Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e AUSER Volontariato di Bologna - 15 dicembre 2023 - 15 dicembre 2025
15 dicembre 2025
TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART.8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N.67 E DELL’ART.1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015, N.88
(LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA)
TRA
L'Associazione AUSER Volontariato di Bologna (di seguito denominata Associazione) con sede a Bologna in Via Natalino Corazza n.7/6, nella persona del suo Presidente, Antonella Lazzari
E
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Bologna, Dott. Pasquale Liccardo, giusta la delega conferita in base a quanto specificato al successivo punto 7) della premessa
Premesso che
- la legge 28 aprile 2014, n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione -nonché per i delitti specificamente individuati nell’art.550, co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell’art. 464 quater p.p. il Giudice, su istanza dell’imputato, richiede all’UEPE di predisporre con l’imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
- tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art.168 bis 3 c.p.)
- in data 8 giugno 2015 il Ministero della Giustizia ha emesso il Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, 67.
Il regolamento disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati all'art 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possano essere adibiti – art. 2 – e che comunque debbano rientrare nelle seguenti tipologie: finalità sociali e socio/sanitarie; finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, culturale, archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili pubblici e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze e professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con nota del 9 settembre 2015;
- L'associazione AUSER Volontariato di Bologna si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale della durata di anni due attivato il 28 aprile 2016.
Considerato che
AUSER Volontariato Bologna rientra tra gli enti indicati nell’art. 168bis c.p. dall’art. 54 del decreto legislativo 274/00 presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
Si stipula la seguente convenzione
Art. 1 - Attività da svolgere
L'Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex articolo 464 quater cp.p. alla messa alla prova con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività;
L'Ente consente che n° 4 imputati, ammessi al lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge 67/2014, prestino presso le proprie sedi o strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell’Ente specificando le correlate mansioni:
- Servizi alla persona: accompagnamento e supporto in favore di persone anziane e disabili;
- Servizi di fruizione dei beni culturali: supporto all’attività svolta dai dipendenti comunali nei locali adibiti alla fruizione delle opere culturali e museali;
- Attività e competenze professionali proprie messe a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione.
A richiesta dell’interessato l’Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all’interessato, che ne informerà l’UEPE.
Ai fini della definizione del Programma di Trattamento l’Ente definisce con apposito “accordo individuale” sottoscritto dall’imputato e dal referente dell’ente/associazione nel quale si esplicita:
- il nominativo del responsabile dell’Ente o del soggetto da lui incaricato;
- la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti;
- l'articolazione dell’orario giornaliero e settimanale;
- gli obblighi del condannato
Tale accordo è consegnato all’interessato in tempo utile per l’elaborazione del programma di trattamento presso UEPE.
Art. 2 - Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto dall'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova disposta dal Giudice, nella quale viene indicata la durata del lavoro di pubblica utilità con eventuali specifiche indicazioni. L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche attitudini e professionalità dell’imputato anche delle esigenze di servizio.
L'attività sarà svolta nelle aree di riferimento già individuate nell’art .1 della presente convenzione presso le sedi dell’Associazione o nei luoghi ove Auser svolge le proprie attività che verranno indicate nell'accordo individuale.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutela della sicurezza, dell’integrità fisica e morale del soggetto, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati ai sensi dell’art.3 del DM 8 giugno 2015, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il Presidente dell'Associazione AUSER Volontariato di Bologna, ra Antonella Lazzari
- i soggetti delegati dal Presidente, responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi all’UEPE
I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente nell’atto denominato “accordo individuale”.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all’UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.
Art. 4 - Divieto retribuzione – Assicurazioni sociali
E 'fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 5 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto
La presenza al lavoro è documentata, a cura del responsabile incaricato per l’Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell’orario di lavoro nella messa alla prova.
L'accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.
L'Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.
Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività l’Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.
In ogni caso per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell’art 168 quater c.p., l'Ente ha l’onere di informare l’UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell’imputato (ad es. se egli, senza giustificato motivo, non si reca sul luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Nel caso di temporanea impossibilita dell'Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l’Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell’UEPE. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d’intesa tra lavoratore ed Ente.
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti, incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.
Art. 6 - Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.
Art. 7 - Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati pubblicato sul sito web.
Art. 8 - Imposta di Bollo
Esente bollo a norma del Digs 117/17 art 82 comma 5.
Art. 9 - Trattamento dei dati e delle informazioni
Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sul trattamento dei dati, i soggetti imputati, ammessi alla prova con svolgimento di lavori di pubblica utilità (LPU), con ordinanza pronunciata dal giudice ex art. 464 c.c.p., verranno incaricati al trattamento dei dati da parte delle strutture alle quali verranno assegnati.
Bologna, 15 dicembre 2023
Per AUSER Volontariato di Bologna -
Il Presidente, legale rappresentante
Antonella Lazzari
Per il Tribunale Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART.54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N.274 E DELL’ART.2, COMMA 1, DEL D.M. 26 MARZO 2001
TRA
L'Associazione AUSER Volontariato di Bologna (di seguito denominata Associazione) con sede a Bologna in Via Natalino Corazza n.7/6, nella persona del suo Presidente, Antonella Lazzari
E
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Bologna, Dott. Pasquale Liccardo, giusta la delega conferita in base a quanto specificato al successivo punto 3) della premessa
Premesso che
- a norma dell’art.54 del Decreto legislativo 28 agosto 2000 274, richiamato dall’art.165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2014 n.145, dall’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito in legge 21.02.2006 n. 49, nonché dall’art.186 del codice della strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
- l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività svolta in base a convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o su delega di questo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale, presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con nota del 9 settembre
- L’Associazione Auser Volontariato di Bologna si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale della durata di anni due attivato il 28 aprile
Considerato che
L'associazione AUSER Volontariato di Bologna si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale della durata di anni due attivato il 28 aprile 2016.
Considerato che
AUSER Volontariato Bologna rientra tra gli enti indicati nell’art. 168bis c.p. dall’art. 54 del decreto legislativo 274/2000 presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
Si stipula la seguente convenzione
Art. 1 - Attività da svolgere
L’Ente consente che n° 6 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 del citato Decreto Legislativo 274/2000 prestino all’interno della propria Associazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale all’Associazione.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell’Ente specificando le correlate mansioni:
- Servizi alla persona: accompagnamento e supporto in favore di persone anziane e disabili;
- Servizi di fruizione dei beni culturali: supporto all’attività svolta dai dipendenti comunali nei locali adibiti alla fruizione delle opere culturali e
- Attività e competenze professionali proprie messe a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione.
A richiesta dell’interessato l’Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all’interessato, che ne informerà l’UEPE.
Ai fini della definizione del Programma di Trattamento l’Ente definisce con apposito “accordo individuale” sottoscritto dall’imputato e dal referente dell’ente/associazione nel quale si esplicita:
- il nominativo del responsabile dell’Ente o del soggetto da lui incaricato;
- la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti;
- l'articolazione dell’orario giornaliero e settimanale;
- gli obblighi del condannato
Tale accordo è consegnato all’interessato in tempo utile per l’elaborazione del programma di trattamento presso UEPE.
Art. 2 - Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità di quanto disposto dalla sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato D.L. 274/2000, stabilisce la durata del lavoro di pubblica utilità ed eventuali specifiche indicazioni. L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche attitudini e professionalità dell’imputato anche delle esigenze di servizio.
L'attività sarà svolta nelle aree di riferimento già individuate nell’art. 1 della presente convenzione presso le sedi dell’Associazione o nei luoghi ove Auser svolge le proprie attività che verranno indicate nell'accordo individuale.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutela della sicurezza, dell’integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati ai sensi dell’art. 3 del DM 8 giugno 2015, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il Presidente dell’associazione AUSER Volontariato di Bologna, ra Antonella Lazzari
- i soggetti delegati dal Presidente, responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 5 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi all’UEPE
I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente nell’atto denominato “accordo individuale”.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all’UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.
Art. 4 - Divieto retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 5 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Associazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
I soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 – punto 2) della presente convenzione dovranno coordinare le prestazioni dei condannati e impartire loro le relative istruzioni, fornendo la rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore di cui all’art.3 -punto 1). Al termine del lavoro di pubblica utilità, il coordinatore dovrà redigere la relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro del condannato.
Art. 6 - Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.
Art. 7 - Relazione semestrale sull’applicazione della Convenzione
L’ Associazione predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, da comunicare al presidente del Tribunale. Segnalerà, inoltre, sulla base del numero delle sentenze pervenute in corso d’anno la presunta impossibilità a far svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità del rapporto convenzionale.
Art. 8 - Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati pubblicato sul sito web.
Art. 9 - Imposta di Bollo
Esente bollo a norma del Digs 117/17 art. 82 comma 5.
Art. 10 - Trattamento dei dati e delle informazioni
Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sul trattamento dei dati, i soggetti imputati, con svolgimento di lavori di pubblica utilità (LPU), con ordinanza pronunciata dal giudice ex art. 464 ccp, verranno incaricati al trattamento dei dati da parte delle strutture alle quali verranno assegnati.
Bologna, 15 dicembre 2023
Per AUSER Volontariato di Bologna -
Il Presidente, legale rappresentante
Antonella Lazzari
Per il Tribunale Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo
Identificativo della convenzione: 17584254
Convenzione tra il TRIBUNALE DI BOLOGNA
e
l'Ente AUSER VOLONTARI BOLOGNA
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;
- che in base all'art. 73, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, inserito dall'art. 4-bis, comma 1 lett. g) del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2 della legge 11 giugno 2004, n. 145, nel modificare l'art. 165 del Codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e relative convenzioni;
- che l'art. 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall'art. 6 dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità
Si stipula
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Alberto Ziroldi, delegato, Presidente del TRIBUNALE DI BOLOGNA, giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente AUSER VOLONTARI BOLOGNA (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Antonella Lazzari in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1 . Auser volontari bologna. - via natalino corazza, 7/6
Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
Antonella Lazzari
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Bologna, lì 15/12/2025
Il legale rappresentante dell’Ente
Antonella Lazzari
II Presidente del TRIBUNALE DI BOLOGNA
Alberto Ziroldi, delegato
Identificativo della convenzione: 17599043
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Alberto Ziroldi, delegato, Presidente del TRIBUNALE DI BOLOGNA giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente AUSER VOLONTARI BOLOGNA nella persona del legale rappresentante Antonella Lazzari
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015.
Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano l a disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare l a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità·e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Bologna, lì 15/12/2025
Il legale rappresentante dell’Ente,
Antonella Lazzari
II Presidente del TRIBUNALE DI BOLOGNA
Alberto Ziroldi, delegato
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
- Auser volontari bologna - via natalino corazza, 7/6