Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e la Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - 29 settembre 2015

29 settembre 2015

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 33 DELLA Legge 29 LUGLIO 2010 N. 120 NONCHE’ DELL.ART 168 BIS C.P. e DELL’ART. 165 C.P.

Premesso che:

  • L’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n 274 prevede che il Giudice possa applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità ivi previste, consistente nella presentazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevoli benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
  • l’anzidetta sanzione, originariamente prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ora è applicabile a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità e attualmente trova applicazione anche:
  • nei casi di violazione del Codice della strada, previsti dall’art.186 comma 9-bis e art. 187 del d.lgs. 285/1992;
  • nei casi di violazione della legge degli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
  • come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 – bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67;
  • congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
  • come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18 – bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;
  • Il sopracitato art. 168 bis C.P. prevede che l’imputato possa chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente obbligatoriamente ad oggetto la prestazione gratuita, di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi;
  • Il sopracitato art. 165 C.P. prevede che il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
  • L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 domma 6 del citato decreto legislativo 274/2000 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questioni,
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
  • che in assenza del Regolamento del Ministro della giustizia previsto dall’art. 8 della legge 67/2014 debbano applicarsi per la disciplina delle Convenzioni con gli Enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168bis cp – diversi da Stato, Regione, Province, Comuni, Aziende sanitarie – presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 168bis cp, previsioni del D.M. 26 marzo 2001;

Tutto ciò premesso,

tra

Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di Reggio Emilia Dr. Francesco M.A. Caruso

e

l’ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CASTELNOVO MONTI, Codice Fiscale/P.iva 01386310351, con sede a CASTELNOVO MONTI in VIA BOSCHI n. 24, rappresentata dal Sig. FIORENTINI IACOPOsi conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nelle proprie sedi i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti che seguono, in conformità e per le finalità di cui all’art. 54 D.lgs 274/2000, dell’art. 168 C.P. e dell’art 165 CF.P., con efficacia immediata.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CASTELNOVO MONTI consente che fino ad un massimo di 3 persone ammesse alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 del Decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le sedi, la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. PULIZIA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI
  2. MANUTENZIONE ESTERNA DELLA SEDE
  3. PULIZIA INTERNA DELLA SEDE E DELLE CAMERE DEI VOLONTARI
  4. PULIZIA E MANUTENZIONE CENTRO FORMAZIONE
  5. RIPRISTINO DEI MEZZI DI SOCCORSO
  6. LAVORI DI SEGRETERIA E ADDETTO AL CENTRALINO

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, l’ambito dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo, ovvero nell’ordinanza di messa alla prova in relazione al programma di trattamento elaborato dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna con previsione di lavoro di pubblica utilità.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell’attività è definito nel dettaglio da apposito “accordo individuale” nel quale verrà specificato il referente dell’associazione, orari, calendario ecc…

Tale “accordo” sarà sottoscritto preliminarmente all’avvio dell’attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente dell’associazione.

L’associazione CROCE VERDE CASTELNOVO MONTI si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le proprie strutture qualora, all’atto della sottoscrizione dell’accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l’inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere.

Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve confermare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

Art. 3

L’associazione CROCE VERDE CASTELNOVO MONTI intende gestire il lavoro socialmente utile per tramite del Presidente Iacopo Fiorentini, con la collaborazione dei referenti dei servizi;

Art. 4

L’associazione CROCE VERDE CASTELNOVO MONTI già provvede ad iscrivere all’Inail secondo le forme di legge i lavoratori che operino a qualsiasi titolo nelle proprie strutture, provvedendo anche alla loro copertura assicurativa mediante polizza collettiva a carico della stessa per ogni ipotesi di infortunio, malattie professionali, responsabilità civile verso i terzi; si impegna per conseguenza ad effettuare il medesimo trattamento assicurativo per le persone inviate presso la propria struttura per l’effettuazione di lavoro di pubblica utilità;

Art. 5

E’ fatto divieto all’Associazione di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta, e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.

Art. 6

Qualora l’associazione per il tramite del Responsabile del servizio rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l’inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all’autorità incaricata dell’controllo, che informerà il Giudice competente.

Art. 7

I Responsabili incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzata a documentare l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dall’associazione la relazione, unitamente alla stampa di rilevazione delle presenze, in duplice copia, consegnarne una all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra copia, con l’attestazione dell’avvenuta consegna di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato.

Art.8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi tramite raccomandata a.r.

Le parti si riservano di apportare modifiche, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, alla presente convenzione nel corso della sua validità Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Reggio Emilia 29.09.2015

Il Ministero della Giustizia 
nella persona del delegato
Presidente del Tribunale
Dott.ssa Cristina Beretti

Croce Verde Castelnovo Ne’ Monti
Il Presidente
Iacopo Fiorentini