Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di SPOLETO e l'Ente Associazione Volontari Croce Verde Spoleto P.A. - 28 marzo 2017
28 marzo 2017
TRIBUNALE Dl SPOLETO
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art 2 comma I del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001
Premesso
Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, i! giudice può sospendere il procedimento e stabilire la messa alla prova, sulla base di un programma di Trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità; che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata nati inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputata; che ai sensi dell'art g della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art 2 comma I del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni indicate nell'art. I comma I del citato decreto ministeriale; che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegata, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art 2, comma 1 del DM 88/2015, per Io svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art 168 bis codice penale; che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale pane integrante della presente convenzione, tra il Ministro della Giustizia, che interviene nella persona della Dott.ssa Daniela Caramico D'Auria delegata con nota del 21/11/16 dalla dott.ssa Emilia Bellina Presidente del Tribunale di Spoleto, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Associazione Volontari Croce Verde Spoleto P.A.
nella persona del legale rappresentante, Benito Ammetto, nato – omissis- (vedi allegato l)
si conviene e si stipula quanto segue:
Art 1
L'Ente consente che n. 4 soggetti contemporaneamente svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art 168 bis codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività non retribuita sono complessivamente 2, come da elenco allegato (Allegato 2).
L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro di pubblica utilità disponibili presso i propri centri al fine di favorire l'attività di orientamento degli imputati e di indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari
Art 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art 2 comma 4, del DM n. 88/2015:
- Attività di trasporto e/o accompagnamento di anziani e/o disabili
- Attività di centralino e telesoccorso
- Attività logistiche e lavaggio/manutenzione sede/mezzi
L’ Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle strutture delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art 3
L'attività non retributiva in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la e l'orario di svolgimento della prestazione di lavoro di pubblica utilità, nei rispetto delle esigenze dì vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante L'esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche
in funzione di eventuali variazioni del lavoro di pubblica utilità, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per 1a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico del l'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsto, potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art 5
L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione non retribuita degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione non retribuita, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art, 3, comma 6 del
Decreto ministeriale) in tale caso, d'intesa tra le parti, vengano concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L'Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro di pubblica utilità, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre. L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento della messa in prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art 6
I referenti indicati all'art 4 della convenzione. a) termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, mediante apposita relazione e attestazione delle presenze, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1898, n. 271.
Art 7
in caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o dal presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente. L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'artt. 9 in caso di cessazione dell'attività.
Art 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale 0 totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tale da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con 1a messa alla prova.
Art 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti,
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso 1a cancelleria del Tribunale e inviata, inoltre, al ministero della giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento della giustizia minorile e di comunità - direzione generale dell'esecuzione penate esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Spoleto, 28.03.2017
ASS. VOL. CROCE VERDE SPOLETO
legale rappresentante, Benito Ammetto
Il Giudice
Daniela Caramico D’Auria