Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERBANIA e la Cooperativa Il Sogno - 17 dicembre 2019
17 dicembre 2019
TRIBUNALE DI VERBANIA
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTI.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e 165 C.P., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186 co. 9 bis C.D.S., LEGGE n. 67/2014
PREMESSO
che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p. come modificato dalla L. 145/04;
che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall’art. 186 c.d.s., al di fuori dei casi previsti dall’art. 2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274;
alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di “messa alla prova”;
che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte de Il Sogno Società Cooperativa Sociale ONLUS di seguito denominata Cooperativa Il Sogno, ente rientrante tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Luigi Maria Montefusco Presidente del Tribunale di Verbania, giusta delega di cui in premessa e la Cooperativa Il Sogno rappresentata da Ghilini Antonella
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
La Cooperativa Il Sogno consente che n. 50 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
La Cooperativa Il Sogno specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del, decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- Servizi di pubblica utilità in conformità allo statuto sociale;
- Servizi di manutenzione del verde, giardinaggio e sentieristica;
- Lavori di supporto in lavori di ufficio presso la sede amministrativa.
- attività di supporto funzionale allo svolgimento degli incarichi lavorativi acquisiti tramite appalti e/o commesse private alla cooperativa;
- Servizi di pulizia presso i vari cantieri di lavoro affidati alla cooperativa sul territorio della provincia del VCO;
- Supporto nei servizi offerti all’ASL VCO;
- attività strumentale alla raccolta rifiuti nei cantieri del Medio- Novarese;
- attività di manutenzione ambientale e giardinaggio;
- attività strumentale alla manutenzione del vivaio di Villadossola;
- attività strumentale ai servizi di legatoria e cartonaggio di Domodossola;
- attività strumentale ai servizi cimiteriali;
- attività strumentale ai laboratori Nazareth di Mergozzo e “Fuoriorario” di Omegna;
- attività strumentale alla manutenzione delle sedi legali ed operative di Verbania e Domodossola;
- attività strumentale alla manutenzione aree verdi e pulizia presso i magazzini situati in via dell’Industria snc a Villadossola.
- attività strumentale ai servizi amministrativi presso la sede legale di Domodossola e Verbania;
- Attività di pasticceria e confezionamento dolciumi presso il laboratorio di pasticceria “Banda Biscotti”, situato all’interno della scuola di Polizia Penitenziaria di Verbania;
- Attività di pulizia, cucina e servizio in sala della mensa-ristorante sociale “Villa Olimpia” di Verbania;
- Attività strumentale alla caffetteria e B&B “ Casa Ceretti”, di Verbania;
- Attività strumentale al centro d’incontro Sant’Anna a Verbania.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
La Cooperativa Il Sogno nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Ghilini Antonella
Conterio Arianna
Viganò Patrizia
Lo Duca Davide
Matli Tosca
Porta Anna
De Agostini Paola
Panetta Giuliana
Ricchi Sara
Bardi Erika
Bonolis Eugenio
Pozzetta Robertino
Ognuno per i propri ambiti di competenza
La Cooperativa Il Sogno si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa Il Sogno si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l"integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
La Cooperativa Il Sogno si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto alla Cooperativa Il Sogno di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico della Cooperativa Il Sogno l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Letto, approvato e sottoscritto
Luogo e data
Verbania 17/12/2019
IL PRESIDENTE del Tribunale di Verbania
Luigi Maria Montefusco
IL PRESIDENTE della Cooperativa
Ghilini Antonella