Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di GORIZIA e il Comune di Monfalcone - 14 dicembre 2023
14 dicembre 2023
TRIBUNALE DI GORIZIA
Reg. N. 212
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso
- che, a norma degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e 33 commi 1 lett. d) e 3 lett. h) L.29 luglio 2010, n. 120, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Monfalcone rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tutto ciò premesso, quale parte integrante delta presente convenzione
tra
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Riccardo Merluzzi-
Presidente del Tribunale di Gorizia - giusta la delega di cui in premessa
e
il Comune di Monfalcone, in persona del dott. Luca stabile, Segretario Generale — Dirigente u.o.a. Gestione del personale e organizzazione del Comune di Monfalcone, giusta deliberazione della Giunta Comunale di Monfalcone n. 354 dd. 11.12.2023
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Monfalcone consente che prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, persone con condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità in numero massimo di 5 soggetti con impiego contemporaneo.
Il Comune di Monfalcone specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, ha ad oggetto prestazioni rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, verificate conoscenze ed esperienze lavorative delle persone interessate. la situazione professionale e personale delle persone interessate saranno valutate, anche attraverso colloquio, al fine di verificare le concrete possibilità di inserimento presso le strutture dell'ente.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Il Comune di Monfalcone, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei soggetti titolari di incarichi amministrativi di vertice, a seconda del settore di assegnazione, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti interessati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Comune di Monfalcone si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche che potranno riguardare l'indicazione dei soggetti di cui al periodo precedente.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune di Monfalcone si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. ln nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità delta persona.
Il Comune di Monfalcone si impegna altresì a che i soggetti interessati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto al Comune di Monfalcone di corrispondere ai soggetti interessati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Il Comune di Monfalcone garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti interessati, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Monfalcone l'assicurazione dei soggetti interessati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Il Comune dl Monfalcone potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali previsto per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.
Art. 6
Le persone incaricate, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai soggetti interessati.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali.
data 14.12.2023
Il Presidente del Tribunale di Gorizia
Dott. Riccardo Merluzzi
(firmato digitalmente)
Segretario Generale — Dirigente u.o.a. gestione del personale e organizzazione Comune di Monfalcone
Dott. Luca Stabile
(firmato digitalmente)