Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CAMPOBASSO e l’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso - 19 dicembre 2023

19 dicembre 2023

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

 

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

VITATTIVA ONLUS

CONVENZIONE TRA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, DELEGATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ED IL PRESIDENTE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITATTIVA ONLUS DI CAMPOBASSO

Il Ministero della Giustizia, rappresentato dal Presidente del Tribunale di Campobasso dott. Salvatore Casiello e l’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso rappresentata dal suo Presidente sig. Avorgna Nicola

VISTO l’art.54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274;

VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità del lavoro di pubblica utilità in base all’art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274) che ha emanato disposizioni attuative del citato art.54

CONVENGONO QUANTO SEGUE

La presente Convenzione viene stipulata al fine di determinare le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274.

Il lavoro di pubblica utilità, consiste nell’attività non retribuita a favore dell’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso, a norma dell’art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, ha ad oggetto:

prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di custodia dei beni; prestazioni di lavoro in opera di prevenzione del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del patrimonio dell’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso, ivi compresi i giardini, ville e parchi; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ARTICOLO 1

Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’ art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto l’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso non ha alcun impegno retributivo e previdenziale, né alcun obbligo in ordine all’assunzione del prestatore al termine del periodo di lavoro.

Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività.

Durante lo svolgimento del periodo di lavoro l’attività è seguita e verificata dal responsabile indicato preventivamente dall’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Avorgna Nicola.

Terminata l’esecuzione della pena, il soggetto di cui al comma che precede redige una relazione che documenta l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso assicura il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del condannato.

In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il condannato è ammesso a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze dell’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso.

ARTICOLO 2

L’Ente assicura il condannato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e provvede alla copertura assicurativa del condannato per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso si impegna a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all’INAIL e all’Ufficio del Pubblico Ministero.

L’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso dichiara di avere adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs n.626/94 e successive modifiche (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro).

ARTICOLO 3

L’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso può ospitare, contemporaneamente, condannati nell’ambito del limite numerico di n. 5 (cinque) unità.

ARTICOLO 4

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata non inferiore a dieci giorni e non superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

ARTICOLO 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il condannato è tenuto a:

  • svolgere le attività previste;
  • rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
  • osservare l’orario di lavoro fissato.
  • Qualora si verificassero, da parte del condannato, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso, questa dovrà farne segnalazione all’ufficio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 6

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula della medesima e avrà validità fino al 31 dicembre 2024. 

Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdettata due mesi prima della scadenza.

Campobasso lì 19 dicembre 2023

Il Presidente dell’Organizzazione di Volontariato Vitattiva Onlus di Campobasso
Avorgna Nicola

Il Presidente del Tribunale di Campobasso
Salvatore Casiello