Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SCIACCA e l’Associazione La Grande Famiglia - 17 maggio 2022

17 maggio 2022

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA

 

CONVENZIONE

 PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di maggio in Sciacca e nei locali del Tribunale, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Antonio Tricoli, Presidente del Tribunale di Sciacca, giusta la delega di cui in premessa e l’Associazione “ La Grande Famiglia” che sarà di seguito chiamata semplicemente Ente accogliente La Grande Famiglia con sede in via A. Ognibene n.166, 92013 Menfi, c.f. 92000480845, p.iva 01565270848, ente morale DPR 12/04/1988 casa protetta per la III età, nella persona del sig.ra Marchese Caterina, n.q. di legale rappresentante dell’ente;

Premesso

  • Che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 Agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l’art.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
  • che in base all'art. 73 comma 5 bis d.p.r. 309 del 1990, inserito dall’art. 4 bis, comma 1 lett.g) del DL. 30 Dicembre 2005, n.272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, n.102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07,2010 n.120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può svolgere il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Associazione “ La Grande Famiglia” rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Ciò detto, le parti suddette

Convengono:

Art.1
Attività da svolgere

  1. L’ente accogliente La Grande Famiglia consente l'ospitalità in utilizzo per un numero massimo contemporaneo di n. 2 (due) persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità (di seguito indicati con "assegnati"), ai sensi dell’art.54 del Decreto Legislativo citato in premessa, affinché questi prestino presso l’Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso la struttura dell'Ente le seguenti attività:

  • prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio sanitarie nei confronti di persone con disabilità, malati, anziani;
  • Attività amministrativa (anche informatica) per archiviazione, riordino ed elaborazione dati;
  • Attività di supporto al personale addetto a servizi relativo al centralino;
  • Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art.2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

  1. L’ente accogliente La Grande Famiglia individua nei responsabili di settore competenti per tipologia dei servizi assegnati e Propri eventuali delegati, le persone incaricate alla gestione della presente convenzione, nonché di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa degli "assegnati" e di impartire a costoro le relative istruzioni:

PIAZZA ANNA

MARCHESE CATERINA

LIBERTO TERESA MARIA

  1. L’ente accogliente La Grande Famiglia si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

  1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L’ente accogliente La Grande Famiglia si impegna ad assicurare il rispetto delle norme, e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli assegnati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
  2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
  3. il Comune si impegna altresì in termini che gli assegnati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

  1. E’ fatto divieto all’ente accogliente La Grande Famiglia di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
  2. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente, por l'attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice dell’esecuzione penale che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

In caso di inottemperanza di tali disposizioni, i soggetti incaricati di coordinare l’attività inoltreranno una comunicazione al Giudice dell’Esecuzione penale ed al P.M..

Art. 7
Risoluzione della convenienza

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dal data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all’altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Sciacca, 17 maggio 2022

Per il Ministero della Giustizia Presidente del Tribunale di Sciacca
Antonio Tricoli

Per L’ente accogliente La Grande Famiglia
Marchese Caterina