Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e la P.A. Ema – Emilia Ambulanze - 7 agosto 2017

7 agosto 2017

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ART 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART 33 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120

Premesso che:

  • Gli art 186 comma 9 bis e 187 comma 8-bis del nuovo codice della strada come modificati dall’art 33 della legge 120\2010 prevedono che la pena detentiva e pecuniaria inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevole benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
  • L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,
  • La P.A. EMA – Emilia Ambulanze, ha esperienza nell’ inserimento di persone svantaggiate nelle proprie attività, in particolare quelle ambientali, di manutenzione e nei servizi agli anziani ;
  • La P.A. EMA – Emilia Ambulanze opera abitualmente in collaborazione con i servizi territoriali, il Comune, l’Az. USL , quali Salute mentale e SerT attraverso il proprio personale e Volontari ;
  •  La P.A. EMA – Emilia Ambulanze si impegna a favorire l’inserimento delle persone inserite ai sensi della presente convenzione, garantendo il regolare monitoraggio dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità affinchè lo stesso persegua le finalità previste dalla norma;
  • La P.A. è disponibile all’inserimento del n° massimo di 2 persone nel medesimo periodo , al fine di assicurare la necessaria supervisione del progetto di inserimento;
  • il D.M. Ministero della Giustizia 26/03/2001 pubblicato in G.U. n. 80 del 05/04/2001, in attuazione all’art. 54 comma 6 Dlgs 274/2000, prevede che il lavoro di pubblica utilità possa consistere anche in lavoro non retribuito svolto dal condannato in favore di organizzazioni di assistenza sociale e/o volontariato;
  • secondo l’art. 2 del predetto DM 26/03/2001 il lavoro di pubblica utilità può essere svolto solo presso organizzazioni che abbiano stipulato una specifica convenzione con il Presidente del Tribunale competente per il luogo in cui viene svolta l’attività stessa;
  • per i prossimi mesi è ragionevolmente prevedibile, in ragione dell’ampliamento normativo dell’applicabilità dell’istituto della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, una crescente necessità di offrire sul territorio l’opportunità di esecuzione della pena mediante l’istituto del lavoro di pubblica utilità ai condannati che ne facciano richiesta secondo i presupposti di legge;
  • La P.A. EMA – Emilia Ambulanze di cui sopra trae oltremodo utilità dall’impiego di soggetti che possano somministrare lavoro di pubblica utilità, stante l’obiettivo bisogno di persone in grado di collaborare con il personale già effettivo e Volontari nelle proprie strutture ed offrendo, nello specifico, le seguenti mansioni e/o attività di lavoro ex art. 54 Dlgs 274/2000:

lavori di pulizia della sede di Casalgrande (RE) dove stazionano i mezzi di emergenza. Pulizia delle Autoambulanze, rifacimento della barella, controllo carburante, pulizia dei mezzi per i servizi alla persona e pulmini trasporto diversamente abili. Cura del verde e pulizia degli spazi antistanti la sede, piccoli lavori di manutenzione e pulizia degli ambienti (aula corsi, atrio, camere, ecc), qualora vi siano i requisiti andare con i dipendenti e/o Volontari del Soccorso ad effettuare accompagnamento a visite mediche, all’emodialisi, piccole spese, consegna dei farmaci a domicilio;

  • La P.A. EMA – Emilia Ambulanze intende gestire il lavoro socialmente utile per tramite del Presidente Corrado Meglioli con la collaborazione dei referenti dei servizi in cui la persona viene inserita ;
  • La P.A. EMA – Emilia Ambulanze già provvede ad iscrivere all’Inail secondo le forme di legge i lavoratori che operino a qualsiasi titolo nelle proprie strutture, provvedendo anche alla loro copertura assicurativa mediante polizza collettiva a carico dello stesso ente per ogni ipotesi di infortunio, malattie professionali, responsabilità civile verso i terzi;
  • La P.A. EMA – Emilia Ambulanze adotta e si impegna ad osservare ogni misura di precauzione utile ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro conformandosi al Dlgs 81/2008 e norme collegate;
  • al fine di applicare correttamente la previsione legislativa del lavoro di pubblica utilità e di mantenere l’efficienza ed il regolare svolgimento dei servizi ospiti nonché per il rispetto delle finalità della legge, si precisa sin d’ora che il coinvolgimento di prestatori di lavoro non retribuito resterà discrezionale, in quanto rimesso alle valutazioni dell’ente attraverso la Responsabile del Servizio Sociale , nel rispetto e con le cautele previste dalla c.d. legge privacy L. 675/96 e a seguito della valutazione della reale possibilità d’inserire i prestatori di lavoro non retribuito nelle proprie strutture. A tal fine La P.A. EMA – Emilia Ambulanze per il tramite del Presidente Sig. Corrado Meglioli impegnano a fare pervenire il consenso all’inserimento e all’accoglimento nella propria struttura del condannato al lavoro di pubblica utilità non retribuito al più tardi per l’udienza di discussione della causa, con la specifica delle mansioni e attività cui lo stesso sarà addetto;
  • l’ente si impegna a comunicare al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche delle persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. In mancanza queste persone si intendono individuate in quelle sopra indicate.
  • I soggetti incaricati di cui sopra si impegnano a redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
  • L’attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna.
  • Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato.

Tutto ciò premesso,

Tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia e La P.A. EMA – Emilia Ambulanze con sede legale Via Aldo Moro N 11 cod. fiscale 91093770351 rappresentata dal Presidente, Sig. Corrado Meglioli, domiciliato per la carica presso la EMA – Emilia Ambulanze, si conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nell’ambito delle attività della EMA – Emilia Ambulanze i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti di cui alla premessa del presente atto, in conformità e per le finalità di cui all’art. 54 Dlgs 274/2000, di cui al DM Min. Giustizia 26/03/2001 e di cui all’art. 186 comma 9 bis Cod. della Strada e 187 comma 8-bis Cod. della Strada, con efficacia immediata.

La presente convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi tramite raccomandata a.r., almeno entro 60 giorni dalla scadenza.

Le parti si riservano di apportare modifiche, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, alla presente convenzione nel corso della sua validità.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Reggio Emilia, 7 agosto 2017

Il Ministero della Giustizia 
nella persona del delegato Presidente Vicario del Tribunale
Cristina Beretti

P.A. EMA EMILIA AMBULANZE
nella persona del Presidente pro tempore
Corrado Meglioli