Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di GORIZIA e l’A.Š.K.D. - A.S.C.D. Kremenjak - 26 febbraio 2024

26 febbraio 2024

TRIBUNALE DI GORIZIA

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e 33 commi 1 lett. d) e 3 lett. h) L. 29 luglio 2010, n. 120, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’A.Š.K.D. - A.S.C.D. "KREMENJAK" con sede a Doberdò del Lago (Go) in via I° Maggio 20 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Riccardo Merluzzi, Presidente del Tribunale di Gorizia, giusta la delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona del Presidente sig. Danijel Semolic, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, presti presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: pulizia e piccoli lavori di manutenzione della struttura

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: sig. Danijel Semolic e delegati di questi

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L’Ente potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Gorizia, 26/02/2024

Il Presidente del Tribunale 
Riccardo Merluzzi

Il Presidente
Danijel Semolic