Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e il Comune di Seveso - 1 dicembre 2023

1 dicembre 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 comma 9-bis, 187 comma 8-bis Codice della Strada, 168-bis e 20-bis c.p.

PREMESSA

L'art. 186 comma 9 bis C.d.S. prevede che, al di fuori dei casi in cui al comma 2 bis, la pena detentiva e pecunia ria possa essere sostituita, anche con il decreta penale di condanna, se non vi e opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D. Lgs. 274/2000. Quest' ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

L'art. 187 comma 8 bis C.d.S. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreta penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D. Lgs. 274/2000. Quest'ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio riabilitativo del soggetto tossicodipendente ai sensi degli artt. 121, 122 D.P.R. n. 309/1990.

L'art. 168 bis c.p. prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e per i reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alta prova che comporta, tra l'altro, la prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest' ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

L'art. 20 bis c.p. prevede che possa essere applicate il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva in caso di condanna dell'imputato all'arresto o alla reclusione non superiori a tre anni. Il lavoro di pubblica utilità è disciplinato ai sensi della Legge 689/1981.

Gli artt. 2 comma prima del D.M. Giustizia 26.03.2001, 8 Legge n. 67/2014 e 2 comma primo D.M. Giustizia 08.06.2015, prevedono che l'attività non retribuita in favore della collettività venga svolta sulla scorta di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di questa, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario siano presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni suddette.

II Ministro della Giustizia, con atto allegato al sopracitato D.M., ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni di cui sopra.

L'ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta delega, e l‘Ente Comune di Seveso che interviene nella persona della legale rappresentante Sindaco pro-tempore Alessia Borroni nata il omissis a omissis;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 (cinque) soggetti svolgano presso la propria struttura l'attività non retribuita in favore della collettività ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis, 187 comma 8 bis Codice della Strada, 16.8 bis e 20 bis c.p.

Le sedi presso cui potrà essere svolta l'attività lavorativa sana dislocate sul territorio e indicate da elenco allegato.

La situazione dei posti e delle sedi disponibili verrà periodicamente aggiornata dall'ente presso la cancelleria del Tribunale e l’UEPE.

Art. 2

L'ente dichiara che l'attività non retribuita in favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni sotto specificate, con indicazione dei giorni e degli orari di lavoro.

II consenso dell'imputato o del condannato alia svolgimento dei lavori di pubblica utilità implica conoscenza ed accettazione da parte del medesimo di quanta indicato nelle schede allegate, nonché il consenso alia prestazione delle attività anche per più di sei ore settimanali.

Le schede potranno essere sostituite o modificate su proposta dell'ente con l'assenso scritto del Tribunale.

L'attività non retribuita andrà espletata compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell'imputato o del condannato e, previa autorizzazione del Giudice su indicazione dell'ente, nei seguenti ambiti:

  1. sicurezza ed educazione stradale;
  2. protezione civile e soccorso alla popolazione;
  3. tutela del patrimonio ambientale e culturale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di particolari protezioni agricole, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche;
  4. tutela della flora della fauna, prevenzione del randagismo di animali;
  5. manutenzione e decoro di ospedali, case di cura, beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
  6. attività di riordino archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi;
  7. contingenti necessità dell'ente anche in relazione alla specifica professionalità dell'imputato o del condannato.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanta disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nel provvedimento di conversione della pena principale, nel dispositivo integrato con la sostituzione della pena principale ovvero nell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e nel programma di trattamento.

In quest' ultimo caso, I'UEPE che redige il programma di trattamento cura, per quanta possibile, la conciliazione tra le esigenze dell'imputato e dell'ente, sia durante la fase istruttoria che quella esecutiva della messa alia prova, anche per quanta concerne le eventuali variazioni dell'attività di lavoro di pubblica utilità, da sottoporre all’approvazione del Giudice.

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai soggetti impegnati nella prestazione una qualsiasi forma di retribuzione per quanta svolto.

Art4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti che svolgono i lavori di pubblica utilità.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati o imputati possano usufruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale dipendente, ove già predisposti.

Gli oneri per la copertura assicurativa centro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alia responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente che, in caso di sinistro, provvederà tempestivamente ad effettuare le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente individua nel Dirigente dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino, o suo delegato, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o imputati, di impartire a costoro le relative istruzioni e di effettuare le necessarie verifiche.

L'ente comunicherà all’UEPE il nominativo del soggetto referente.

Costui, nello svolgimento delle sue funzioni, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei responsabili dei vari settori delle attività oggetto di lavoro di pubblica utilità.

II referente si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al Tribunale ed all'UEPE l'eventuale rifiuto da parte dei soggetti a svolgere il lavoro di pubblica utilità, nonché ogni grave inosservanza degli obblighi assunti, le assenze e gli impedimenti alia prestazione dell'attività, inviando la documentazione giustificativa.

In tal caso, le parti concorderanno le modalità di recupero delle ore di lavoro, nel rispetto dei limiti di durata dell'istituto stabiliti dal Giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi del soggetto referente e dei funzionari dell'UEPE per effettuare i controlli, da svolgere di norma durante l'orario di lavoro, la visione e l'estrazione di copia del registro presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronica, di cui si assicura la messa a disposizione.

In caso di sostituzione del soggetto referente, l'ente si impegna a comunicarlo al Tribunale e all'UEPE in uno con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'inesistenza in capo allo stesso di procedimenti e condanne penali.

Art. 6

II referente di cui all' art. 5, al termine del perioda stabilito dal Giudice per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, fornisce le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi da parte dell' imputato o condannato al Tribunale .

In caso di sospensione del processo con messa alia prova, le informazioni saranno inviate all'UEPE che notizierà l‘Autorità Giudiziaria.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministro della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso de legato, fatte salve le eventuali responsabilità a norma di Legge delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza prevista dall'art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

In caso di cessazione parziale o totale dell'attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la. prosecuzione del lavoro di pubblica utilità, l'ente o, in caso di sospensione del processo con messa alia prova, I'UEPE, informerà tempestivamente il Giudice peri provvedimenti di competenza.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata in caso di variazione della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità, sospensione del processo con messa alia prova e pene sostitutive.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sui proprio sito internet, e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale per gli Affari Interni ed al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità – Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nonché all’UEPE competente.

Monza, lì 1/12/2023

Il Rappresentante dell’Ente 
Alessia Borroni

Il Presidente del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda

 

ALLEGATO SEDI

Sedi presso le quali può essere svolta l'attività lavorativa, dislocate sul territorio di Seveso :

  • Palazzo Comunale, viale Vittorio Veneto, 3/5
  • Biblioteca comunale, Corso Giuseppe Garibaldi, 21/23
  • Palazzina Orsenigo, sede della Polizia Municipale, piazza XX V Aprile, 1
  • Chalet nel Bosco delle Querce, Ufficio Ecologia via Ada N e gr i,
  • Palazzina Comunale Polifunzionale, viale Redipuglia, 50
  • Cimitero comunale, viale Rimembranze, 1
  • Tutto il territorio comunale.