Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERCELLI e il Comune di Vignale Monferrato - 15 maggio 2015

15 maggio 2015

TRIBUNALE DI VERCELLI

 

TRIBUNALE Dl VERCELLI

E

COMUNE Dl VIGNALE MONFERRATO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.

Premesso che

  • a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell' imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l'art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274/2000;
  • l'art. 73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all' art. 73 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore si sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell 'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.Lgs. n. 274/2000 secondo le modalità ivi previste;
  • l'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • l'art. 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis C.d.S., così come modificato dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possono essere sostituite, per una sola volta e purchè non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un' attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comun i o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze";
  • l'art. 2, comma I del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con :il Ministero della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. l, comma l , del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

considerato che

il Comune di Vignale Monferrato presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell' art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Antonio MAROZZO Presidente del Tribunale ordinario di Vercelli, giusta la delega di cui in premessa, e il Comune di Vignale Monferrato nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Franco FERRARI, autorizzato alla firma della presente convenzione.

Art.1
Attività da svolgere

Il Comune di Vignale Monferrato consente che un numero di uno condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.

Il Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. I del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Supporto del personale del Comune in attività impiegatizie,

Supporto alla squadra operai nel servizio di pulizia strade e piazze, nella manutenzione delle aree verdi, sgombero neve durante il periodo invernale,

Supporto al personale durante manifestazioni organizzate dall' Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o civili.

Art.2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000 indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità , la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui ilo condannato è destinato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni nella persona della Sig.ra GAZZETTA Federica — Responsabile Ufficio Tecnico;

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il Comune ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, in mancanza alla competente Stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi delo condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività cui è incaricato, ecc.). Al termine dell'esecuzione della pena,i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà compoltare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui a!l'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché a! Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari pena!i.

Vignale, lì 15/05/2015

IL PRESIDENTE del Tribunale di Vercelli
Antonio Marozzo

IL SINDACO del Comune di Vignale Monferrato
Franco Ferrari