Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e il Comune di Andria e Andria Multiservice SpA - 22 gennaio 2019
22 gennaio 2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO del LAVORO di PUBBLICA UTILITÀ ai SENSI dell’ART. 54 del D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 e dell’ART. 2 del DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e della LEGGE N. 67 del 28 APRILE 2014.
TRA
il MINISTERO della GIUSTIZIA, nella persona del Presidente del Tribunale di Trani, dott. Antonio De Luce, domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale di Trani – Piazza Duomo n. 10, cui è stata attribuita la competenza alla sottoscrizione della presente convenzione, giusta delega di cui al D.M. 16 Luglio 2001 (di seguito denominato Tribunale);
E
il COMUNE di ANDRIA (C.F.: 81001210723 - P.IVA: 00956770721), nella persona del Sindaco, Avv. Nicola GIORGINO, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Umberto I (di seguito denominato Ente), il quale interviene e stipula la convenzione in oggetto, in qualità di legale rappresentante del Comune di Andria, quale socio unico della ANDRIA MULTISERVICE SpA;
E
ANDRIA MULTISERVICE SpA (P.IVA: 05572800729), società per azioni totalmente pubblica, avente come socio unico il Comune di Andria, nella persona dell’Amministratore Unico, Dott. Riccardo Martiradonna, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo
Municipale in Piazza Umberto I (di seguito denominata Società);
PREMESSO
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
considerato che
l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Attività da svolgere
L'Ente consente, per l’intera durata della convenzione, che un numero massimo di 30 (trenta) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, di cui 5 (cinque) imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso la ANDRIA MULTISERVICE SpA la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero di lavoratori impiegabili in contemporanea è di 5 (cinque) unità.
L'Ente specifica che presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- MANUTENZIONE del PATRIMONIO e del VERDE PUBBLICO;
- CUSTODIA e PULIZIA degli UFFICI COMUNALI e degli IMPIANTI SPORTIVI.
L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle 15:00 e dalle ore 15:30 alle ore 22:00 per per un numero totale di 6 (sei) giorni alla settimana.
I giorni e gli orari di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna e con i soggetti individuati.
Art. 2 – Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nel quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Pasqua PILATO (Tel. 0883.563282 – Fax 0883.542220 – e-mail: info@andriamultiservice.it), dipendente della ANDRIA MULTISERVICE SpA.
L’Ente si impegna, attraverso la suddetta persona incaricata, a segnalare immediatamente all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Bari (Via Demetrio Marin n. 3 – 70125 BARI Tel. 080.5010434 - Fax: 080.5013073 - e-mail: uepe.bari@giustizia.it), qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.
L'Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.
Art. 4 – Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente per il tramite
della ANDRIA MULTISERVICE SpA, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e/o imputati con “messa alla prova”, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgesi in modo da impedire l’esercizio dei
fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì per il tramite della ANDRIA MULTISERVICE SpA, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati e/o imputati con “messa alla prova” una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente e, per esso, della Società ANDRIA MULTISERVICE SpA, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto
I soggetti di cui all’articolo 3 della presente convenzione, incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di L.P.U. l’Ente e, per esso, la Società ANDRIA MULTISERVICE SpA, s’impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio Locale dell'Esecuzione Penale Esterna, in modo che possa riferirne al Giudice.
Art. 7 – Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8 – Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, tacitamente rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione.
Copia della stessa viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna.
Trani, lì 22/01/2019
Letto, confermato e sottoscritto
Per il TRIBUNALE di TRANI – Il Presidente – Dott. Antonio De Luce
Per il COMUNE di ANDRIA – Il Sindaco – Avv. Nicola GIORGINO
Per l’ANDRIA MULTISERVICE SpA – l’Amministratore Unico – Dott. Riccardo Martiradonna