Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASTI e l'Ente Coop. Sociale Progetto Emmaus onlus - 10 dicembre 2019 - 24 dicembre 2024
24 dicembre 2024
TRIBUNALE DI ASTI
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITÀ'
PREMESSO
che l'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e successivamente la legge 120/2010 hanno introdotto agli art. 186 — 187 Codice della strada i commi 9 bis e 8 bis, a norma dei quali è prevista la possibilità che il giudice sostituisca la pena detentiva e pecuniaria comminata per i reati in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con il lavoro di pubblica utilità.
che, a norma dell'art. 54 D.L.gs 274/2000, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti -o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Che attualmente il lavoro di pubblica utilità trova applicazione anche come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell'art 168 bis codice penale, introdotto dalla legge 28.04.2014 n. 67.
CONSIDERATO
che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto porta un'immediata utilità alla collettività; che l'art. 2 comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione; che l'ente Coop. Sociale Progetto Emmaus onlus, con sede in via Rattazzi n.9, 12051 ALBA CN, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Presidente del Tribunale di Asti, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentate pro-tempore dott. Bianco Alberto si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
L'ente consente che n. 7 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, ovvero per imputati in stato di sospensione del processo e relativa ammissione alla messa alla prova ai sensi della legge n. 67 del 28.04.2014, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Assistenza disabili;
- Assistenza persone con problemi psichiatrici
- Assistenza minori
- Assistenza anziani
ART. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
ART. 3
L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Bianco Alberto
Vullo Massimiliano
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
ART. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E ‘obbligatoria ed è carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6
I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell 'ente.
ART. 8
La presente convenzione avrà la durata di 5 a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.
Data 10.12.2019
Il Presidente Della Cooperativa Progetto Emmaus
legale rappresentate pro-tempore dott. Bianco Alberto
il Presidente del Tribunale di Asti
Identificativo della convenzione: 17474072
Convenzione tra il TRIBUNALE Dl ASTI e l'Ente COOP SOCIALE "PROGETTO EMMAUS"
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge II giugno 2004 n.145 e dell'art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 cosi modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma I, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. I, comma I, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell' art. 54 del citato Decreto legislativo;
SI STIPULA
la presente convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. OMBRETTA SALVETTI, Presidente del TRIBUNALE DI ASTI, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “Il Tribunale") e l'Ente COOP SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" (di seguito "L'Ente"), nella persona del dott. Matteo Viberti, in qualità di delegato del legale rappresentante
Art 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È Obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli Infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I Soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere. terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Asti, li 24/12/2024
Per delega del Legale Rappresentante,
Matteo Viberti
La Presidente del TRIBUNALE DI ASTI,
OMBRETTA SALVETTI