Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERCELLI e il Comune di Vercelli - 30 maggio 2014

30 maggio 2014

TRIBUNALE DI VERCELLI

 

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO PUBBLICA UTILITÀ

Al SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L. VO 28 AGOSTO 2000, e 2 DEL D.M. 274 DEL 26 MARZO 2001

TRA

Il Ministero di Giustizia

che interviene al presente atto nella persona del Dr. Antonio MAROZZO Presidente del Tribunale di VERCELLI

Il Comune di VERCELLI

 nella persona dell'Avv. Andrea CORSARO, Sindaco della Città

Premesso

  • che, a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell' imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D. Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
  • che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma l, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • che l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • che l'art. 186 comma 9 bis del D Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l'art. 2 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art I comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
  • che l'art. 2 comma I del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 , comma l , del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • che il Comune di Vercelli, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
  • Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Antonio MAROZZO, Presidente del Tribunale di VERCELLI con sede in Piazza Amedeo IX no 2, giusta la delega di cui alla premessa e il Comune di VERCELLI, nella persona dell'Avv. Andrea CORSARO, Sindaco della Città, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

Il Comune di Vercelli consente che un numero massimo di quattro condannati possa svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa. Ai fini della presente convenzione è responsabile il Comune di Vercelli con sede in Piazza Municipio 5. Il Comune di Vercelli precisa che coloro i quali prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, saranno impiegati presso le sotto indicate aree del comune e attività:

  1. Attività di carattere sociale ed assistenziale: mansioni di supporto a carattere generale nella gestione di spazi pubblici e di aggregazione collettiva;
  2. Parchi cittadini ed aree verdi: affiancamento al personale comunale od ausiliario nell'apertura, sorveglianza e prima minuta manutenzione dei giardini pubblici e spazi verdi comunque denominati;
  3. Attività di archivio e Magazzino Uffici: movimentazione e riordino materiali d'archivio, e di
  4. Area Tecnica: semplice attività di carattere manutentivo, di cura e di vigilanza del decoro urbano e degli spazi e edifici pubblici, con particolare riferimento alle aree pedonali e alle piste ciclabili;
  5. Monitoraggio Territorio, Viabilità, Protezione Civile:
  6. riscontro segnalazioni di problematiche presenti sul territorio, come danneggiamenti del patrimonio urbano, malfunzionamento di impianti e risorse,
  7. supporto nel rilievo e censimento di criticità, risorse e dati rilevanti al fine di mantenere costantemente aggiornato il piano comunale di Protezione Civile e il dispositivo ad esso collegato;
  8. affiancamento degli operatori preposti dall'Ente e le associazioni collaboranti con esso nella gestione del corretto svolgimento delle manifestazioni (accoglienza, afflusso e deflusso del pubblico, informazione e ospitalità persone diversamente abili)
  9. riordino e mantenimento della pulizia del parco mezzi comunale;

Art.2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l'avranno acquisita presso il Comune di Vercelli, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, in conformità degli orari di lavoro e di servizio del Comune di Vercelli, e del personale delle singole aree di assegnazione, nonché in base alle singole e specifiche esigenze che si dovessero presentare, anche in ragione delle peculiarità personali e ed abilità specifiche di ciascun condannato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di Vercelli dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo ai Dirigenti o responsabili delle aree presso cui verranno applicati i condannati: Dr.ssa Donatella Mazzone (Segretario Generale), Arch. Simona Maria Anglesio (Settore Lavori Pubblici e Manutenzione), Arch. Liliana Patriarca (Settore Urbanistica e Sviluppo Economico), Dr. Roberto Riva Cambrino (Settore Corpo Polizia Municipale), Dr.ssa Luciana Berruto (Settore Politiche Sociali), Dr. Gabriele Ferraris (Settore Personale, Informatica e Demografici), Dr. Silvano Ardizzone (Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale), Dr. Gianni Vercellone (Settore Culturale, Sport ed Eventi).

Il Comune di Vercelli si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Vercelli si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Vercelli si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Vercelli di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Vercelli l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il Comune di Vercelli ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del DM 26 marzo 2001 in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Vercelli, li 30/05/2014

Il Presidente del Tribunale di Vercelli 
Dr. Antonio Marozzo

Il Sindaco della Città di Vercelli
Avv. Andrea Corsaro