Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LANCIANO e il Comune di Castel Frentano - 6 ottobre 2020
6 ottobre 2020
TRIBUNALE DI LANCIANO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ART. 54 DL.VO 29 AGOSTO 2000 N. 274, DELL’ART. 2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67 NONCHÈ DELL’ART. 2 D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88.
Tra: il Tribunale di Lanciano e il Comune di Castel Frentano
Premesso che
- A norma dell’art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n. 74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
- L’art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art. 73 c. 5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.Lgs. n. 74/2000 secondo le modalità ivi previste;
- L’art. 224 Cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- L’art. 186 comma 9 bis e l’art. 187 comma 8 bis Cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”;
- L’art. 3 Legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;
- L’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- L’Ente – Comune di Castel Frentano (CH) – rientra tra quelli indicati dall’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella Legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”)
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. RICCARDO AUDINO, Presidente del Tribunale ordinario di Lanciano, domiciliato per la carica in Lanciano, Via Fiume, 14 (di seguito “il Tribunale”) C.F. n. 81002500692
e
l’ente – COMUNE DI CASTEL FRENTANO (C.F. 00253170690) in persona del legale rappresentante GABRIELE D’ANGELO, domiciliato per la carica in Castel Frentano, C.so Roma n. 25, presso la sede dell’Ente COMUNE DI CASTEL FRENTANO (denominato ora in avanti “l’ente”)
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente dichiara un a disponibilità massima di n. 5 soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa che impiegherà presso i sottoindicati servizi:
- attività di supporto ai servizi interni (ad es. protocollazione, pubblicazione ed archiviazione atti, ritiro e smaltimento della corrispondenza, fotocopiatura documenti, distribuzione materiale informativo, ecc.);
- attività di supporto alla squadra degli operai nel servizio di pulizia di piazze, marciapiedi, aree verdi, impianti sportivi e locali comunali;
- attività di supporto alla squadra degli operai nel servizio di manutenzione della sede municipale, degli istituti scolastici ed altri immobili pubblici (ad es. interventi da elettricista, idraulico, muratore, imbianchino, ecc.);
- attività di supporto alla squadra degli operai per la realizzazione di manifestazioni di interesse pubblico promosso dall’Ente;
- attività di supporto alla squadra degli operai nel servizio di viabilità (ad es. sgombero neve, spargimento sale, segnaletica stradale, pulitura cunette, ecc.);
- attività di supporto nell’organizzazione di eventi culturali e di promozione turistica programmati dall’Ente;
- attività di supporto nella realizzazione dei progetti in materia di politiche sociali promossi dall’Ente (ad es. forme di assistenza, ecc.);
- attività di supporto nella realizzazione di progetti in materia di politiche di tutela ambientale promossi dall’Ente.
I soggetti presteranno la propria attività coadiuvando personale dell’Ente incaricato delle rispettive funzioni.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai soggetti indicati dall’art. 1 conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna/nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica la durata del lavoro di pubblica utilità.
Le prestazioni di cui alla presente convenzione non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui l’imputato/condannato è destinato.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e dall’art. 3 D.M. 9 giugno 2015, n. 88, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato/imputato di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono individuati nei capi di settore dell’Unione.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei responsabili ora indicati.
L’Ente a richiesta dell’imputato/condannato, si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione con la quale si rende disponibile a far svolgere il lavoro di pubblica utilità indicando le mansioni, giorni e orario di lavoro.
Art.4
Modalità di trattamento
Gli Enti garantiscono Ia conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità fisica e morale dei soggetti in LPU, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati ammessi al LPU una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l’assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché l’Assicurazione relativa alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
- Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena
- l’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella Sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona, o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione.
- Per i soggetti imputati ammessi alla prova.
- l’Ente ha l’obbligo di comunicare, quanto prima, unicamente all’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l’imputato che senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.);
- Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato/condannato da inviare unicamente all’ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.
Art . 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalIa Convenzione, potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.
Art. 8
Durata della convenzione
La Convenzione avrà Ia durata di anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. La Convenzione sarà tacitamente rinnovata in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della Conv,enzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Lanciano, lì 06/10/2020
II Legale Rappresentante dell'Ente
GABRIELE D’ANGELO
II Presidente del Tribunale
RICCARDO AUDINO