Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LANCIANO e il Comune di Atessa - 16 dicembre 2020
16 dicembre 2020
TRIBUNALE DI LANCIANO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ART. 54 DL.VO 29 AGOSTO 2000 N. 274, DELL’ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001 E PER MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART. 186 BIS E ART. 2 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88
Tra
Il Tribunale di Lanciano, C.F.- P.IVA. n. 81002500692, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. RICCARDO AUDINO, domiciliato per la carica in Lanciano, Via Fiume, 14, presso la sede del Tribunale di Lanciano;
e
COMUNE DI ATESSA, C.F.n. 81000470690, nel seguito indicato come l’Ente, nella persona del Sindaco pro tempore Dott. GIULIO SCIORILLI BORRELLI, domiciliato per la carica in Atessa alla Piazza Municipio n,1, presso la sede dell’Ente;
Premesso che
- In forza dell’art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e sentito il parere del PM, qualora non debba concedersi il beneficoi della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- L’art. 33 comma 1 lett. D) e comma 3 lett. H) della Legge 29 Luglio 2010 n. 120, nel riformare gli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), comma 9 bis e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), comma 8 bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art 54 del D.Lgs. 28.08.2000 n. 274 nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente;
- L’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del D.Lgs 28.08.2000 n. 274, stabilisce che l’'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità e, tra questi, figurano anche i comuni;
- il Comune di Atessa presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dall’art. 54 del citato decreto legislativo;
- che in forza dell’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 il Giudice, su richiesta dell’imputato può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna; la sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità, come previsto dal DM 8 giugno 2015 n. 88;
- che tra le suindicate parti vi è apposita convenzione precedentemente stipulata, afferente il lavoro di pubblica utilità per tutti i casi indicati in premessa, fatta eccezione per il MAP, per la quale si procede per la prima volta alla stipula di idonea convenzione con il presente atto;
- che alla luce della proficua collaborazione tra il Comune di Atessa e il Tribunale di Lanciano le parti convengono di disporre il rinnovo della predetta convenzione e di estenderla con specifica disciplina anche nell’ipotesi di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
Attività da svolgere
Il Comune di Atessa consente che i soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, nei casi citati in premessa, contemporaneamente nel numero massimo di cinque, prestino presso le strutture del Comune la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001:
- attività di supporto ai servizi interni (ad es. protocollazione, pubblicazione ed archiviazione atti, ritiro e smaltimento della corrispondenza, fotocopiatura documenti, distribuzione materiale informativo, ecc.);
- attività di supporto alla squadra degli operai nel servizio di pulizia di piazze, marciapiedi, aree verdi, impianti sportivi e locali comunali;
- attività di supporto alla squadra degli operai nel servizio di manutenzione della sede municipale, degli istituti scolastici ed altri immobili pubblici (ad es. interventi da elettricista, idraulico, muratore, imbianchino, ecc.);
- attività di supporto alla squadra degli operai per la realizzazione di manifestazioni di interesse pubblico promosso dall’Ente;
- attività di supporto alla squadra degli operai nel servizio di viabilità (ad es. sgombero neve, spargimento sale, segnaletica stradale, pulitura cunette, ecc.);
- attività di supporto nell’organizzazione di eventi culturali e di promozione turistica programmati dall’Ente;
- attività di supporto nella realizzazione dei progetti in materia di politiche sociali promossi dall’Ente (ad es. forme di assistenza, ecc.);
- attività di supporto nella realizzazione di progetti in materia di politiche di tutela ambientale promossi dall’Ente.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Per quanto riguarda la messa alla prova (MAP), l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna e dall’ordinanza di ammissione alla prova. Il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le operazioni
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, tra i funzionari comunali, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati assegnati alle rispettive strutture gestionali ed impartire ad essi le relative istruzioni operative. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale le variazioni che dovessero intervenire in ordine ai soggetti come sopra individuati.
Art.4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
L’Ente si impegna, altresì, a garantire la puntuale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro recate dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81, in quanto applicabili alla particolare tipologia di attività. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazione
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati con riguardo sia agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, che alla responsabilità civile verso terzi.
Il Comune si impegna, altresì, a che le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati ai sensi dell’art 3 della presente Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte deli soggetti ammessi alla prova ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Essi, inoltre, dovranno segnalare le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa di sui all’art. 3 comma 6 del DM 8 giugno 2015 n.88.
Una volta terminata l’esecuzione della pena da parte dei condannati assegnati alle loro strutture, i soggetti incaricati dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto e trasmetterla all’ufficio di esecuzione penale esterna, il quale effettuerà le comunicazioni previste all’autorità giudiziaria competente..
Art . 7
Risoluzione della convenzione
L’ inosservanza delle condizioni stabilite dalIa presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità dei soggetti incaricati di cui al precedente art., 3..
Art. 8
La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni di disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della presente Conv,enzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa, ai sensi dell’art. 7 del DM 26.03.2001, nell’elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Atessa-Lanciano, lì 16/12/2020
II Presidente del Tribunale di Lanciano
Dott. RICCARDO AUDINO
Il Sindaco di Atessa
Dott. Giulio Sciorilli Borrelli