Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di RAVENNA e l'Associazione di promozione sociale Fraternità e Lavoro - 30 gennaio 2012

30 gennaio 2012

TRIBUNALE Dl RAVENNA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Ai sensi degli artt.54 d.l.vo 28 agosto 2000 n 274,dell'art 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285, dell' art 165 del codice penale, dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 e dell'art 186, comma 9 bis, della L. 29 luglio 2010.

L’anno 2012 il giorno 30 del mese di Gennaio, nel Tribunale di Ravenna

TRA

- L'associazione di promozione sociale Fraternità e Lavoro, , avente sede legale in Faenza C.so Europa n. 73 nel seguito indicata come associazione rappresentata nel presente atto nella persona del Presidente e Legale rappresentante FERRINI MARCO domiciliato per la carica presso la stessa sede legale della associazione;

- Il Tribunale di Ravenna, , nel seguito indicato come Tribunale, rappresentato nel presente atto nella persona del Presidente, Dott. Bruno Gilotta, domiciliato per la carica in via Giovanni Falcone n. 67

PREMESSO

Che, a norma dell’art. 54 del d.l.vo 28 agosto, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, te Province, i Comuni o presso enti di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art 2 co 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54, co.6 del Decr. L.vo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art 1, co. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che a norma dell'art 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), il Giudice di Pace nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che ai sensi dell'art 165 del codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

che con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione della modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

che il D. Lgs. 285/92, modificato da ultimo dalla L.29/07/2010, art 186, comma 9-bis, prevede la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato della Provincia di Ravenna è stata stipulata la seguente convenzione tra il Presidente del Tribunale di Ravenna e l'associazione di promozione sociale Fraternità e Lavoro, per la durata di un anno.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art 1

L'associazione consente che n. 1 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art 54 del decr. L.vo del 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dell’art 165 del codice penale e dell' art 2 ,comma 1, del decreto Ministeriale del 26 marzo 2001 presti presso i propri servizi la sua attività non retribuita di pubblica utilità.

L'associazione specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall' art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni etichettamento, imbustamento e confezionamento materiali

L'associazione specifica che in ragione delle peculiarità delle attività da svolgere, il condannato dovrà impegnarsi al rispetto delle cose e degli ambienti; inoltre, in ragione della presenza del coordinatore dell'associazione solo in determinati orari le prestazioni dovranno essere svolte nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12

Art 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell' art 33, co. 2 del citato decr. L. vo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art 3

L'associazione che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni: SILVIA GULMANELLI.

L'associazione si impegna a comunicare al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. ln nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art 5

È fatto divieto all'associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'associazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

I soggetti incaricati dall'Ente ai sensi dell'art 3 della presente convenzione sono esenti da responsabilità in caso di danni cagionati dal condannato per inosservanza delle prescrizioni impartitegli, qualora dimostrino di aver impartito a quest'ultimo le necessarie idonee prescrizioni.

Art. 6

L'amministratore ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc..) .

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell'art 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r entro tre mesi dalla scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art 7 del decr. Min citato in premessa nonché al ministero delta giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia — direzione generate della giustizia penale e agli uffici dei giudici di pace della provincia di Ravenna.

Il presente atto, redatto in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art 5 DPR n. 131 del 16 aprile 1986

Letto approvato e sottoscritto.

Ravenna, 30/01/2012

Per il Tribunale di Ravenna
Il Presidente – dott. Bruno Gilotta

Per l'Associazione di promozione sociale Fraternità e Lavoro
Il Presidente – Marco Ferrini