Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERCELLI e il Comune di Guardabosone - 30 aprile 2015
30 aprile 2015
TRIBUNALE DI VERCELLI
E
COMUNE Dl GUARDABOSONE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART.54 d.lsv. 29 AGOSTO 2000 N.274 E DELL'ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.
Premesso che
- a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n°274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n°274 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un 'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
- l'art. 2 della Legge no 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi e 6) del D.Lgs. n°274del 2000;
- l'art. 73 comma 5 bis DPR no 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all'art. 73 comma 5 DPR no 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 cpp, su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l'art.224 bis del D.Lgs. n°285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis C.d.S„ così come modificati dalla Legge no 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e purché non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un 'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze";
- l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. l, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001 ;
considerato che
Il Comune di Guardabosone presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,
si stipula
la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Antonio MAROZZO Presidente del Tribunale ordinario di
Vercelli (di seguito "il Tribunale"), giusta la delega di cui in premessa, e il Comune di Guardabosone nella persona del Legale Rappresentante Sindaco pro-tempore ZANINETTI Claudio autorizzato alla firma della presente convenzione.
Art. 1 Attività da svolgere
Il Comune di Guardabosone consente che un numero di 1 (uno) condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.
Il Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo I del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
Prestazioni di lavoro a carattere prevalente tecnico-manutentivo, consistente nell'affiancamento del personale nelle attività di pulizia, manutenzione e azioni varie sul ripristino e tutela delle aree verdi e parchi, decoro urbano e patrimonio comunale, nonché progetti specifici in caso.
Art. 2 Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni nel Sindaco Sig. ZANINETTI Claudio. Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4 Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5 Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art.6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto
Il Comune ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente, o in mancanza alla competente Stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.
Art. 7 Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del Comune.
Art. 8 Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e sarà rinnovata tacitamente per medesimo periodo salvo disdetta.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale per gli affari penali.
Vercelli, lì 30/04/2015
Tribunale di;
Il Presidente
Dott. Antonio Marozzo
Per il Comune
Il Sindaco
Claudio Zaninetti