Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LANCIANO e il Comune di Casalanguida - 6 febbraio 2023
6 febbraio 2023
TRIBUNALE DI LANCIANO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DELL’ART. 54 D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001
Premesso che
- a norma dell'art. 54, cornma 6, D. Lgs. 2/08/2000 n. 274, degli art. 186, comma 9 bis ed art, 224 bis, del D.Lgs. 3010411994 n. 285, Legge 11/06/2004 a 145, art, 73, comma 5 bis, del D.P.R. 309/1990 come modificato dal D.L. del 30/12/2005 n. 272,11 Giudice di Pace ed il Tribunale, per quanto di loro competenza, possono applicare, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retributiva in favore della collettività da svolgere presso: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;
- che l'art.2, comma 1, del DM. 26/03/2001, emanato a nonna dell'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28/08/200 n, 274, stabilisce che l'attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'ari 1, comma 1, del Citato D.M. 26/03/2001, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 16 Luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art, 2, comma 1, del .D.M. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'ari 454, comma 6 del D.Lgs. 274/2000;
considerato che
il Comune di CASALANGUIDA presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,
si stipula
la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale ordinario di Lanciano (di seguito "il Tribunale") Dott. Riccardo AUDINO, giusta la delega di cui in premessa, e il Comune di Casalanguida nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig. LUCA CONTI, autorizzato alla firma della presente convenzione.
Art. 1
Attività da svolgere
il Comune di CASALANGUIDA consente che un numero di 5 (cinque) condannati, in contemporanea, possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle nonne citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.
Il Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Supporto alla squadra operai nel servizio di pulizia strade e piazze) nella manutenzione delle aree verdi, sgombero neve durante il periodo invernale;
- Supporto al personale durante manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o civili;
- Supporto del personale del Comune in attività impiegatizie;
- Supporto del personale addetto alla pulizia interna degli edifici pubblici;
- Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000 indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 26 marzo 2001:
- la persona incaricata del coordinamento amministrativo nel Responsabile del Settore Personale;
- le persone incaricate di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni del sig.:
- Arch. Ing. Luigi D'ALO' -. Responsabile del Settore Tecnico
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art.4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art.6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
Il Comune ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, in mancanza alla competente Stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o Io abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del Comune.
Art. 8
Durata della Convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata alla sua scadenza, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati dl cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Lanciano, lì 06/02/2023
Per il Comune di Csalanguida
Il Sindaco pro - tempore
Luca Conti
Per il Ministero della Giustizia
II Presidente del Tribunale di Lanciano
Riccardo Audino