Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERBANIA e Scodinzola Felice OdV - 15 luglio 2019 - 21 luglio 2022
21 luglio 2022
TRIBUNALE DI VERBANIA
TRIBUNALE DI VERBANIA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTI.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e 165 C.P., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186 co. 9 bis C.D.S., LEGGE n. 67/2014
PREMESSO
che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p. come modificato dalla L. 145/04;
che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall’art. 186 c.d.s., al di fuori dei casi previsti dall’art. 2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274;
alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di “messa alla prova”;
che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte dell’ Associazione di Volontariato Scodinzola Felice con sede in Via ai Casoni senza n civico loc Piano Grande - Verbania C.F. 93034400031 ente rientrante tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Luigi Maria Montefusco Presidente del Tribunale di Verbania, giusta delega di cui in premessa e e l’Associazione di Volontariato Scodinzola Felice rappresentata dal Presidente Alessandra Cane
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L’Associazione di Volontariato Scodinzola Felice consente che n. 20 alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Associazione di Volontariato Scodinzola Felice che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del, decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- Lavoro di pubblica utilità da svolgersi a favore degli utenti presso il rifugio per cani sito in Via ai Casoni (senza nr. civico) loc. Piano Grande Verbania
L’associazione nel proprio rifugio svolge la propria attività in difesa degli animali accogliendo quei cani sfortunati che non hanno più un padrone,
o che non lo hanno mai avuto. L’attività consiste nell’accudire, educare e interagire con gli animali ospiti secondo i programmi approntati dall’associazione oltre a svolgere i lavori di manutenzione della struttura, quali pitturazioni di recinzioni o cucce, stesa di ghiaia, pulizia delle aree verdi e no, taglio dell’erba, delle siepi ecc
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con
quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Associazione di Volontariato Scodinzola Felice nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.re Alessandra Cane, Alessandra Muzzarini, Alessandra Ghilardi, Alda Danzo, Cinzia Boaretto, Monica Mazzolini, Cosetta Mazzini, Maria Grazia Bolongaro e sig. Rosario Scarpinato.
L’Associazione di Volontariato Scodinzola Felice si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L’Associazione di Volontariato Scodinzola Felice si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l"integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Associazione di Volontariato Scodinzola Felice si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all’Associazione di Volontariato Scodinzola Felice di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico del L’Associazione di Volontariato Scodinzola Felice l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente
convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Letto, approvato e sottoscritto
Verbania, 15 luglio 2019
Il Presidente
Luigi M. Montefusco
Scondizola Felice
Associazione di volontariato
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ART.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e 165 C.P., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186 co. 9 bis C.D.S., LEGGE n. 67/2014
PREMESSO
che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p. come modificato dalla L. 145/04;
che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall’art. 186 c.d.s., al di fuori dei casi previsti dall’art. 2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274;
alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di “messa alla prova”;
che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte di Scodinzola Felice OdV con sede in Via ai Casoni senza nr civico - Verbania C.F. 93034400031 ente rientrante tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr.ssa Donatella Banci Buonamici Presidente Reggente del Tribunale di Verbania, giusta delega di cui in premessa e Scodinzola Felice OdV rappresentata dal Presidente Alessandra Cane
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Scodinzola Felice Odv consente che n. 30 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Scodinzola Felice Odv specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del, decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- Lavoro di pubblica utilità da svolgersi a favore degli utenti presso il rifugio per cani sito in Via ai Casoni (senza nr. civico) Verbania
L’organizzazione di volontariato nel proprio rifugio svolge la propria attività in difesa degli animali accogliendo quei cani sfortunati che non hanno più un padrone, o che non lo hanno mai avuto. L’attività consiste nell’accudire, educare e interagire con gli animali ospiti secondo i programmi approntati dall’organizzazione di volontariato oltre a svolgere i lavori di manutenzione della struttura, quali pitturazioni di recinzioni o cucce, stesa di ghiaia, pulizia delle aree verdi e no, taglio dell’erba, delle siepi ecc.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con
quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Scodinzola Felice OdV nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita
individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Sig.re Alessandra Cane, Alessandra Muzzarini, Alessandra Ghilardi, Alda Danzo, Cinzia Boaretto, Gaia Cimetti, Irene Sacchetto, Cosetta Mazzini, Maria Grazia Bolongaro e sig. Rosario Scarpinato.
Scodinzola Felice OdV si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Scodinzola Felice OdV si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l"integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Scodinzola Felice OdV si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto a Scodinzola Felice OdV di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico di Scodinzola Felice OdV l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali r esponsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Letto, approvato e sottoscritto
Verbania, 21/07/2022
Il Presidente Reggente del Tribunale
Dr.ssa Donatella Banci Buonamici
Il Presidente dell’Associazione
Alessandra Cane