Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di GELA e la Società New Life srl - 9 settembre 2019

9 settembre 2019

TRIBUNALE DI GELA

Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

(art, 2 D.M. 826 marzo 2001)

Premesso

  • che l'art. 186, comma 9 bis, e l’art.187 bis del D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada)prevedono che la pena definitiva e pecuniaria per la guida in stato di ebrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella presentazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che a norma dell’art. 54 del Dlvo 28 agosto 2000, n.274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art.73, comma V bis, D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2005 n.272, convertito con legge 21/2/2006 n.49, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del D.Lvo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate all’art.1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell’art.165 del Codice Penale, il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
  • che il Ministro della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato Decreto legislativo;

Tutto ciò premesso,

TRA

il Ministero della Giustizia, per il quale interviene al presente atto il Tribunale di Gela (di seguito “Tribunale), nella persona del dott. Lirio G.F. Conti (giusta delega del Dott. Paolo Andrea Fiore) Presidente del Tribunale domiciliato per la carica presso il palazzo di giustizia, in gela via Rosario Livatino,

E

La società “New Life s.r.l. “(di seguito Ente), già convenzionata con l’ASP di Caltanissetta in persona del legale rappresentante, Presidente del consiglio di Amministrazione Signor Onofrio Giuseppe Vermiglio, domiciliato per la carica presso la sede della detta Società, in Butera, via Falconara s.n.c.

Art.1
Attività da svolgere

L’ente consente che un numero di 2 (due) condannati, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art 54 del decreto legislativo citato in premessa presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

Il detto numero dovrà essere considerato quale numero massimo, comprensivo dei soggetti destinati a lavori di pubblica utilità in virtù della eventuale concomitante convenzione riguardante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

L’ente specifica che, presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di lavoro in affiancamento e supporto al personale in servizio, nei confronti di malati, in particolare affetti da patologie psichiche, ed eventualmente anche tossicodipendenti, affetti da infezione HIV, portatori di handicap.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nella Dott.ssa Pisano Giuseppa Silvia, la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuale modifica o integrazione del nominativo indicato

Art 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il comune di Caltanissetta si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art 6
Violazione degli obblighi-Relazione sul lavoro svolto

Il soggetto incaricato, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

L’ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art.7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sottoscrizione

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’Elenco degli Enti convenzionati, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, alle Cancellerie penali del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Gela, all’U.E.P.E. di Caltanissetta- Enna e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gela.

Gela, 09/09/2019

Per la Società “New Life srl “ 
Il Presidente
Signor Onofrio Giuseppe

Per il Tribunale di Gela
Il Magistrato delegato
Dott. Lirio G.F. Conti