Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e il Comune di Molfetta - 10 luglio 2018

10 luglio 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART.54 DEL D.L.28 AGOSTO 2000, N.274 E DELL’ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E LEGGE 67 DEL 28 APRLE 2014

Premesso che

  • a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retributiva in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata , da ultimo, introdotta con Legge n.120(2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
  • l’art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato D.Lgs., stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia., o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità,
  • la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività
  • il Ministero della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • L’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato D.Lgs.

TRA

Il Ministero della Giustizia che con il presente atto delega il Presidente del Tribunale di Trani, giusta normativa di cui in premessa

E

Il Comune di Molfetta,(C.F.00306180720) nella persona del’Assessore alle Politiche sociali dott. Ottavio Balducci, delegato dal Sindaco pro-tempore,domiciliato agli effetti del presente atto nella sede Municipale di Via Carnicella (di seguito denominato Ente) il quale interviene e stipula la convenzione in oggetto in qualità di legale rappresentante del Comune di Molfetta.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

I soggetti da inserire per l’attività di pubblica utilità devono essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Molfetta

L’Ente consente che n.2 condannati e/o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso la propria sede la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n.2 unità:

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.1 del D.M. citato in premessa ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Custodia e manutenzione patrimonio comunale;
  • Custodia e pulizia degli uffici comunali e degli impianti sportivi;
  • Apertura e custodia dei parchi pubblici e pulizia dei bagni pubblici;
  • Supporto in attività istituzionali

L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati.

Gli orari e giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l'UEPE e con i soggetti individuati.

Art.2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, e o di “messa alla prova nel quale il Giudice, a norma dell’art.33 comma 2 del citato D.Lgs., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L’Ente che consente la prestazione dell’attività non retributiva individua nella Dott.ssa Antonella Renata Capurso, delegata dal Dirigente Settore Welfare Cittadino, e domiciliata agli effetti del presente atto presso la sede del Settore Welfare Cittadino – via Cifariello,29 la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del referente indicato.

L’Ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente, attraverso le suindicate persone incaricate, all’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna d Bari (via Demetrio Manin n.3 – telefono 0805010434 – mail uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti di controllo da parte del personale incaricato del predetto Ufficio locale dell’Esecuzione Penale Esterna. L’Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale dell’Esecuzione Penale sterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e/o imputati con sospensione del procedimento, con “messa alla prova curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati/imputati con “messa alla prova”, contro gli infortuni nonchè riguardo alle responsabilità civile verso i terzi.

Art.5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati con “messa alla prova”, una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art.3 del presente atto, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con “messa alla prova”, e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.

Qualora l’attività di controllo sia stata svolta dell’Ufficio locale dell’Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà allo stesso tempestivamente trasmessa, in modo che l’U.E.P.E. ne riferisca al Giudice.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo

salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Trani, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché:

  • all’Ufficio locale dell’Esecuzione Penale Esterna.
  • al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.
  • Al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giudiziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna.

Trani, 10/07/2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Antonio De Luce

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott. Ottavio Balducci