Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CUNEO e l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - 20 aprile 2022 - 15 settembre 2025

15 settembre 2025

TRIBUNALE DI CUNEO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI
SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 2749 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Elisabetta MEINARDI, coordinatore della sezione penale del Tribunale di Cuneo giusta la delega di cui in premessa del Presidente del Tribunale in data 08.03.2022

e

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII (di seguito denominato Ente) nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giovanni Ramonda.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che n. 7 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità al sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso dì sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, consentendo anche ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell’ art. 168 bis. c.p..

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Casa di pronta accoglienza Savigliano (CN) in Via Nazario Sauro 32

2 posti disponibili

Attività: manutenzione aree verdi, spazi esterni e animali;

partecipazione alle attività di cura, assistenza, educative per gli ospiti della struttura;

pulizie della struttura;

aiuto in cucina.

Nucleo Familiare Barbero Piasco (CN) Via Silvio Pellico n. 13

1 posto disponibile

Attività: manutenzioni ordinarie della casa, condivisione e accompagnamenti degli ospiti.

Cec Casa Madre delle Misericordia Piasco (CN) in Via Giolitti n. 39

2 posti disponibili

Attività: manutenzioni ordinarie della casa, condivisione e accompagnamenti degli ospiti.

Capanna di Betlemme Don Oreste Benzi Farigliano (CN) Fraz. Mellea n. 1

1 posto disponibile

Attività: manutenzione aree verdi e della struttura;

partecipazione alle attività di cura, assistenza, educative per gli ospiti della struttura;

pulizie della struttura;

aiuto in cucina e in lavanderia.

Casa di accoglienza S. Pio Savigliano (CN) Via Oropa n. 2

1 posto disponibile

Attività: lavori di manutenzione e cura della casa, sia esternamente che internamente.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Daniele Fiorini;

Barbero Giorgio;

Cravanzola Giovanni Battista;

Mazzon Natascia.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che í condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dal 01/05/2022.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Rimini, 20 aprile 2022

Il Legale rapp.te
Ramonda Giovanni

Il Coordinatore della Sezione Penale
Elisabetta Meinardi

 

Identificativo della convenzione: 17548981 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 2749 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti l’amministrazione. gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Edmondo PIO, Presidente della sezione penale del Tribunale di Cuneo giusta la delega di cui in premessa del Presidente del Tribunale in data 28.04.2023

e

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII (di seguito denominato Ente) nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Fadda Matteo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che n. 7 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso dì sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, consentendo anche ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell’ art. 168 bis. c.p.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Casa di pronta accoglienza Savigliano (CN)

2 posti disponibili

Attività: manutenzione aree verdi, spazi esterni e animali;

partecipazione alle attività di cura, assistenza, educative per gli ospiti della struttura;

pulizie della struttura;

aiuto in cucina.

Nucleo Familiare Barbero Piasco (CN)

1 posto disponibile

Attività: manutenzioni ordinarie della casa, condivisione e accompagnamenti degli ospiti.

Cec Casa Madre delle Misericordia Piasco (CN)

2 posti disponibili

Attività: manutenzioni ordinarie della casa, condivisione e accompagnamenti degli ospiti.

Capanna di Betlemme Don Oreste Benzi Farigliano (CN)

1 posto disponibile

Attività: manutenzione aree verdi e della struttura;

partecipazione alle attività di cura, assistenza, educative per gli ospiti della struttura;

pulizie della struttura;

aiuto in cucina e in lavanderia.

Casa di accoglienza S. Pio Savigliano (CN)

1 posto disponibile

Attività: lavori di manutenzione e cura della casa, sia esternamente che internamente.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Daniele Fiorini;

Barbero Giorgio;

Cravanzola Giovanni Battista;

Mazzon Natascia.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che í condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dal 15/09/2025

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Rimini, 15 settembre 2025

Tribunale di Cuneo
Edmondo Pio

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII
Il Legale Rapp.te
Dott. Matteo Fadda