Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di AGRIGENTO e il Comune di Naro - 24 gennaio 2022

24 gennaio 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
Presidenza

E

COMUNE DI NARO

ACCORDO

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di Agrigento e L'UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001;

che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e in applicazione della legge 1 l giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma d, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il

Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che il Comune di Naro con sede in Naro qui rappresentato dal Sindaco Maria Grazia Elena Brandara, che interviene nella sua carica di Sindaco e legale rappresentante è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Pietro M.A. Falcone Presidente del Tribunale di Agrigento giusta delega di cui in premessa e il Comune di Naro come sopra identificato e rappresentato

CONVENZIONE

ART. 1
Attività da svolgere

Il Comune di Naro, in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il Comune di Naro specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: Custodia, pulizia e decoro del cimitero, delle ville comunali, pulizia Palazzo municipale, Campo sportivo, lavori manuali che si renderanno necessari;

ART. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere

«attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3
Coordinatori delle prestazioni

Il Comune di Naro che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune di Naro per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi comunica al Tribunale e all’UEPE l'avvio della prestazione dell'attività non retribuita, mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze al1’UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Il Comune di Naro si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Naro si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss

del citato Decreto Legislativo.

Il Comune di Naro si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto al Comune di Naro corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E’ obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura sono a carico del Comune di Naro.

ART. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all’UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del1‘Ente.

ART. 9
Relazione sull'applicazione della convenzione

Il Comune di Naro previa comunicazione all’UEPE, predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART. 10
Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di anni tre a decorre dalla data di sottoscrizione delle parti.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nel1’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Penale

Agrigento, 24/01/2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Pietro M.A. Falcone

IL Legale rappresentante pro-tempore del Comune di Naro
Sindaco Maria Grazia Elena Brandara