico X n. 21, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Pantano Roberto,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

La Cooperativa Sociale Atesangro Servizi consente che un numero massimo di 3 condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicato in premessa prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità della Legge n. 120 del 2010.

In conformità di quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa il lavoro di pubblica utilità avrà ad oggetto le seguenti prestazioni: pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio, trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi, altre pulizie nca ovvero pulizia impianti sportivi, edifici, stabilimenti, ecc), custodia impianti sportivi, parchi ed edifici, manutenzione del verde pubblico, nonché cura e manutenzione del paesaggio.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previsto dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

La Cooperativa Sociale Atesangro Servizi dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo al Sig. PANTANO Roberto, nella qualità di legale rappresentante p.t. della predetta Cooperativa, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, La Cooperativa Sociale Atesangro Servizi si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione, In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità delle persone.

La Cooperativa Sociale Atesangro Servizi si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto Cooperativa Atesangro Servizi di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico della stessa Cooperativa l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati dl cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Lanciano, lì 03/07/2023

Per Atesangro Servizi
Il Legale Rappresentante p.t.
Roberto Pantano

II Presidente del Tribunale
Riccardo Audino