Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di RAVENNA e il Comune di Alfonsine - 17 ottobre 2019 - 1 ottobre 2024

1 ottobre 2024

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

 

CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI ALFONSINE

E

IL TRIBUNALE DI RAVENNA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001.

Premesso che:

  • a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274 la pena di lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
  • l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma l, lett g) del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, cormna 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso il quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

considerato che

l'ente Comune di Alfonsine presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del Decreto Legislativo.

SI STIPULA

in data 17.10.2019 , con modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale, la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persone del dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente del Tribunale Ordinario di Ravenna, con sede legale a Ravenna —, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Alfonsine nella persona del Sindaco pro tempore Riccardo Graziani, di seguito "l 'Ente" con sede legale ad Alfonsine si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

Il Comune di Alfonsine consente che un numero massimo di cinque condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso le sottoindicate aree:

Area Tecnica Gestione Associata LLPP Alfonsine, Cotignola e Fusignano con sede ad Alfonsine (RA)—Piazza Antonio Gramsci, I

I soggetti presteranno la loro attività con le caratteristiche previste dall'art. 1 coadiuvando gli operatori dell’area nelle seguenti mansioni - attività legate al mantenimento del decoro della città come: svuotamento dei cestini nei parchi pubblici e nei viali, operazioni di manutenzione e controllo del verde pubblico, pulizia muri e segnaletica di proprietà comunale e quant'altro; - informazione finalizzata a disincentivare gli atti vandalici e per la promozione di un uso corretto delle infrastrutture e la condotta dei cani, nel rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali; - presidio laterale degli attraversamenti pedonali con abbigliamento rifrangente per assistere gli utenti più deboli nell'attraversamento dei passaggi pedonali;

Area Cultura e Comunicazione con sede ad Alfonsine (RA) —Piazza Antonio Gramsci, I .

I soggetti presteranno la loro attività con le caratteristiche previste dall'art. I coadiuvando gli operatori dell'area nelle seguenti mansioni: assistenza in occasione di eventi e manifestazioni culturali;

Area Servizi Generali con sede a Alfonsine (RA) —Piazza Antonio Gramsci, 1.

I soggetti presteranno la loro attività con le caratteristiche previste dall'art. I coadiuvando gli operatori dell'area nelle seguenti mansioni: attività presso gli uffici comunali, ecc.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

1) la dott.ssa Silvia Rastelli (di seguito "il Coordinatore");

2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Alfonsine si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare I 'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Alfonsine si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto al Comune di Alfonsine di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di Alfonsine l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato,

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà

comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa. Copia della presente convenzione viene depositata alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell' elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generale degli affari penali.

Art. 9
Spese contrattuali e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B — annessa al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti danno atto che la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art.24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art.28, comma 3, e all'art.30, comma 3, del citato decreto legislativo.

Il presente atto è redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici, comprendente n. 5 (cinque) facciate viene sottoscritto, in quanto conforme alle loro volontà, dalle Parti contraenti con firma digitale, ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n. 82/2005.

Ravenna 17.10.2019

Per il Comune di Alfonsine
Il Sindaco – Riccardo Graziani

Per il Ministero della Giustizia – Tribunale Ordinario di Ravenna
Il Presidente – Roberto Sereni Lucarelli

 

M_DG.Tribunale di RAVENNA - Prot. 01/10/2024.0001705.U
REP.N. 4443

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALFONSINE E IL TRIBUNALE DI RAVENNA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA E DEL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26/3/2001,

NONCHE’ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ IN REGIME DI MESSA ALLA PROVA
EX ART. 168 BIS C.P. D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88, NONCHÉ DI CONDANNA ALLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ QUALE MISURA SOSTITUTIVA EX ART. 53 E 56 BIS L. 689/1981 E SEGUENTI INTRODOTTO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 
2022 N. 150).

Premesso che:

gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di Pace di applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

l’articolo 33 comma 1, lett. d), della legge 29 luglio 2010, n. 210, ha riformato l’articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e l’articolo 187 avente ad oggetto: “Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti”, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell’imputato, con quella del Lavoro di Pubblica Utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 186, per lavoro di pubblica utilità si intende la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;

l’articolo 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova (di seguito denominata MAP) dell’imputato che, in caso di esito positivo, comporta l’estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell’articolo 168 bis del Codice penale, introdotto dalla legge sopra indicata, “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108”;

l’articolo 224 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della Strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il Decreto Legislativo n. 274 del 2000;

l’articolo 73 commi 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

l’articolo 165 del Codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

l’articolo 12 quinquies della legge 30 aprile 1962, n. 283 così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 concede la possibilità al contravventore, impossibilitato a provvedere al pagamento della sanzione, di richiedere, in alternativa, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;---- l’articolo 48 quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, introduce la possibilità per il contravventore, impossibilitato a corrispondere il pagamento della sanzione, di chiedere al Pubblico Ministero di poter svolgere, in alternativa, lavoro di pubblica utilità;

gli artt. 53 e 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 così come modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che, quando il giudice ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite dei tre anni, può sostituirla con i lavori di pubblica utilità;

l’articolo 141 bis del D. Lgs. del 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che il Pubblico Ministero possa formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova in occasione della notifica ex articolo 415 bis c.p.p.;

l’art. 2 comma, 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso il quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

il Ministero della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

considerato che l’ente Comune di Alfonsine presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del Decreto Legislativo.

SI STIPULA

in data 01/10/2024, con modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale, la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dottoressa Mariapia Parisi Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Ravenna, con sede legale a Ravenna – via G. Falcone n. 67 – codice fiscale n. 92001370391, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Alfonsine nella persona del Sindaco pro tempore Riccardo Graziani, di seguito “l’Ente” con sede legale ad Alfonsine – piazza Gramsci A. n. 1 – P. Iva/codice fiscale n. 00242500395 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l’attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune e/o presso Enti, società e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato di cui in premessa. Il Comune di Alfonsine si rende disponibile ad accogliere persone nella seguente situazione:

  • Lavoro di pubblica utilità disposto dal giudice di Pace;
  • Lavoro di pubblica utilità ai sensi del codice della strada;
  • Lavoro di pubblica utilità nell’ambito della messa alla prova;
  • Lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva D.Lgs. 150/2022.

Il Comune di Alfonsine, per la tipologia delle attività che svolge, non è disponibile all’inserimento del soggetto in giorni festivi ed in orari notturni.

Art. 2
Attività da svolgere

Il Comune di Alfonsine (di seguito denominato Comune) si impegna ad accogliere persone, in numero massimo di sette per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione;

Il Comune individua le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie aree, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell’indagato, imputato, condannato:

Area Tecnica Gestione Associata LLPP Alfonsine, Cotignola e Fusignano con sede ad Alfonsine (RA) – Piazza Antonio Gramsci, 1

I soggetti presteranno la loro attività coadiuvando gli operatori dell'area nelle seguenti mansioni - attività legate al mantenimento del decoro della città quali: svuotamento dei cestini nei parchi pubblici e nei viali, operazioni di manutenzione e controllo del verde pubblico, pulizia muri e segnaletica di proprietà comunale e quant’altro; - informazione finalizzata a disincentivare gli atti vandalici e per la promozione di un uso corretto delle infrastrutture e la condotta dei cani, nel rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali; - presidio laterale degli attraversamenti pedonali con abbigliamento rifrangente per assistere gli utenti più deboli nell’attraversamento dei passaggi pedonali;

Area Cultura e Comunicazione con sede ad Alfonsine (RA) –Piazza Antonio Gramsci, 1.

I soggetti presteranno la loro attività coadiuvando gli operatori dell'area nelle seguenti mansioni: assistenza in occasione di eventi e manifestazioni culturali; 

Area Servizi Generali con sede a Alfonsine (RA) – Piazza Antonio Gramsci, 1.

I soggetti presteranno la loro attività coadiuvando gli operatori dell'area nelle seguenti mansioni: attività presso gli uffici comunali, ecc.

Art. 3
Presentazione e valutazione delle richieste

Le richieste perverranno al Comune da parte di UEPE se trattasi di MAP o da parte dell’indagato/condannato o dal suo difensore negli altri casi;

Il Comune valuta la richiesta attraverso un preventivo colloquio tenendo anche conto della situazione professionale e personale del richiedente e delle concrete possibilità di inserimento presso le proprie strutture e rilascia dichiarazione di disponibilità;

E’ fatta salva la facoltà del Comune di rifiutare la richiesta per esaurimento dei posti disponibili o in ragione delle caratteristiche del soggetto richiedente, incompatibile con l’attività svolta o gli scopi perseguiti;

In caso di decisione favorevole del tribunale, si impegna ad inserire nell’attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza;

Art. 4
Modalità di svolgimento del Lavoro di pubblica Utilità – Impegni tra le parti

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nel decreto penale/sentenza/ordinanza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo 2, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Il Comune di impegna a:

  • mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l’espletamento dell’attività stabilita ed a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
  • nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti alle modalità di esecuzione dei lavori;
  • documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
  • predisporre la relazione che documenti l’attività prestata dal soggetto;
  • comunicare via mail all’Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  •  rispettare le indicazioni contenute nel decreto/ordinanza/sentenza;
  • segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, l’eventuale rifiuto di svolgere la prestazione e di ogni inosservanza degli obblighi assunti sia all’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (e-mail Gip tribunale.ravenna@giustizia.it; e-mail Dibattimento:dibattimento.tribunale.ravenna@giustizia.it che all’ufficio della Procura della Repubblica di Ravenna
    e-mail esecuzioni.procura.ravenna@giustizia.it);
  • segnalare inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione del lavoro di pubblica utilità trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa;

In caso di MESSA alla PROVA l’UEPE competente:

  • comunicherà al Comune il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
  • verificherà tramite il funzionario incaricato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • assicurerà la collaborazione con il Comune per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso;

Art. 5
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:-

  1. la dott.ssa Silvia Rastelli.(di seguito “il Coordinatore”);
  2. i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture del Comune con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Per ogni necessaria comunicazione viene fornito l’indirizzo pec istituzionale: pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it e l’indirizzo peo: rastellis@comune.alfonsine.ra.it;

Il Comune di Alfonsine individua quale responsabile di riferimento il Responsabile Area Servizi Generali dott.ssa Silvia Rastelli;

Art. 6 Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Alfonsine si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona e superare le otto ore giornaliere, salvo deroga disposta dal Giudice procedente.

Il Comune di Alfonsine si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 7 
Oneri a carico del Comune e divieto di retribuzione

Il Comune si impegna a:

  • stipulare l’assicurazione degli indagati/imputati/condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;
  • garantire conformità delle sedi in cui il soggetto opera rispetto alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; È fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

E’ fatto divieto al Comune di Alfonsine di corrispondere agli indagati/imputati/condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

Art. 8
Relazione finale

Il referente indicato, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, stilerà una relazione e fornirà le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell’imputato inviandola:

  1. in caso di MAP, all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) (pec prot.uepe.bologna@giustiziacert.it) che assicura le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente, indicando il numero di R.G.N.R. e il nome dell’imputato/indagato;
  2. per i restanti procedimenti al Tribunale di Ravenna – Cancelleria Penale pec dibattimento.tribunale.ravenna@giustiziacert.it , se provenienti dal dibattimento; a gip.tribunale.ravenna@giustiziacert.it  se provenienti dal Gip-Gup e per tutti gli altri procedimenti anche all'UEPE sede di Bologna (pec prot.uepe.bologna@giustiziacert.it  indicando quale oggetto: lavoro pubblica utilità, il numero R.G.N.R., il nome dell’imputato/indagato).

Art. 9
Durata e decorrenza della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla sottoscrizione.

Art. 10
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 11
Trattamento dei dati

I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Art. 12
Norma di rinvio, spese contrattuali e registrazione  

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del Codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.

Si ritengono sin d’ora applicabili le eventuali modifiche che interverranno sul D. Lgs. 10 ottobre 2022;

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.16 della Tabella Allegato B – annessa al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente convenzione viene depositata presso la cancelleria del Tribunale di Ravenna, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Tribunale;

Copia della presente Convenzione verrà inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet, nonché al Mistero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova e all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna competente. 

Le parti danno atto che la presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art.24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, secondo quanto stabilito all’art.28, comma 3, e all’art.30, comma 3, del citato decreto legislativo.

Il presente atto redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici, comprendente n. 14 (quattordici) facciate viene sottoscritto, in quanto conforme alle loro volontà, dalle Parti contraenti con firma digitale, ai sensi dell’art.24 D.Lgs. n. 82/2005.

Ravenna, 1 ottobre 2024

Per Il Comune Di Alfonsine - Il Sindaco Riccardo Graziani

Il Ministero della Giustizia - Tribunale Ordinario Ravenna
Presidente f.f. Mariapia Parisi