Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e il Comune di Folignano - 1 marzo 2024
1 marzo 2024
Tribunale di ASCOLI PICENO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
(ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28/08/2000 n. 274, del D.M. 26/03/2001 e dell'art. 186 del D.Lgs. n. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm. il.)
Premesso che
a norma dell'art. 54 del D.Igs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato,
le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 citato, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
in data 03/03/2024 giunge a scadenza la convenzione sottoscritta in data 04/03/2020 tra questo Comune e il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno per lo svolgimento presso il citato Comune di lavoro di pubblica utilità a norma dell'art. 54 del D.Igs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22/02/2024 è stato disposto il rinnovo della convenzione in scadenza alle medesime condizioni;
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, giusta delega agli atti,
E
l'Ente Comune di Folignano, nella persona del legale rappresentante pro - tempore, sig. Matteo Terreni, Sindaco,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che fino ad un massimo di numero 4 (quattro) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino in contemporanea presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto
ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
attività di supporto ai servizi comunali (ad es. sistemazione archivio, ritiro posto, fotocopiatura, distribuzione materiale informativo, protocollazione ecc.);
attività di supporto alla squadra di operai comunali nel servizio di spazzamento strade, pulizia piazze, pulizia di aree verdi (aiuole, giardini e parchi);
attività di supporto alla squadra di operai nel servizio di manutenzione immobili (opere da elettricista, da idraulico, da imbianchino, ecc.)
attività di supporto alla squadra operai per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo e invernale;
attività di supporto alla squadra operai nel servizio viabilità: sgombero neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale, ecc.)
servizio assistenza traffico in prossimità delle scuole;
servizio di assistenza sugli scuolabus comunali;
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua il Segretario Comunale quale soggetto incaricato di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati (Coordinatore) che si avvarrà della collaborazione di dipendenti comunali assegnati alle strutture di svolgimento dei lavori,
incaricati di impartire le istruzioni operative e di vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al Coordinatore stesso per gli atti di competenza.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni e/o integrazioni dei soggetti indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il soggetto incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati dovrà trasmettere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Presidente dei Tribunale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.
Ascoli Piceno, lì 01/03/2024
Per l'Ente
Il Sindaco Di Folignano
Matteo Terreni
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo