Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PISA e Sportpertutti Solidarietà Valdera odv - 29 febbraio 2024
29 febbraio 2024
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ e per la MESSA ALLA PROVA
ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto n. 274, art 2 del DM 26 marzo 2001, art 2 DM 8.06.2015 n. 88 e DM 27.07.2023
L’anno 2024 il giorno 29 del mese di Febbraio
tra
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dr.ssa Beatrice Dani, Presidente Vicaria del Tribunale di Pisa, giusta la delega agli atti
E
L’Ente Sportpertutti Solidarietà Valdera odv con sede legale in Pontedera alla via Indipendenza 12, nella persona del legale rappresentante protempore Donatella Turchi nato il OMISSIS a OMISSIS
Premesso
- che, a norma dell’art.54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 c.p., ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l’art. 73 comma 5 bis D.P.R. 309/1990, inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l’art. 224 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186 comma 9 bis e art. 187 comma 8 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna e che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
- che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che il d.l. 122 del 1993 aveva infatti previsto all’art. 11bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l’autore del delitto di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
- che l’art. 12 quinquies della legge 30 aprile 1962, n. 283 così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 concede la possibilità al contravventore, impossibilitato a provvedere al pagamento della sanzione, di richiedere, in alternativa, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;
- l’art. 48 quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, introduce la possibilità per il contravventore, impossibilitato a corrispondere il pagamento della sanzione, di chiedere al Pubblico Ministero di poter svolgere, in alternativa, lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 53 e 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 così come modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che, quando il giudice ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite dei tre anni, può sostituirla con i lavori di pubblica utilità;
- che l’art. 141 bis del D. Lgs. del 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che il Pubblico Ministero possa formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova in occasione della notifica ex articolo 415 bis c.p.p.;
- che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo e l’art. 2 comma 1 del DM 8 giugno 2015 n. 88 emanato a norma dell’art. 8 L. 67/2014, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 1 comma 2 del DM 27 luglio 2023, elenca e specifica le mansioni a cui possono essere adibiti i soggetti destinatari della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che l’Ente Sportpertutti Solidarietà Valdera odv, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nelle disposizioni in premessa e ha espresso ha propria disponibilità in tal senso;
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Beatrice Dani, Presidente Vicaria del Tribunale di Pisa, giusta la delega di cui alla premessa e il Donatella Turchi nella persona del legale rappresentante dell’Associazione di volontariato Sportpertutti Solidarietà Valdera odv
si conviene e stipula quanto segue:
Art.1
Attività da svolgere
L’Ente consente che un numero massimo di 2 in contemporanea condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità o soggetti ammessi alla messa alla prova ai sensi delle norme indicate in premessa prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività presso di sé.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- affiancamento operatori attività con soggetti disabili;
- affiancamento operatori nelle grandi manifestazioni;
- affiancamento e supporto nelle attività negli uffici;
- affiancamento nelle attività con minori (laboratori, attività di gioco, centri estivi);
- inserimenti nei percorsi formativi organizzati dall'associazione
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati o dai soggetti ammessi alla messa alla prova, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna o nell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ove il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del d.lgs. 26/3/2001, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’Ente dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati o dei soggetti ammessi alla messa alla prova fa capo a Donatella Turchi, in quanto responsabile dei vari progetti e legale rappresentante dell’asssociazione.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati o dei soggetti ammessi alla messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4, del citato D.lgs. 274/2000.
L’Ente Sportpertutti Solidarietà Valdera odv si impegna altresì a che i condannati e i soggetti ammessi alla messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali – Altri Obblighi
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati o ai soggetti ammessi alla messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati o dei soggetti ammessi alla messa alla prova contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente presso cui il condannato o il soggetto ammesso alla messa alla prova presta l’attività, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato e del soggetto sottoposto alla messa alla prova secondo l’art. 56 del citato Decreto Legislativo.
Al termine del periodo indicato nella sentenza di condanna o nell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione - da inviare all’UEPE - che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dal soggetto sottoposto alla messa alla prova. L’UEPE ne curerà la trasmissione al giudice.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza, da inviare mediante lettera raccomandata A/R o posta certificata all’indirizzo prot.tribunale.pisa@giustiziacert.it ;
Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.
Pisa, 29.02.2024
L’Ente La Presidente Vicaria del Tribunale
Beatrice Dani
Donatella Turchi per
Sportpertutti Solidarietà Valdera odv