Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CHIETI e il Comune di Ari - 15 luglio 2024
15 luglio 2024
TRIBUNALE DI CHIETI
PRESIDENZA
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
(art.2 D.M. 26 marzo 2001)
IL TRIBUNALE DI CHIETI
(di seguito: Tribunale), C.F. 80000480691, nella persona del Presidente, Dott. Guido Campli, domiciliato per la carica a Chieti, piazza San Giustino 22, palazzo di Giustizia;
E
IL COMUNE DI ARI
(di seguito: Ente), C.F. 00252780697, nella persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale, sita in Via Papa Giovanni XXIII;
PREMESSO
come parte integrante e sostanziale del presente atto che:
- a norma dell’art.54 del D.lvo 28 agosto 2000, n.274, in applicazione delle legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272 convertito con Legge 21.02.2006 n.49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo stato, le Regioni le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art.2, comma 1, del D.M. del 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del D.lgs. 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
L’Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture n.2 persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 del decreto legislativo citato in premessa.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- attività di supporto nel servizio di manutenzione degli immobili con opere di elettricista, idraulico, pittore etc.;
- attività di supporto nei progetti di promozione delle politiche di tutela ambientale (spazzamento strade, pulizia di aree verdi come aiuole o giardini etc.);
- attività di supporto nei progetti di promozione delle politiche sociali (ad es. assistenza, banchi alimentari, raccolta fondi);
- attività di supporto nei servizi amministrativi (ad es. sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatura, distribuzione materiale informativo, referente numero verde);
- attività di supporto nella promozione culturale e turistica.
ART. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
ART. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- il Sindaco, dott. Fabio SANTONE.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
ART. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art.54, commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire agli stessi le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo orientamento, al funzionamento dell’ente.
ART. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art.7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia.
Chieti, 15 luglio 2024
Il Sindaco del Comune di Ari
Dott. Fabio SANTONE
Il Presidente del Tribunale di Chieti
Dott. Guido CAMPLI