Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LANCIANO e il Comune di Sant’Eusanio del Sangro - 9 dicembre 2019 - 13 febbraio 2025
13 febbraio 2025
TRIBUNALE DI LANCIANO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DELL’ART. 54 DL.VO 29 AGOSTO 2000 N. 274, DELL’ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120
Tra
Il Tribunale di Lanciano, C.F.- P.IVA. n. 81002500692, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. RICCARDO AUDINO, domiciliato per la carica in Lanciano, Via Fiume, 14, presso la sede del Tribunale di Lanciano;
e
COMUNE DI SANT’EUSANIO DEL SANGRO, C.F.-P.IVA n. 00256160698 con sede in Sant’Eusanio del Sangro, Piazza Cesare De Titta s.n., nel seguito indicato come l’Ente, nella persona del Sindaco pro tempore RAFFAELE VERRATTI, domiciliato per la carica in Sant’Eusanio del Sangro, Piazza Cesare De Titta, s.n., presso la sede del Comune;
Premesso che
L’art. 33 comma 1 lett. D) e comma 3 lett. H) della Legge 29 Luglio 2010 n. 120, nel riformare gli artt. 186 e 187 del codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale;
L’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
il Comune di Sant’Eusanio del Sangro presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dall’art. 54 del citato decreto legislativo.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
Il Comune di Sant’Eusanio del Sangro consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della Legge n. 120/2010 citata in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
assistenza agli uffici;
pulizia Municipio;
pulizia verde pubblico.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: nella persona di Verratti Raffaele.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art.4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati ai sensi dell’art 3 della presente Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art . 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalIa presente Convenzione, potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente Convenzione avrà Ia durata di anni 5 a decorrere dalla firma della presente.
Copia della presente Conv,enzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Lanciano-Sant’Eusanio del Sangro, lì 09/12/2019
II Presidente del Tribunale di Lanciano
RICCARDO AUDINO
Il Sindaco di Sant’Eusanio del Sangro
RAFFAELE VERRATTI
Identificativo della convenzione: 17489266
Convenzione tra
TRIBUNALE DI LANCIANO
e
COMUNE DI SANT’EUSANIO DEL SANGRO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;
SI STIPULA
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Massimo CANOSA, Presidente Facente Funzioni del Tribunale di Lanciano, giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI SANT’EUSANIO DEL SANGRO (CH) (di seguito ''L'Ente'') C.F. e P.IVA 00256160698, con sede legale in SANT’EUSANIO DEL SANGRO (CH) in Piazza Cesare De Titta n. 7, email protocollo@comune.santeusaniodelsangro.chieti.it, p.e.c. comune.santeusaniodelsangro@legalmailpa.it tel. 0872-757121, nella persona del Sindaco pro tempore VERRATTI Raffaele, in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 11 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi 'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Sede in cui verranno svolti i lavori: Comune di Sant’Eusanio del Sangro, Piazza Cesare De Titta 7
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
DATI DEL RESPONSABILE DEI LAVORO: Raffaele VERRATTI, p.e.c. comune.santeusaniodelsangro@legalmailpa.it; email protocollo@comune.santeusaniodelsangro.chieti.it, recapito telefonico 0872-757121
DATI DEL REFENTE DEI LAVORI: Raffaele VERRATTI, p.e.c. comune.santeusaniodelsangro@legalmailpa.it; email protocollo@comune.santeusaniodelsangro.chieti.it, recapito telefonico 0872-757121
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Lanciano, 13.02.2025
Il Sindaco
VERRATTI Raffaele
Il Presidente F.F. del Tribunale
Dott. Massimo CANOSA