Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CUNEO e Proteo Soc Coop Soc - 12 luglio 2022
12 luglio 2022
TRIBUNALE DI CUNEO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 2749 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso
che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni dì assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,
tra
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Elisabetta MEINARDI, coordinatore della sezione penale del Tribunale di Cuneo giusta la delega di cui in premessa del Presidente del Tribunale in data 08.03.2022
e
PROTEO SOC COOP SOC (di seguito denominato Ente) nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ODENATO NADIA
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L'ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso dì sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, consentendo anche ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell’art. 168 bis. c.p.
L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: LA COOPERATIVA SI CONFIGURA COME IMPRESA SOCIALE A SCOPO PLURIMO IN QUANTO L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI E’ STRETTAMENTE CONNESSA CON QUELLA DI AVVIAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI IN QUANTO I SERVIZI GESTITI RAPPRESENTANO SIA IL PRIMO AMBITO DI COLLOCAMENTO MIRATO E PROTETTO SIA PARTE DEL PROGETTO DI RICERCA DELLE OPPORTUNITA’ LAVORATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE CAPACITA’ RESIDUE DEI SOCI SVANTAGGIATI, ATTRAVERSO PERCORSI PERSONALIZZATI E CENTRATI ALLO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA. CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ DI TIPO “A” POSSIAMO CITARE L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE, EDUCATIVE E DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DI TOSSICODIPENDENTI PRIVILEGIANDO L’ACCOGLIENZA IN APPOSITI CENTRI. L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE, EDUCATIVE, PEDAGOGICHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RICHIEDENTI ASILO/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA PRIVILEGIANDO L’ACCOGLIENZA IN APPOSITI CENTRI. CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ DI TIPO “B”: L’ACCOGLIENZA NELL’AMBITO DELLE PROPRIE ATTIVITA’ DI PERSONE IN DIFFICOLTA’ CHE SI TROVANO IN STATO DI BISOGNO O EMARGINAZIONE; ATTIVITA’ DIVERSE (AGRICOLE-INDUSTRIALI – COMMERCIALI O DI SERVIZI) FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE; PRODUZIONE, LAVORAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN GENERE; L’ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI SERVIZI (GESTIONE DEI RIFIUTI INCLUSO RACCOLTA, TRASPORTO, SELEZIONE, RECUPERO, RICICLAGGIO, ECC), MANUTENZIONE FORESTALE, MANUTENZIONI MECCANICHE, PULIZIA CIVILE. INDUSTRIALE ED URBANA, FACCHINAGGIO, ECC.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: DOTT.SSA MONIA FOSCHI, DOTT. BESSONE GIOVANNI, SIG. MUSSO FRANCESCO.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che í condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 10 a decorrere dal 17.07.2022
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Mondovì, lì 12.07.2022
Il coordinatore della Sezione Penale
Elisabetta Meinardi
Il legale rappresentante
Odenato Nadia