Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e l’Associazione Sorriso Onlus - 17 febbraio 2020 - 2 marzo 2025

2 marzo 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 186 COMMA 9-BIS E 187 COMMA 8-BIS DEL D. LGS. 285/1992, E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26.03.2001 E DELL’ART. 168-BIS DEL CODICE PENALE (MESSA ALLA PROVA)

PREMESSO CHE

L’art. 189 comma 9 bis del C.d.S. prevede: “al di fuori dei casi previsti dal comma 2bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 200, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”.

L’art. 187 comma 8 bis del c.d.S. prevede: “ al di fuori dei casi previsti dal comma 1 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.

L’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 comma 6 del D.lvo 28.08.2000, n. 274) stabilisce che l’attività non retribuita in favore della comunità è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato) presso i quali può esser svolto il lavoro di pubblica utilità.

L’art. 3 della Legge 28.04.2014 n. 67 ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento, dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato), il quale stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo di quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova…(omissis)…La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavori di pubblica utilità. Il Lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni…(omissis)... La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta…(omissis)..”

Il Ministro della Giustizia ha adottato il Regolamento, ai sensi dell’art. 8 della predetta legge n. 68/2014, per disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168-bis del codice penale.

Il Tribunale di Monza, la Camera Penale di Monza, l’Ordine degli avvocati di Monza e l’UEPE di Milano e Lodi hanno sottoscritto un Vademecum contenente “Linee giuda di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell’istituto della messa alla prova”.

L’Associazione Sorriso Onlus di Cusano Milanino (MI) rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo 28.08.2000 n. 274.

L’Associazione Sorriso Onlus si è costituita l’11 aprile 2000 ed è iscritta all’Albo dell’Associazionismo della Provincia di Milano dal 14/03/2003.

Si occupa di migliorare la qualità della vita dei portatori di handicap, organizzando e promuovendo attività sociali, culturali e di tempo libero per persone con disabilità e delle loro famiglie.

Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.

Tutto ciò premesso tra,

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Laura Cosentini, Presidente del Tribunale di Monza, giusta la delega di cui in premessa (di seguito indicato “il Tribunale”),

e

l’Associazione Sorriso Onlus, con sede in Cusano Milanino (MI), viale Buffoli n. 12, tel. 02/66403285, fax 02/66401698 (di seguito l’Ente) nella persona del presidente Riccardo Stefano Finco, munito dei necessari poteri come da statuto,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestino, presso le sue strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto ministeriale 26/3/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni: attività nel settore del volontariato al servizio della collettività (a titolo esemplificativo: attività di assistenza sociale a persone con disabilità, attività in ambito sportivo, culturale ed educativo). L’Ente esprimerà la propria disponibilità ad accogliere il condannato previo colloquio di orientamento e formazione, all’esito dei quali rilascerà apposita dichiarazione di disponibilità nella quale dovranno essere specificate la struttura ove il lavoro sarà prestato e la natura, i giorni e gli orari della prestazione lavorativa da espletare.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità, ovvero a quanto previsto nel programma di messa alla prova.

Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Milano, referente unico dell’Ente in materia di Lavori di Pubblica Utilità oggetto della presente convenzione, salvo diversa disposizione del giudice competente.

Il Tribunale trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna all’U.E.P.E. e al coordinatore dell’Ente ai sensi del successivo art. 3.

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche, in avvio o in itinere, alla struttura di svolgimento o al calendario lavori, rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al giudice, il coordinatore dell’ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all’U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente ai sensi del secondo periodo del presente articolo.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel Responsabile dell’Area Organizzativa Pianificazione e Gestione del Territorio, il soggetto incaricato di coordinare e verificare il calendario delle attività inerenti i lavori di pubblica utilità (coordinatore dell’Ente), avvalendosi della collaborazione dei relativi responsabili delle strutture di svolgimento dei lavori (responsabili attività) che impartiranno le istruzioni operative e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al coordinatore per gli atti di competenza.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in moda da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2, 3, 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati/gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6
Assicurazione

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati/degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché al riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7
Verifiche sul lavoro svolto

L’Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, ha l’obbligo di comunicare all’U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato/dell’imputato (a titolo esemplificativo se il condannato/l’imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, o non rispetta puntualmente il calendario).

Art. 8
Relazione sul lavoro svolto

Al termine delle misure, il coordinatore incaricato ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, inoltrerà all’UEPE una comunicazione di fine lavori corredata dai fogli presenza debitamente sottoscritti dal condannato/ dall’imputato e dal coordinatore de quo , al fine di documentare l’osservanza del calendario dei lavori.

Art. 9
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Monza, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 10
Durata della convenzione e adempimenti successivi

La convenzione avrà durata di anni cinque a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.001 nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali. La stessa cancellaria provvederà a trasmettere a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell’elenco degli enti convenzionati.

Monza, 17.02.2020

Il Presidente del Tribunale di Monza
Dott.ssa Laura Cosentini

Il Presidente dell’Associazione Sorriso Onlus
Riccardo Stefano Finco

 

Identificativo della convenzione: 17504217

Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 186 comma 9-bis, 187 comma 8-bis Codice della Strada, 168-bis e 20-bis c.p..

PREMESSA

  • L’art. 186 comma 9 bis C.d.S. prevede che, al di fuori dei casi in cui al comma 2 bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D. Lgs. 274/2000. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
  • L’art. 187 comma 8 bis C.d.S. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1 bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D. Lgs. 274/2000. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio riabilitativo del soggetto tossicodipendente ai sensi degli artt. 121, 122 D.P.R. n. 309/1990.
  • L’art. 168 bis c.p. prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e per i reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova che comporta, tra l’altro, la prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
  • L’art. 20 bis c.p. prevede che possa essere applicato il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva in caso di condanna dell’imputato all’arresto o alla reclusione non superiori a tre anni. Il lavoro di pubblica utilità è disciplinato ai sensi della Legge 689/1981.
  • Gli artt. 2 comma primo del D.M. Giustizia 26.03.2001, 8 Legge n. 67/2014 e 2 comma primo D.M. Giustizia 08.06.2015, prevedono che l’attività non retribuita in favore della collettività venga svolta sulla scorta di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario siano presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni suddette.
  • Il Ministro della Giustizia, con atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni di cui sopra.
  • L’ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta delega, e l’Associazione Sorriso OdV di Cusano Milanino che interviene nella persona del legale rappresentante Fiorella Rossetto 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L’Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso la propria struttura l’attività non retribuita in favore della collettività ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis, 187 comma 8 bis Codice della Strada, 168 bis e 20 bis c.p..

La situazione dei posti e delle sedi disponibili verrà periodicamente aggiornata dall’ente presso la cancelleria del Tribunale e l’UEPE.

Art. 2

L’ente dichiara che l’attività non retribuita in favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni specificate nelle dichiarazioni di disponibilità accordate, con indicazione dei giorni e degli orari di lavoro.

Il consenso dell’imputato o del condannato allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità implica conoscenza ed accettazione da parte del medesimo di quanto indicato nelle schede allegate, nonché il consenso alla prestazione delle attività anche per più di sei ore settimanali.

Le schede potranno essere sostituite o modificate su proposta dell’ente con l’assenso scritto del Tribunale.

L’attività non retribuita andrà espletata compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell’imputato o del condannato e, previa autorizzazione del Giudice su indicazione dell’ente, nei seguenti ambiti:

  1. sicurezza ed educazione stradale;
  2. protezione civile e soccorso alla popolazione;
  3. tutela del patrimonio ambientale e culturale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di particolari protezioni agricole, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche;
  4. tutela della flora e della fauna, prevenzione del randagismo di animali;
  5. manutenzione e decoro di ospedali, case di cura, beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
  6. attività di riordino archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi;
  7. contingenti necessità dell’ente anche in relazione alla specifica professionalità dell’imputato o del condannato.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nel provvedimento di conversione della pena principale, nel dispositivo integrato con la sostituzione della pena principale ovvero nell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova e nel programma di trattamento.

In quest’ultimo caso, l’UEPE che redige il programma di trattamento cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le esigenze dell’imputato e dell’ente, sia durante la fase istruttoria che quella esecutiva della messa alla prova, anche per quanto concerne le eventuali variazioni dell’attività di lavoro di pubblica utilità, da sottoporre all’approvazione del Giudice.

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai soggetti impegnati nella prestazione una qualsiasi forma di retribuzione per quanto svolto.

Art. 4

L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti che svolgono i lavori di pubblica utilità.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati o imputati possano usufruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale dipendente, ove già predisposti.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente che, in caso di sinistro, provvederà tempestivamente ad effettuare le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’ente individua in Cossu Laura, nella sua qualità di Coordinatrice dei volontari, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati o imputati, di impartire a costoro le relative istruzioni e di effettuare le necessarie verifiche.

L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo del soggetto referente.

Costui, nello svolgimento delle sue funzioni, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei responsabili dei vari settori delle attività oggetto di lavoro di pubblica utilità.

Il referente si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al Tribunale ed all’UEPE l’eventuale rifiuto da parte dei soggetti a svolgere il lavoro di pubblica utilità, nonché ogni grave inosservanza degli obblighi assunti, le assenze e gli impedimenti alla prestazione dell’attività, inviando la documentazione giustificativa.

In tal caso, le parti concorderanno le modalità di recupero delle ore di lavoro, nel rispetto dei limiti di durata dell’istituto stabiliti dal Giudice.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi del soggetto referente e dei funzionari dell’UEPE per effettuare i controlli, da svolgere di norma durante l’orario di lavoro, la visione e l’estrazione di copia del registro presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, di cui si assicura la messa a disposizione.

In caso di sostituzione del soggetto referente, l’ente si impegna a comunicarlo al Tribunale e all’UEPE in uno con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’inesistenza in capo allo stesso di procedimenti e condanne penali.

Art. 6

Il referente di cui all’art. 5, al termine del periodo stabilito dal Giudice per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, fornisce le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi da parte dell’imputato o condannato al Tribunale.

In caso di sospensione del processo con messa alla prova, le informazioni saranno inviate all’UEPE che notizierà l’Autorità Giudiziaria.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministro della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità a norma di Legge delle persone preposte al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza prevista dall’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

In caso di cessazione parziale o totale dell’attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione del lavoro di pubblica utilità, l’ente o, in caso di sospensione del processo con messa alla prova, l’UEPE, informerà tempestivamente il Giudice per i provvedimenti di competenza.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata in caso di variazione della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità, sospensione del processo con messa alla prova e pene sostitutive.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul proprio sito internet e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni ed al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nonché all’UEPE competente.

Monza, lì 02/03/2025

Il Rappresentante dell’Ente
Fiorella Rossetto

Il Presidente del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda