Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LANCIANO e la Caritas Diocesana dell'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona - 13 ottobre 2023
13 ottobre 2023
TRIBUNALE DI LANCIANO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DELL’ART. 54 D. LVO 28-08-2000 N. 274, ART. 2 D.M. 26-03-2001, ARTT. 186, COMMA 9 BIS, e 224 BIS D. LGS. n. 285 del 30-04-1992, L. n. 120/2010, ART. 8 LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E ART. 2 D.M. 10 GIUGNO 2015
TRA
Il TRIBUNALE DI LANCIANO (C.F. P. IVA 81002500692) di seguito indicato come Tribunale, nella Persona del Presidente Dott. Riccardo Audino, domiciliato per la carica in Lanciano alla Via Fiume n. 5 presso la sede del Tribunale di Lanciano;
E
Caritas Diocesana Dell'arcidiocesi Di Lanciano-Ortona con sede legale in Via Gennaro Finamore 32, e sedi operative per lavori di pubblica utilità in Via Santa Maria Maggiore 1 e Via Gennaro Finamore 47 in 66034 Lanciano, C.F. 81004850699
PREMESSO che
- a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, degli art. 186, comma 9 bis, e 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1994 (nuovo Codice della Strada) ed in applicazione della legge 11-06-2004 n. 145 e dell'art. 73, comma 5 bis D.P.D. 309/90, così modificato dal D.L. 30-12-2005, n. 272, il Giudice di Pace ed il Tribunale, per quanto di loro competenza, possono applicare, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore de\la collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- la legge 28 aprile 2014, n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a. quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. di richiedere la messa alla prova che consiste anche - nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell'art.464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevedecondotte riparatone risarcitone e l'affidamento del richiedente al servizio sociale, ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis comma 3 c.p.);
- il 10 giugno 2015 è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia di cui all'art. 8 della legge n. 67/2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro:
- per finalità sociali e socio-sanitarie;
- di protezione civile;
- per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico;
- la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia);
- inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D. lgs. n. 274/2000;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo.
Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della Legge n. 120/2010 citata in premessa, contemporaneamente nel numero massimo di 5 (cinque), prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- attività lavorativa di supporto ai servizi inerenti l’allevamento e la cura degli animali dell’associazione;
- attività lavorativa di manutenzione e cura dei prodotti coltivati nell’orto.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna nel quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000, a 274, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei Responsabili Sigg direttore Di Cicco Fernando e co-direttrice Rapino Maria Carmen le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.
Art.4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art.6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La presente convenzione avrà la durata di un (1) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque (5) anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.
Lanciano, lì 13/10/2023
Per Caritas Diocesana Lanciano-Ortona
Il legale rappresentante Mons. Emidio Cipollone
Il direttore dott. Fernando Di Cicco
Per il Ministero della Giustizia
II Presidente del Tribunale
dott. Riccardo Audino