Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e A.V.S. Onlus di Molfetta - 21 febbraio 2017

21 febbraio 2017

TRIBUNALE DI TRANI

Tribunale di Trani 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO PEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.Lgs. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART, 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014

Premesso che:

  • a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice dì Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
  • che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;
  • che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Trani dott. Antonio De Luce, giusta la delega di cui in premessa;

E

L’ “Associazione Volontariato e Solidarietà Onlus”, in breve “A.V.S. Onlus” di Molfetta (Ba), nella persona del Presidente e legale rappresentante, Sig. Giovanni Angione, il quale dichiara che L’Associazione rappresentata è attualmente in possesso dei requisiti d’iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art.2, comma 3, della Legge Regione Puglia n.11 del 1994,

 si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L’ente consente che un numero indefinito di condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 2 unità. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti: servizi alla persona, con particolare riferimento a servizi di natura sanitaria e sociale.

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati. Orari di massima saranno dal lunedì al venerdì per un massimo di sei ore giornaliere, (fascia oraria 08.00 alle 20.00) salvo diversa disposizione del giudice e comunque per non più di otto ore giornaliere.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L’ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5

E' fatto divieto all’ente ospitante di corrispondere ai condannati/ imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti referenti, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/ imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto. Qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.,

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno, tacitamente rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna;

al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali.

al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giudiziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Trani, 21/02/2017

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Il Presidente
Antonio De Luce

A.V.S. ONLUS
Giovanni Angione