Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di CALTANISSETTA e il Comune di Caltanissetta - 23 maggio 2023
23 maggio 2023
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità
(art, 2 D.M. 826 marzo 2001)
Premesso
- che l'art. 186, comma 9 bis, e l’art.187 bis del D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada)prevedono che la pena definitiva e pecuniaria per la guida in stato di ebrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella presentazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che a norma dell’art. 54 del Dlvo 28 agosto 2000, n.274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art.73, comma V bis, D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2005 n.272, convertito con legge 21/2/2006 n.49, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del D.Lvo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate all’art.1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell’art.165 del Codice Penale, il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato Decreto legislativo;
- dato atto che la precedente convenzione con il Comune di Caltanissetta è scaduta in data 12/03/2022;
Tutto ciò premesso,
TRA
il Ministero della Giustizia, per il quale interviene al presente atto il Tribunale di Caltanissetta (di seguito “Tribunale), nella persona del dott.ssa Gabriella Canto Presidente Reggente del Tribunale domiciliato per la carica presso il palazzo di giustizia, in Caltanissetta via Libertà n. 5
E
Il comune di Caltanissetta con sede a Caltanissetta, corso Umberto I n 134, C.F. 80001130857, rappresentato dal Dott. Roberto Gambino, che interviene nella sua carica di Sindaco del comune di Caltanissetta.
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Attività da svolgere
Il comune di Caltanissetta consente che un numero di 8 condannati, alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il comune di Caltanissetta specifica che, presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di lavoro: attività di supporto ai servizi amministrativi, riordino archivi cartacei, collaborazioni a vario titolo.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
Coordinatori le prestazioni
Il comune di Caltanissetta che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua, ai sensi dell’Art 2 comma 2 del D.M. 26 Marzo 2021, il Dirigente della Direzione IV Risorse Umane, Dott. Claudio Bennardo, quale persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il comune di Caltanissetta
- ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi secondo quanto verrà disposto successivamente nella relativa scheda.
- Comunica al Tribunale e al UEPE l’inizio della prestazione dell’attività non retribuita e redige il piano di lavoro individuale per ciascun soggetto in esecuzione di LPU.
- Mantiene rapporti con il Tribunale e l’UEPE segnalando le inadempienze, segue il condannato durante la prestazione dell’attività lavorativa.
- Comunica periodicamente le presenze del soggetto che svolge l’attività non retribuita e stila la relazione circa l’andamento del piano di lavoro individualizzato.
Il comune di Caltanissetta si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
Art 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il comune di Caltanissetta si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
Il comune di Caltanissetta si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art 5
Divieto di retribuzione- Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto al comune di Caltanissetta di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art 6
Violazione degli obblighi-Relazione sul lavoro svolto
Il soggetto incaricato, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Il comune di Caltanissetta riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.
Art.7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (Tre) a decorrere dalla data della sottoscrizione
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’Elenco degli Enti convenzionati, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, alle Cancellerie penali del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta, all’U.E.P.E. di Caltanissetta- Enna e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.
Caltanissetta, 23/05/2023
Il Presidente Regente del Tribunale
Gabriella Canto
Il Sindaco del comune di Caltanissetta
Roberto Gambino
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
ENTE SOTTOSCRITTORE:
- Ragione sociale:
COMUNE DI CALTANISSETTA
- Sede legale:
CORSO UMBERTO I, 134 CALTANISSETTA
- IVA – C.F.
8001130857
- Rappresentante legale:
SINDACO – DOTT. ROBERTO GAMBINO