Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LANCIANO e l'Organizzazione di Volontariato Anffas Onlus di Lanciano - 10 gennaio 2022

10 gennaio 2022

TRIBUNALE DI LANCIANO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITO SPECIALE DELLA SOASPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA EX L. N. 67/2014 E PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DELL’ART. 54 D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL'ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120

Premesso che

  • a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso Io Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato";
  • l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retributiva a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D. Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
  • l'art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 205 n. 272 consente al giudice di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentive e pecuniaria;
  • l'art. 224 bis del D. Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • gli artt.186 comma 9 bis e 187 del D. Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze";
  • l’art. 3, comma 11, della l. 28 aprile 2014 n. 67, ha introdotto l’art. 168 bis del codice di procedura penale, il quale prevede l’istituto della sospensione del processo con messa alla La predetta è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato / imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo. La messa alla prova consiste in concreto nello svolgimento degli impegni indicati nel programma di prova predisposto dall’indagato/imputato di concerto con l'ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio, ovvero, quello del luogo di residenza o domicilio dell'indagato imputato, programma che sia stato ritenuto idoneo dal giudice o da questi modificato con il consenso dell'interessato. La norma prevede poi che la messa alla prova comporti l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare tra l'altro attività di volontariato di rilievo sociale. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
  • l'art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • l’Organizzazione di volontariato ANFASS ONLUS di LANCIANO, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il TRIBUNALE di LANCIANO, via Fiume n. 14 - 66034 Lanciano (CH) - C.F.: 81002500692, che interviene al presente atto nella persona dell.mo Presidente Dott. Riccardo Audino, domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale di Lanciano

E

l'Organizzazione di Volontariato ANFFAS ONLUS Dl LANCIANO, iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con Ordinanza n. 239 del 18/11/2003, Codice fiscale 90018590696 e PI. 02001090691, con sede legale in Lanciano (CH - c.a.p. 66034) alla Zona Industriale n. 65/a e sede operativa in Santa Maria Imbaro (CH - c.a.p. 66030) alla via Nazionale per Lanciano n. 8/b, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Carlo Martelli,

Art. 1
Attività da svolgere

L'ANFFAS ONLUS Dl LANCIANO consente che un numero massimo di n. 8 indagati e/o, imputati e/o condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità della Legge n. 120 del 2010.

In conformità di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa il lavoro di pubblica utilità avrà ad oggetto le seguenti prestazioni: supporto al personale strutturato nelle attività educative ed occupazionali svolte con persone con disabilità all'interno del Centro Diurno, dei Laboratori e delle "Case Famiglia" associativi; supporto al personale strutturato nel Servizio Trasporti per persone con disabilità, sia in qualità di autisti che di accompagnatori sul mezzo; supporto nella manutenzione ordinaria degli spazi interni, degli automezzi e delle aree verdi pertinenti all'Associazione.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previsto dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’ANFFAS ONLUS Dl LANCIANO dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fu capo al dott. Carlo Martelli, in quanto Rappresentante Legale. L'ANFFAS ONLUS Dl LANCIANO si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

Art.4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ANFFAS ONLUS Dl LANCIANO si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli indagati e/o imputati e/o condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’ANFFAS ONLUS Dl LANCIANO si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all’ANFFAS ONLUS Dl LANCIANO di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’ANFFAS ONLUS Dl LANCIANO l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi dell’indagato e/o imputato e/o condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati dl cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Art. 9
Obblighi informativi e di comunicazione con l'uepe

Per il caso di sospensione del processo con messa alla prova I'ANFFAS ONLUS Dl LANCIANO si impegna a fornire periodicamente il resoconto dell'andamento dell'attività lavorativa posta in esse dal lavoratore, ponendo anche in evidenza l'eventuale violazione delle prescrizioni imposte e programma di trattamento redatto dall'UEPE.

Art. 10
Tutela della privacy e della riservatezza

I dati personali e sensibili della persona sottoposta al trattamento sono trattati in conformità del d. lgs. n. 196/2003 ed il Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) con assoluto divieto di divulgazione all'esterno ed a soggetti non autorizzati delle attività da questi compiute e dello scopo per il vengono espletate.

Lanciano, lì 10/01/2022

Per l’Anfass Onlus di Lanciano 
Il Presidente
Dott. Carlo Martelli

Per il Tribunale di Lanciano
II Presidente del Tribunale
Dott. Riccardo Audino